CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 47577/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 27 maggio 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Torino respingeva il reclamo proposto da D'AMBROGIO Alessandro avverso l'ordinanza di rigetto di reclamo ex art 35b1s O.P. emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Novara il 12.03.2019. In motivazione, il Tribunale sottolinea che il detenuto con il primo reclamo lamenta non la lesione di un vero e proprio diritto soggettivo, bensì la lesione di una propria aspettativa, cioè quella di poter esplicare il proprio diritto all'informazione dall'interno del carcere attraverso la visione di specifici canali, anche sportivi. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge -- D'AMBROGIO Alessandro deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera riproposizione di temi vagliati in modo adeguato e senza alcun vizio in diritto nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] siden