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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 dicembre 2023

Cassazione n. 38455/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 13/12/2023, il Tribunale di sorveglianza di Messina ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 47 ter comma 1 bis ord. pen., ed ha respinto le istanze ex artt. 47 e 50 ord. pen. formulate da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena di anni 3 mesi 2 di reclusione, determinata con provvedimento di cumulo della Procura Generale di Messina del 20/07/2023.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che, con un unico motivo, lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 96 e 97 cod. proc. pen..

Il difensore si duole che il Tribunale di sorveglianza abbia del tutto omesso di dare avviso al difensore di fiducia nominato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], dell'avviso di fissazione dell'udienza per la trattazione dell'istanza di misura alternativa proposta.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Occorre preliminarmente dare atto delle circostanze di fatto emergenti dalla lettura degli atti, resa necessaria dalla natura dell'eccezioresollevata.

In data 07/12/2022 Poidomani, rappresentato e difeso di fiducia dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], come da nomina in calce all'istanza, avanzava istanza di misura alternativa relativamente al provvedimento di esecuzione emesso dal PM di Messina il 16/11/2022, in merito alla pena residua di 8 mesi di cui alla sentenza irrevocabile della Corte di appello di Messina del 30/06/2021.

Il Tribunale di sorveglianza emetteva, il 09/06/2023, decreto di fissazione per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con indicazione del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], cui il provvedimento veniva effettivamente notificato.

Successivamente, il 20/07/2023, la Procura Generale di Messina emetteva nuovo ordine di esecuzione per la carcerazione in relazione alla complessiva pena espianda di anni 3 mesi 2 di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] veniva quindi notificato detto provvedimento di esecuzione pena, con sospensione della medesima ex art. 656 2 comma 5 cod. proc. pen., con l'invito a presentare, entro 30 giorni, istanza per la concessione di misura alternativa.

Il 18/08/2023, Poidomani avanzava quindi istanza volta all'ottenimento di misure alternative relativamente a tale ultimo provvedimento di cumulo, nominando in calce all'istanza, di fiducia, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], con revoca dei precedenti difensori.

L'udienza del 13 dicembre 2023 si svolgeva in assenza del condannato e in presenza di un difensore d'ufficio nominato in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], non comparso, e si concludeva con una decisione sul merito delle istanze proposte, confluite tutte nel medesimo fascicolo processuale, relativamente alla complessiva pena di anni 3 mesi 4 di reclusione espianda dal Poidomani, come da provvedimento di esecuzione da ultimo emesso.

3. Coglie allora nel segno la censura difensiva che lamenta come, a fronte dell'avvenuta riunione di istanze presentate in tempi diversi dal Poidomani, il Tribunale, nel decidere anche quelle proposte in epoca successiva all'emissione del decreto di fissazione dell'udienza, in virtù dell'emissione di un nuovo titolo di esecuzione, con conseguente ulteriore istanza proposta dal condannato, abbia omesso di dare comunicazione della fissazione dell'udienza anche al difensore nominato di fiducia in seno all'ultima istanza volta all'ottenimento di misura alternativa.

Va infatti ricordato come l'art. 656 comma 5 cod. proc. pen. espressamente preveda che l'ordine di esecuzione della pena detentiva e il decreto di sospensione dello stesso ordine, finalizzato alla presentazione di istanza per la concessione di misura alternativa alla detenzione, «sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio».

A norma del successivo comma 6, l'istanza indicata deve essere proposta dal condannato, dal difensore di cui al quinto comma ovvero allo scopo nominato a seguito di detta notifica.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in coerenza con il testo normativo, l'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la trattazione, davanti al tribunale di sorveglianza, dell'istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione, presentata, a seguito della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena, a norma dell'art. 656 comma 5 cod. proc. pen., deve essere notificato al difensore nominato per la fase dell'esecuzione, o, in difetto, a quello che ha assistito il condannato nella fase del giudizio di cognizione (tra le altre, Sez. 1, n. 5395 del 13/01/2010, dep. 10/02/2010, Carrisi, Rv. 246567; Sez. 1, n. 21761 del 27/05/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262306).

Il Tribunale di sorveglianza di Messina avrebbe quindi dovuto comunicare al difensore da ultimo nominato la data dell'udienza in cui l'istanza dal medesimo presentata sarebbe stata discussa e decisa: il difensore, pur avendo diritto alla notifica dell'avviso di fissazione udienza ai sensi dell'art. 666, comma 3, richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen., non ne è stato notiziato e non ha potuto partecipare all'udienza.

La pacifica omissione di tale adempimento ha comportato una grave lesione del diritto di difesa.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Messina.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Messina.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 13/12/2023, il Tribunale di sorveglianza di Messina ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 47 ter comma 1 bis ord. pen., ed ha respinto le istanze ex artt. 47 e 50 ord. pen. formulate da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena di anni 3 mesi 2 di reclusione, determinata con provvedimento di cumulo della Procura Generale di Messina del 20/07/2023. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che, con un unico motivo, lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 96 e 97 cod. proc. pen.. Il difensore si duole che il Tribunale di sorveglianza abbia del tutto omesso di dare avviso al difensore di fiducia nominato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], dell'avviso di fissazione dell'udienza per la trattazione dell'istanza di misura alternativa proposta. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre preliminarmente dare atto delle circostanze di fatto emergenti dalla lettura degli atti, resa necessaria dalla natura dell'eccezioresollevata. In data 07/12/2022 Poidomani, rappresentato e difeso di fiducia dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], come da nomina in calce all'istanza, avanzava istanza di misura alternativa relativamente al provvedimento di esecuzione emesso dal PM di Messina il 16/11/2022, in merito alla pena residua di 8 mesi di cui alla sentenza irrevocabile della Corte di appello di Messina del 30/06/2021. Il Tribunale di sorveglianza emetteva, il 09/06/2023, decreto di fissazione per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con indicazione del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], cui il provvedimento veniva effettivamente notificato. Successivamente, il 20/07/2023, la Procura Generale di Messina emetteva nuovo ordine di esecuzione per la carcerazione in relazione alla complessiva pena espianda di anni 3 mesi 2 di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] veniva quindi notificato detto provvedimento di esecuzione pena, con sospensione della medesima ex art. 656 2 comma 5 cod. proc. pen., con l'invito a presentare, entro 30 giorni, istanza per la concessione di misura alternativa. Il 18/08/2023, Poidomani avanzava quindi istanza volta all'ottenimento di misure alternative relativamente a tale ultimo provvedimento di cumulo, nominando in calce all'istanza, di fiducia, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], con revoca dei precedenti difensori. L'udienza del 13 dicembre 2023 si svolgeva in assenza del condannato e in presenza di un difensore d'ufficio nominato in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], non comparso, e si concludeva con una decisione sul merito delle istanze proposte, confluite tutte nel medesimo fascicolo processuale, relativamente alla complessiva pena di anni 3 mesi 4 di reclusione espianda dal Poidomani, come da provvedimento di esecuzione da ultimo emesso. 3. Coglie allora nel segno la censura difensiva che lamenta come, a fronte dell'avvenuta riunione di istanze presentate in tempi diversi dal Poidomani, il Tribunale, nel decidere anche quelle proposte in epoca successiva all'emissione del decreto di fissazione dell'udienza, in virtù dell'emissione di un nuovo titolo di esecuzione, con conseguente ulteriore istanza proposta dal condannato, abbia omesso di dare comunicazione della fissazione dell'udienza anche al difensore nominato di fiducia in seno all'ultima istanza volta all'ottenimento di misura alternativa. Va infatti ricordato come l'art. 656 comma 5 cod. proc. pen. espressamente preveda che l'ordine di esecuzione della pena detentiva e il decreto di sospensione dello stesso ordine, finalizzato alla presentazione di istanza per la concessione di misura alternativa alla detenzione, «sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio». A norma del successivo comma 6, l'istanza indicata deve essere proposta dal condannato, dal difensore di cui al quinto comma ovvero allo scopo nominato a seguito di detta notifica. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in coerenza con il testo normativo, l'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la trattazione, davanti al tribunale di sorveglianza, dell'istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione, presentata, a seguito della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena, a norma dell'art. 656 comma 5 cod. proc. pen., deve essere notificato al difensore nominato per la fase dell'esecuzione, o, in difetto, a quello che ha assistito il condannato nella fase del giudizio di cognizione (tra le altre, Sez. 1, n. 5395 del 13/01/2010, dep. 10/02/2010, Carrisi, Rv. 246567; Sez. 1, n. 21761 del 27/05/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262306). Il Tribunale di sorveglianza di Messina avrebbe quindi dovuto comunicare al difensore da ultimo nominato la data dell'udienza in cui l'istanza dal medesimo presentata sarebbe stata discussa e decisa: il difensore, pur avendo diritto alla notifica dell'avviso di fissazione udienza ai sensi dell'art. 666, comma 3, richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen., non ne è stato notiziato e non ha potuto partecipare all'udienza. La pacifica omissione di tale adempimento ha comportato una grave lesione del diritto di difesa. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Messina. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Messina. Così decis
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