CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07607/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 04546/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 75E17 L500L), difeso personalmente nel presente giudizio, con domicilio ex lege in Roma, p.zza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro “pro- tempore”, rappresentato e difeso dall’ [OSCURATO:PERSONA]: liquidazione gratuito patrocinio -quantum liquidazione dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –intimato– Avverso l’ordinanza del 22 novembre 2017 emessa dal Tribunale di Ancona, pubblicata in data 23 novembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con ordinanza del 22 novembre 2017, il Presidente del Tribunale di Ancora rigettava l’opposizione proposta ex artt. 170 d.P.R. n. 115/2005 e 15 d.l. n. 150/2011 dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento ex art. 126, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, nel procedimento exart. 35, d.lgs. n. 25/2008 – avverso l’ordinanza, emessa in data 26 maggio 2017, con la quale il Tribunale aveva liquidato compensi allo stesso difensore in complessivi euro 350,00, dunque in misura inferiore rispetto a quella richiesta (pari ad euro 930,35). A motivazione del rigetto, il Presidente del Tribunale, aderendo a quanto affermato dal primo giudice, rilevava che, diversamente da quanto preteso dall’Avvocato, gli effetti del provvedimento di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato, non potevano retroagire alla data di presentazione della domanda al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente, trattandosi di due procedimenti autonomi e non avendo la seconda richiesta carattere impugnatorio rispetto alla prima; - avverso la citata ordinanza, proponeva ricorso per cassazione, sulla base di un solo motivo, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -è rimasto intimato il Ministero della giustizia. Atteso che: -con l’unico motivo parte ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e la falsa applicazione degli artt. 109, 126 e 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, nonché dell’art. 6 della [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui il primo giudice e poi il Presidente del Tribunale in fase di opposizione avevano ritenuto che gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio, a seguito di domanda ex art. 126 TUSG, decorrevano dalla proposizione della stessa al giudice e non al momento della presentazione al COA. La censura è fondata e con essa il ricorso. Ai sensi dell'art. 126 del d.P.R. n. 115 del 2002, nei dieci giorni successivi a quello in cui è presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli a vvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese chel'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate; se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto. Questa Corte (Cass. n. 24729del 2011 e più di recente, Cass.n. 20710 del 2017) hagià rilevato che il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione porterebbe a pregiudicare illogicamente idiritti dell'istante per un fatto ad esso non addebitabile nel caso in cui, sebbene l'istanza di ammissione sia stata presentata anteriormente al deposito dell'atto di reclamo ex art. 669-terdecíes c.p.c. in ordine al quale era stata richiesta l'ammissione al gratuito patrocinio, l'emissione della delibera di ammissione sia intervenuta successivamente a tale deposito. In siffatta evenienza -si è affermato - l'ammissione al gratuito patrocinio deve intendersi avvenuta con decorrenza al deposito del suddetto reclamo in cancelleria. Ne consegue che infondatamente il Tribunale ha ritenuto che gli effetti del provvedimento di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio non retroagissero alla data di presentazione della domanda, avvenuta il 28.10.2016. Deve ribadirsi che, ai sensi dell'art. 109 D.P.R. 115/2002, gli effetti dell'a mmissione decorrono dalla data in cui l'istanza è statapresentata (o è pervenuta all'ufficio del magistrato) o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi. La norma sancisce - in sostanza - la retroattività degli effetti dell'ammissione al momento in cui la parte ne abbia fatto istanza(v. Cass. n. 4695 del 2020 ) . La pronuncia, avendo fatto decorrere gli effetti dell'ammissione dalla data del provve dimento del Consiglio dell'ordine, è, quindi, incorsanella violazione denunciata. Il ricorso è accolto, con cassazione del provvedimento impugnato e con rinvio della causa al T ribunale di Ancona , in persona di altro m agistrato, che deciderà uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q . M . La Corte accoglie il ricorsoe cassa l'ordinanza impugnata, con rinvio della causa al Tribunale di Ancona, in persona di diverso magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di