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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2022

Cassazione n. 34708/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; • OSSERVA Ritenuto che il ricorrente deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 385 cod. pen., con I secondo il vizio della motivazione in riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., con il terzo, il vizio della motivazione in relazione all'art. 385, quinto comma, o all'art. 62 n. 6 cod. pen., e, con il quarto motivo, la violazione degli artt. 69, 62 bis e 99 cod. pen.; Considerato che i motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente si è limitato a contestare genericamente le statuizioni della sentenza impugnata, limitandosi a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito sul punto da parte della Corte di legittimità; Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che, come nella specie, ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568); Considerato, inoltre, che il terzo motivo di ricorso muove da una ricostruzione dei fatti diversa, e dunque inammissibile in sede di legittimità, rispetto a quanto accertato dalle sentenze di merito; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] iglier stensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; • OSSERVA Ritenuto che il ricorrente deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 385 cod. pen., con I secondo il vizio della motivazione in riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., con il terzo, il vizio della motivazione in relazione all'art. 385, quinto comma, o all'art. 62 n. 6 cod. pen., e, con il quarto motivo, la violazione degli artt. 69, 62 bis e 99 cod. pen.; Considerato che i motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente si è limitato a contestare genericamente le statuizioni della sentenza impugnata, limitandosi a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito sul punto da parte della Corte di legittimità; Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che, come nella specie, ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568); Considerato, inoltre, che il terzo motivo di ricorso muove da una ricostruzione dei fatti diversa, e dunque inammissibile in sede di legittimità, rispetto a quanto accertato dalle sentenze di merito; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] iglier stensore
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