CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 21421/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della Corte Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Brindisi per [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso e in sostituzione, per delega orale, dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si riporta al ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata - per quanto d'interesse ai fini dei presenti ricorsi - la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di abuso d'ufficio. Secondo quella Corte, il primo, nella sua qualità di sindaco del Comune di Brindisi, ha dapprima sollecitato e, quindi, contribuito ad adottare col proprio voto, in violazione del dovere di astensione e tacendo il proprio conflitto d'interessi, la delibera di giunta municipale del 21 gennaio 2013, con la quale l'ente affidava il servizio di rassegna stampa telematica e di cali center alla "News" s.a.s., amministrata dal Vincitorio: soggetto, quest'ultimo, del tutto sprovvisto delle necessarie competenze, al quale Consales, pochi giorni dopo essere divenuto sindaco, aveva ceduto le proprie quote, peraltro rimanendo coobbligato solidale al pagamento dei debiti sociali, per un complessivo ammontare di oltre quattrocentomila euro. Tutto questo, in violazione della legge n. 150 del 2000, che disciplina le attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni, e del relativo regolamento di attuazione, contenuto nel d.P.R. n. 422 del 2001, oltre che dell'art. 78, d.lgs n. 267 del 2000 (t.u.e.I.), che sancisce e regola il dovere di astensione degli amministratori degli enti locali. 2. Le doglianze proposte dal Consales, attraverso il proprio difensore, possono sintetizzarsi nei seguenti termini: I) intervenuta prescrizione del reato già prima della pronuncia della sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale erroneamente computato la durata della sospensione del relativo termine disposta dalla disciplina emergenziale del 2020, in difformità di quanto statuito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 140 del 2021; II) insussistenza del dovere di astensione e, comunque, irrilevanza dell'eventuale violazione, trattandosi di deliberazione adottata da organo collegiale ed all'unanimità, nonché pienamente legittima, come specificato dai dirigenti comunali nel corso del dibattimento: ragione per cui non sussisterebbe il necessario nesso eziologico tra l'ipotetica violazione di tale dovere ed il vantaggio eventualmente ingiusto del beneficiario dell'atto; peraltro, Consales non avrebbe neppure taciuto al competente dirigente comunale i suoi rapporti con la "News"; III) insussistenza di una violazione delle anzidette norme di legge, poiché, anzitutto, esse riguardano i servizi d'informazione e comunicazione degli enti pubblici, mentre, nel caso di specie, l'affidamento ha avuto ad oggetto soltanto l'attività di cali center, un servizio, cioè, di mera ricezione di comunicazioni;nonché, in secondo luogo, perché Vincitorio comunque possedeva un titolo idoneo, ovvero quello di giornalista pubblicista, sicché, censurandone l'idoneità, la Corte d'appello ha indebitamente valutato nel merito una scelta discrezionale della pubblica amministrazione, peraltro andando di contrario avviso alla sentenza di non luogo a procedere emessa nei confronti del dirigente originariamente coimputato; IV) insussistenza del dolo intenzionale di vantaggio ingiusto altrui, in quanto: a) i dirigenti comunali hanno ribadito in dibattimento la legittimità della delibera, dando conforto alla convinzione in tal senso del Consales, una volta cedute le sue quote sociali; b) la sua condizione di coobbligato solidale per i debiti della società era insignificante, non avendo egli di che temere, dal momento che - come dimostrato con consulenza tecnica, sulla quale la sentenza sorvola - la società, obbligata principale, aveva mezzi a sufficienza per far fronte a tale esposizione debitoria e l'incidenza del contratto in questione era marginale rispetto al complessivo volume d'affari di essa; c) non sarebbe stato Consales a sollecitare il dirigente comunale Roma, bensì quest'ultimo a rivolgersi a lui per ovviare ad una possibile carenza del servizio; d) il sindaco avrebbe comunque agito esclusivamente per una finalità pubblica; V) insussistenza di un profitto ingiusto, in quanto non vi sarebbe stato alcun rilievo sulla corretta prestazione del servizio affidato. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di Vincitorio è sorretto da due motivi. 3.1. Con il primo, anch'egli deduce l'intervenuta prescrizione del reato in data anteriore alla sentenza impugnata. 3.2. Con il secondo, lamenta la violazione degli artt. 117 e 323, cod. pen., e comunque vizi di motivazione, nella parte in cui la sentenza ha individuato il concorrente munito della specifica qualifica soggettiva pubblica nel sindaco, e non, invece, nel dirigente che ha effettuato l'istruttoria sottesa alla deliberazione di giunta, sebbene il primo, secondo la disciplina normativa degli enti territoriali, sia organo deputato ad emettere soltanto atti d'indirizzo politico. Da ciò conseguirebbe - secondo la sua difesa - che, essendo stato quel dirigente assolto, in ragione della ritenuta legittimità del procedimento amministrativo da lui curato, nessun nocumento al buon andamento ed all'imparzialità della pubblica amministrazione si è verificato, sicché nessun addebito può muoversi neppure al privato destinatario della relativa attività. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio, in accoglimento del primo motivo di entrambi i ricorsi, essendosi il reato estinto per prescrizione, maturata in pendenza del giudizio d'appello. 1.2. Va ribadito, anzitutto, che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca, finanche quale unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819). 5.2. Nello specifico, il reato risulta commesso il 21 gennaio 2013. In relazione alla misura della pena edittale massima, inferiore a sei anni di reclusione, il termine di prescrizione è di sei anni, prorogato, per effetto di successive interruzioni, a sette anni e sei mesi, a decorrere dalla data di commissione del reato, e sarebbe stato perciò destinato a scadere il 21 luglio 2020. Secondo quanto si legge in sentenza, però, il relativo decorso è rimasto sospeso, ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3), cod. pen., per 133 giorni (dal 9 novembre 2020 al 22 marzo 2021). Inoltre, la Corte distrettuale ha calcolato un'ulteriore sospensione per 113 giorni, a norma dell'art. 83, comma 9, d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla legge n. 27 del 2020, pari a tutto il tempo durante il quale il dibattimento è rimasto sospeso in conseguenza dell'emergenza pandemica. Tuttavia, come correttamente evidenziato dalla difesa ricorrente, per effetto dell'illegittimità costituzionale di tale disposizione, dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 140 del 25 maggio 2021 (dep. 6 luglio 2021), la sospensione per la normativa emergenziale può operare per un massimo di 64 giorni (dal 9 marzo all'il maggio 2020), a norma dei commi 2 e 4 del medesimo art. 83. Pertanto, computando in aumento rispetto all'anzidetta data di scadenza il complessivo periodo di sospensione di 197 giorni, ne discende che il termine di prescrizione è spirato il 3 febbraio 2021, quindi in data anteriore alla sentenza impugnata, che è stata emessa il 22 marzo seguente. 6. Con riferimento alle ulteriori doglianze, giova ricordare che il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione, a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. Da tanto consegue che, al di fuori di tale ipotesi, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Nel caso di specie, una siffatta evidenza immediata di non colpevolezza degli imputati non ricorre affatto, ravvisandosi, piuttosto, una nitida violazione del dovere di astensione del Consales, poiché, dalla ricostruzione dei fatti operata in sentenza, e sostanzialmente incontroversa, emerge chiaramente che quegli, pur avendo ceduto le quote della società al Vincitorio, ne fosse rimasto il dominus ed altresì che tale situazione non fosse stata mai da lui resa manifesta alla struttura burocratica dell'ente con atti formali. Come chiarito nel provvedimento impugnato, l'obbligo di astensione per l'ipotesi di interesse proprio non prevede eccezioni, se non nei caso di atto normativo generale, tra i quali, pacificamente non rientra quello oggetto del giudizio. P.Q.M. Annu