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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 42174/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8 del d.l. n. 137 del 2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la ordinanza della Corte di Appello di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca dell' ingiunzione a demolire disposta con sentenza in data 17/10/1997 irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. Con un unico formale motivo di ricorso lamentano l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche nonché la mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla insussistenza dei presupposti per fare luogo alla sanatoria degli immobili; in particolare deducono che il tecnico incaricato dal Procuratore generale di svolgere accertamenti peritali sul manufatto ha concluso nel senso che le domande di condono risultano avanzate da due soggetti diversi, entrambi legittimati, per lo stesso complesso edilizio, e non superano singolarmente 750 mq.; inoltre, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, i ricorrenti vanterebbero titoli diversi e autonomi sul terreno rispetto alla condannata [OSCURATO:PERSONA].

Contrariamente a quanto affermato dalla Corte sul fatto che i due sarebbero divenuti comproprietari per effetto di donazioni della Pugliese del 31/5/2006, a quest'ultima sarebbero spettati i diritti di usufrutto uxorio in ragione di 1/3 e ai ricorrenti i diritti di piena proprietà per 2/3 e di nuda 'proprietà per 1/3; di qui la legittinnazione'degli stessi a presentare domanda in sanatoria, ciascuna in relazione ad una distinta porzione autonoma dell'immobile cón rispetto dei limiti vólunnetrici da calcolare geparatamente per ogriuna . delle due istanze espressione di centri di interesse autonomi.

Infine deducono come siano stati rispetti i limiti temporali per la presentazione delle domande essendo gli abusi stati realizzati entro il 23/06/1993 e il 30/05/1993 senza che nessuna ulteriore prosecuzione sia avvenuta.

Successivamente il nuovo difensore dei ricorrenti, nominato nelle more, ha presentato memoria ripropositiva dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Il provvedimento impugnato ha essenzialmente ricollegato le ragioni del rigetto della richiesta di revoca dell'ingiunzione a demolire alla ritenuta, già in sede di giudizio di cognizione, illegittimità del condono edilizio (ed alla inidoneità della documentazione sopravvenuta a modificare tale valutazione) con conseguente, da un lato, sussistenza dei presupposti per far luogo alla disapplicazione del rilasciato condono stesso, secondo il costante insegnamento di questa Corte (tra le tante, Sez.3, n. 37470 del 22/05/2019, Rv.277668) e, dall'altro, simmetricamente, mancanza delle condizioni onde far luogo alla revoca dell'ordine di demolizione.

Già, dunque, la circostanza, espressamente menzionata nel provvedimento impugnato in ordine alla valutazione a suo tempo operata dalla Corte d'appello di Napoli in sede di cognizione, circa l'insanabilità delle opere in oggetto in virtù del condono di cui alla legge n. 724 del 1994 sarebbe elemento di per sé sufficiente, indipendentemente da ogni eventuale elemento sopravvenuto, a giustificare il rigetto della richiesta di revoca dell'ordine di demolizione, non potendo evidentemente rimettersi in discussione, in sede di esecuzione, una statuizione che ha acquisito il valore di giudicato in forza della sua mancata impugnazione.

Di ciò è, del resto, indiretta conferma la stessa costante giurisprudenza di questa Corte che, intervenuta con riguardo ai poteri del giudice dell'esecuzione in ordine all'accertamento di situazioni incompatibili con la persistente validità dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo (come, appunto, tra le altre, la presentazione di istanze di condono o il rilascio dello stesso provvedimento), è da sempre relativa soltanto ad istanze di condono o di sanatoria successive al passaggio in giudicato della sentenza di condanna (si vedano, tra le tante, Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, Manna, Rv.266763).

In ogni caso, anche a volere superare tale preliminare e dirimente aspetto, non posto in discussione neppure dal ricorso, rimasto silente sul punto, il provvédimento impugnato ha ben sottolineato, reiterando, evidentemente, quanto a suo tempo espresso in sede di cognizione, le ragioni che osterébbero alla condonabnità delle opere, valorizzando in particolare due profili, ciascuno dei quali, peraltro, già di per sé autonomamente idoneo a rappresentare causa ostativa della stessa; da un lato, infatti, la Corte territoriale, richiamando gli uniformi arresti giurisprudenziali di legittimità, ha ben spiegato, facendo riferimento a dati circostanziali acquisiti dagli atti (ed esposti in particolare a pagg.3 e 4 dell'ordinanza) come, alla data del 31 dicembre 1993 (data ultima di operatività del condono di cui alla legge n. 724 del 1994), le opere abusive non potessero essere qualificate come "ultimate" ai sensi della normativa urbanistica, in quanto ancora mancanti delle tompagnature esterne sia al primo piano che al piano terra giacché, le prime, aggiunte in un momento successivo e, le seconde, non del tutto realizzate nemmeno nel 1995; dall'altro, poi, ha ricordato che nel caso di unico immobile, rispetto al quale non sia stata effettuata alcuna divisione né siano stati costituiti diritti di proprietà o di godimento su singole porzioni, non sono legittimati a presentare distinte istanze di sanatoria coloro che abbiano la mera disponibilità di fatto di specifiche porzioni del bene, configurando ciò un artificioso frazionamento della domanda volto ad eludere il limite legale di volumetria dell'opera per la concedibilità della sanatoria (da ultimo, Sez. 4, n. 10017 del 03/03/2021, P.G.

Rv.280700); sicché ha valorizzato come l'opera, eccedente il limite volumetrico di legge di mc. 750, sia stata realizzata in modo unitario dalla defunta [OSCURATO:PERSONA] mentre, al momento della presentazione delle domande di condono gli instanti, eredi della condannata, non avevano alcun legame fattuale o giuridico con l'immobile ed essendo successivamente divenuti, in ogni caso, comproprietari dell'immobile per effetto della donazione effettuata dalla Pugliese il 31/05/2006, in tal modo non venendo meno la necessaria considerazione unitaria dell'immobile.

Né tali considerazioni sono state infirmate dai rilevi dei ricorrenti, i quali, quanto alla non ultimazione dell'opera nei limiti temporali di legge previsti, hanno svolto mere considerazioni fattuali qui irricevibili, mentre, con riguardo alla non frazionabilità delle domande, hanno svolto considerazioni che non appaiono in ogni caso superare la necessaria dimostrazione dell'attribuibilità di specifiche porzioni del bene a distinti soggetti, limitandosi a reiterare il dato formale, di per sé insufficiente alla luce della giurisprudenza ricordata, per cui ogni domanda di condono sarebbe riferibile nella specie ad una "distinta e diversa porzione autonoma dell'immobile".

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese del procedimento e alla rifusione di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese procéssuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Roma, 14 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] e estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8 del d.l. n. 137 del 2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la ordinanza della Corte di Appello di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca dell' ingiunzione a demolire disposta con sentenza in data 17/10/1997 irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. Con un unico formale motivo di ricorso lamentano l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche nonché la mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla insussistenza dei presupposti per fare luogo alla sanatoria degli immobili; in particolare deducono che il tecnico incaricato dal Procuratore generale di svolgere accertamenti peritali sul manufatto ha concluso nel senso che le domande di condono risultano avanzate da due soggetti diversi, entrambi legittimati, per lo stesso complesso edilizio, e non superano singolarmente 750 mq.; inoltre, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, i ricorrenti vanterebbero titoli diversi e autonomi sul terreno rispetto alla condannata [OSCURATO:PERSONA]. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte sul fatto che i due sarebbero divenuti comproprietari per effetto di donazioni della Pugliese del 31/5/2006, a quest'ultima sarebbero spettati i diritti di usufrutto uxorio in ragione di 1/3 e ai ricorrenti i diritti di piena proprietà per 2/3 e di nuda 'proprietà per 1/3; di qui la legittinnazione'degli stessi a presentare domanda in sanatoria, ciascuna in relazione ad una distinta porzione autonoma dell'immobile cón rispetto dei limiti vólunnetrici da calcolare geparatamente per ogriuna . delle due istanze espressione di centri di interesse autonomi. Infine deducono come siano stati rispetti i limiti temporali per la presentazione delle domande essendo gli abusi stati realizzati entro il 23/06/1993 e il 30/05/1993 senza che nessuna ulteriore prosecuzione sia avvenuta. Successivamente il nuovo difensore dei ricorrenti, nominato nelle more, ha presentato memoria ripropositiva dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il provvedimento impugnato ha essenzialmente ricollegato le ragioni del rigetto della richiesta di revoca dell'ingiunzione a demolire alla ritenuta, già in sede di giudizio di cognizione, illegittimità del condono edilizio (ed alla inidoneità della documentazione sopravvenuta a modificare tale valutazione) con conseguente, da un lato, sussistenza dei presupposti per far luogo alla disapplicazione del rilasciato condono stesso, secondo il costante insegnamento di questa Corte (tra le tante, Sez.3, n. 37470 del 22/05/2019, Rv.277668) e, dall'altro, simmetricamente, mancanza delle condizioni onde far luogo alla revoca dell'ordine di demolizione. Già, dunque, la circostanza, espressamente menzionata nel provvedimento impugnato in ordine alla valutazione a suo tempo operata dalla Corte d'appello di Napoli in sede di cognizione, circa l'insanabilità delle opere in oggetto in virtù del condono di cui alla legge n. 724 del 1994 sarebbe elemento di per sé sufficiente, indipendentemente da ogni eventuale elemento sopravvenuto, a giustificare il rigetto della richiesta di revoca dell'ordine di demolizione, non potendo evidentemente rimettersi in discussione, in sede di esecuzione, una statuizione che ha acquisito il valore di giudicato in forza della sua mancata impugnazione. Di ciò è, del resto, indiretta conferma la stessa costante giurisprudenza di questa Corte che, intervenuta con riguardo ai poteri del giudice dell'esecuzione in ordine all'accertamento di situazioni incompatibili con la persistente validità dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo (come, appunto, tra le altre, la presentazione di istanze di condono o il rilascio dello stesso provvedimento), è da sempre relativa soltanto ad istanze di condono o di sanatoria successive al passaggio in giudicato della sentenza di condanna (si vedano, tra le tante, Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, Manna, Rv.266763). In ogni caso, anche a volere superare tale preliminare e dirimente aspetto, non posto in discussione neppure dal ricorso, rimasto silente sul punto, il provvédimento impugnato ha ben sottolineato, reiterando, evidentemente, quanto a suo tempo espresso in sede di cognizione, le ragioni che osterébbero alla condonabnità delle opere, valorizzando in particolare due profili, ciascuno dei quali, peraltro, già di per sé autonomamente idoneo a rappresentare causa ostativa della stessa; da un lato, infatti, la Corte territoriale, richiamando gli uniformi arresti giurisprudenziali di legittimità, ha ben spiegato, facendo riferimento a dati circostanziali acquisiti dagli atti (ed esposti in particolare a pagg.3 e 4 dell'ordinanza) come, alla data del 31 dicembre 1993 (data ultima di operatività del condono di cui alla legge n. 724 del 1994), le opere abusive non potessero essere qualificate come "ultimate" ai sensi della normativa urbanistica, in quanto ancora mancanti delle tompagnature esterne sia al primo piano che al piano terra giacché, le prime, aggiunte in un momento successivo e, le seconde, non del tutto realizzate nemmeno nel 1995; dall'altro, poi, ha ricordato che nel caso di unico immobile, rispetto al quale non sia stata effettuata alcuna divisione né siano stati costituiti diritti di proprietà o di godimento su singole porzioni, non sono legittimati a presentare distinte istanze di sanatoria coloro che abbiano la mera disponibilità di fatto di specifiche porzioni del bene, configurando ciò un artificioso frazionamento della domanda volto ad eludere il limite legale di volumetria dell'opera per la concedibilità della sanatoria (da ultimo, Sez. 4, n. 10017 del 03/03/2021, P.G. Rv.280700); sicché ha valorizzato come l'opera, eccedente il limite volumetrico di legge di mc. 750, sia stata realizzata in modo unitario dalla defunta [OSCURATO:PERSONA] mentre, al momento della presentazione delle domande di condono gli instanti, eredi della condannata, non avevano alcun legame fattuale o giuridico con l'immobile ed essendo successivamente divenuti, in ogni caso, comproprietari dell'immobile per effetto della donazione effettuata dalla Pugliese il 31/05/2006, in tal modo non venendo meno la necessaria considerazione unitaria dell'immobile. Né tali considerazioni sono state infirmate dai rilevi dei ricorrenti, i quali, quanto alla non ultimazione dell'opera nei limiti temporali di legge previsti, hanno svolto mere considerazioni fattuali qui irricevibili, mentre, con riguardo alla non frazionabilità delle domande, hanno svolto considerazioni che non appaiono in ogni caso superare la necessaria dimostrazione dell'attribuibilità di specifiche porzioni del bene a distinti soggetti, limitandosi a reiterare il dato formale, di per sé insufficiente alla luce della giurisprudenza ricordata, per cui ogni domanda di condono sarebbe riferibile nella specie ad una "distinta e diversa porzione autonoma dell'immobile". Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese del procedimento e alla rifusione di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese procéssuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende. Roma, 14 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] e estensore I
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