CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 29056/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 del TRIBUNALE di RIMINIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 febbraio 2021, il Tribunale di Rimini, quale giudice di appello, ha confermato la sentenza con cui il Giudice di Pace di Rimini ha condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen, in danno di [OSCURATO:PERSONA], confermandone le statuizioni civili. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, formulando due motivi. Con il primo motivo ha chiesto dichiararsi l'estinzione del reato per essere intervenuto in data 9 luglio 2021, prima della scadenza del termine per proporre ricorso avverso la suddetta sentenza, atto di remissione di querela da parte di Giarratana con contestuale accettazione da parte di Fedele. Con il secondo, nel caso del mancato accoglimento del primo, ha dedotto la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale dell'imputato. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto annullarsi la sentenza senza rinvio. 4. Il ricorso è fondato quanto al primo assorbente motivo. Essendo state acquisite agli atti una valida e rituale remissione di querela e la successiva accettazione della stessa, il reato di cui all'imputazione, procedibile a querela, è estinto, non emergendo, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 5. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Consegue l'eliminazione delle statuizioni civili, in quanto, come chiarito da questa Corte la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato per tale causa, anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti (Sez. 2, n. 37688 del 8/7/2014, Gustinetti, Rv. 259989). 6. In difetto di diversa pattuizione le spese, come per legge, vanno poste a carico del querelato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Elimina le statuizioni civili. Così deciso in Roma il 12 luglio 2022 DEPO