CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29341/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2026 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, su accordo delle parti, in riforma delle pronunce appellate, ha riconosciuto la continuazione tra i reati contestati, e rideterminato la pena in anni quattro di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente, con l'unico motivo proposto, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 223, comma 1, 216 e 219 I. fall. assumendo l'inadeguata motivazione della decisione della Corte di appello in ordine alla riqualificazione dei reati a seguito della riunione; [OSCURATO:PERSONA] detto motivo inammissibile;[OSCURATO:PERSONA] che, se è vero che è ammesso ricorso per cassazione contro la sentenza che recepisce il concordato in appello per dedurre l'erronea qualificazione giuridica dei fatti ascritti, tuttavia nella fattispecie per cui è processo il motivo si presenta assolutamente generico poiché il ricorrete si limita a dedurre, senza indicare le ragioni poste a fondamento di tale doglianza, l'erroneità della qualificazione in questione; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M