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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49054/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè i primi due motivi di ricorso, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione ai tratti costitutivi della resistenza ( emarginando puntualmente le ragioni poste a fondamento della ritenuta funzionalità oppositiva della violenza riscontrata e del dolo) nonché delle lesioni (escludendo con considerazioni non manifestamente illogiche l'involontarietà della condotta); il terzo motivo, malgrado lamenti apparentemente una asserita v;olazione di legge e un vizio di motivazione rispetto al capo c), in realtà, nei contenuti, rassegna piuttosto una asserita nullità ai sensi degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. per avere il Tribunale prima e la Corte del merito in sede di conferma (pag 10 del ricorso, primo capoverso) fondato la relativa responsabilità alla luce dell'art 187, comma 2 n. 7 del codice delle strada e non dell'ipotesi di cui al comma 2, lettera c), della stessa disposizione, fatta oggetto della contestazione, invalidità, questa, che, a tacer d'altro, risulta comunque dedotta tardivamente perché prospettata per la prima volta in sede di legittimità laddove si sia verificata già in primo grado, sempre seguendo la stssa prospettazione difensiva (tra le tante Sez. 4, Sentenza n. 19043 del 29/03/2017, Rv. 269886); l'ultimo motivo di censura introduce rilievi in punto di motivazione sul trattamento sanzionatorio, quando l'appello non recava motivi in punti di pena rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 dice

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè i primi due motivi di ricorso, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione ai tratti costitutivi della resistenza ( emarginando puntualmente le ragioni poste a fondamento della ritenuta funzionalità oppositiva della violenza riscontrata e del dolo) nonché delle lesioni (escludendo con considerazioni non manifestamente illogiche l'involontarietà della condotta); il terzo motivo, malgrado lamenti apparentemente una asserita v;olazione di legge e un vizio di motivazione rispetto al capo c), in realtà, nei contenuti, rassegna piuttosto una asserita nullità ai sensi degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. per avere il Tribunale prima e la Corte del merito in sede di conferma (pag 10 del ricorso, primo capoverso) fondato la relativa responsabilità alla luce dell'art 187, comma 2 n. 7 del codice delle strada e non dell'ipotesi di cui al comma 2, lettera c), della stessa disposizione, fatta oggetto della contestazione, invalidità, questa, che, a tacer d'altro, risulta comunque dedotta tardivamente perché prospettata per la prima volta in sede di legittimità laddove si sia verificata già in primo grado, sempre seguendo la stssa prospettazione difensiva (tra le tante Sez. 4, Sentenza n. 19043 del 29/03/2017, Rv. 269886); l'ultimo motivo di censura introduce rilievi in punto di motivazione sul trattamento sanzionatorio, quando l'appello non recava motivi in punti di pena rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dice
Sentenza Cassazione n. 49054/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris