CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 marzo 2023
Cassazione n. 33022/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 24 marzo 2023 il Tribunale di Napoli, quale giudice ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aniello e [OSCURATO:PERSONA] avverso le ordinanze pronunciate in data 10 febbraio 2023 dalla Corte di appello di Napoli che avevano respinto la richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Il Tribunale, dato atto che gli imputati erano stati sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere, siccome indiziati di plurimo omicidio aggravato e di plurimo tentato omicidio aggravato, con ordinanza in data 9 giugno 2016; che il decreto di citazione per il giudizio immediato era stato pronunciato in data 4 novembre 2016; che in data 4 giugno 2020 gli imputati erano stati condannati alla pena dell'ergastolo, ha ritenuto che alla data della condanna i termini di durata della custodia cautelare non fossero decorsi. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il termine di fase ordinario (un anno e sei mesi) doveva essere raddoppiato per la complessità dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., ed aumentato di giorni 255 per i rinvii di udienza disposti alle udienze in data 24 maggio 2017, 14 marzo 2018, 14 novembre 2019 e 5 marzo 2020. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aniello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata violazione dell'art. 304 cod. proc. pen., in relazione al rinvio di udienza disposto in data 14 novembre 2019, sino al 30 gennaio 2020. Il differimento era stato disposto - su richiesta del nuovo difensore per consentire lo studio degli atti - ai sensi dell'art. 304, comma 1 lettera a, cod. proc. pen. e quindi non determinava sospensione del decorso del termine di durata della misura custodiale, ai sensi dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati e va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.Viene posta la questione se il differimento di udienza su richiesta della difesa determini un periodo di sospensione dei termini di durata della misura cautelare computabile oltre il termine massimo di durata previsto dall'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. In particolare, la questione riguarda il differimento, per giorni 78, disposto all'udienza in data 14 novembre 2019, decisivo per ritenere non decorso il termine massimo alla data della pronuncia della sentenza di primo grado. Il codice di rito, nel disciplinare la causa di estinzione della misura cautelare determinata dal decorso del tempo, ha previsto, all'art. 303 cod. proc. pen., diversi termini a seconda dello stato e del grado del procedimento (indagini preliminari, giudizio di primo grado, giudizio di appello, giudizio di cassazione, giudizio di rinvio) e un termine di durata complessiva della misura, che, assieme alla misura della pena inflitta, costituisce termine che non può essere superato. Agli artt. 304 e 305 cod. proc. pen., sono previste cause di sospensione del decorso del termine ovvero di proroga di esso, che determinano un aumento dei termini stabiliti dall'art. 303 cod. proc. pen. Detto aumento, a sua volta, non può superare limiti indicati dall'art. 304, commi 6 e 7, cod. proc. pen. Nel caso in esame, trattandosi di procedimento per reati di criminalità organizzata (art. 407, comma 2 lettera a, cod. proc. pen.), è stata disposta, ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., la sospensione del termine di durata della custodia cautelare per il tempo occorrente al dibattimento. Peraltro, tale causa di sospensione non può determinare il superamento del limite previste' dall'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., che prevede il limite del doppio del termine di fase. Nel caso in esame è pacifico che il termine di fase (di un anno e sei mesi) viene aumentato sino al doppio (tre anni), per la ragione indicata. L'art. 304, comma 7, cod. proc. pen., poi, stabilisce espressamente così: "Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera b)". Il limite massimo dei termini così detti di fase, stabilito al comma 6, può essere superato nel caso di differimento di udienza dovuto alla "mancata presentazione, (dell') allontanamento o (della) mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati" (art. 304, comma 1 lettera b, cod. proc. pen.). In questo senso la giurisprudenza che, nell'interpretazione della norma di cui all'art. 304, commi 6 e 7, cod. proc. pen., ha affermato che il limite massimo del termine così detto di fase della durata della custodia cautelare può essere superato solo in caso di differimento di udienza che rientri nei casi previsti dalla lettera b del comma 1 dell'art. 304 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 21247 del 26/04/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 236794; Sez. 1, n. 22289 del 25/01/2018, Miraglia, Rv. 273113). Nel caso in esame, il Tribunale si è limitato a rilevare che il differimento di udienza disposto in data 14 novembre 2019 giustificava la sospensione del termine di durata della misura, trattandosi di "rinvio disposto su richiesta della difesa" - il che è un dato pacifico e corretto -, ma non ha tenuto conto che, venendo in rilievo, considerato il tempo trascorso dall'emissione del decreto di giudizio immediato, il termine massimo del termine di fase era decisivo verificare se la causa del differimento de quo consente, o meno, il superamento del termine del doppio del termine di fase. Va, dunque, pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio. Il giudice del rinvio è tenuto a provvedere sull'appello proposto dalle parti, applicando il principio di diritto affermato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'a