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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 43399/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Catanzaro, in riforma della decisione del Tribunale di Crotone, riqualificato il fatto ex art. 346-bis cod. pen., ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in mesi dieci e giorni venti di reclusione. 2.Contro tale sentenza ha proposto ricorso, con motivi affidati al difensore di fiducia, il Migale ha censurato l'iter logico argomentativo seguito dalla Corte di merito e la omessa risposta alle censure poste in sede di gravame.

3. Il ricorso è inammissibile per genericità, omettendo qualsiasi rilievo critico con riguardo a specifici aspetti della motivazione (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); manca, infatti, ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945). 4.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Catanzaro, in riforma della decisione del Tribunale di Crotone, riqualificato il fatto ex art. 346-bis cod. pen., ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in mesi dieci e giorni venti di reclusione. 2.Contro tale sentenza ha proposto ricorso, con motivi affidati al difensore di fiducia, il Migale ha censurato l'iter logico argomentativo seguito dalla Corte di merito e la omessa risposta alle censure poste in sede di gravame. 3. Il ricorso è inammissibile per genericità, omettendo qualsiasi rilievo critico con riguardo a specifici aspetti della motivazione (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); manca, infatti, ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945). 4.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43399/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris