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CassazionedecretoSezione LDecisione del 31 luglio 2026

Cassazione n. 24344/2026

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[OSCURATO:SOCIETA].;- intimate -avverso la sentenza n. 324/2021 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 27/12/2021 R.G.N. 331/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7405/2022Numero sezionale 2828/2026RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 24344/2026Data pubblicazione 31/07/20261.

Con ricorso per cassazione, PAOLUCCI Daniele ha impugnato la sentenza n.324/2021 della Corte di Appello di Ancona, depositata il 27 dicembre 2021, che, in riformadella decisione di primo grado, ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da[OSCURATO:PERSONA], revocando il decreto ingiuntivo e condannando il ricorrente alpagamento delle spese di lite.2.

La controversia trae origine dal ricorso monitorio proposto da [OSCURATO:PERSONA],che deduceva di essere stato arruolato, a far data dal 3 novembre 2015, qualecomandante della motopesca “[OSCURATO:PERSONA]”, e di aver svolto la prestazione lavorativa sinoallo sbarco avvenuto il 20 giugno 2016, senza percepire le retribuzioni maturate per ilperiodo novembre 2015 – maggio 2016, quantificate in euro 13.268,68.3.

In base a tali allegazioni, il Tribunale di Macerata emetteva decreto ingiuntivo neiconfronti di PRINCIPATO Calogero.Quest’ultimo proponeva opposizione, deducendo il difetto di legittimazione passiva,sul presupposto che i crediti azionati erano maturati anteriormente all’acquistodell’imbarcazione, avvenuto il 3 giugno 2016 a seguito di atto di compravendita tra lasocietà GA.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e lo stesso opponente.4.

Nel giudizio di primo grado venivano chiamate in causa le società GA.[OSCURATO:PERSONA].r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rispettivamente proprietaria e armatrice nel periodoantecedente, con reciproche domande di manleva e contestazioni circa l’esistenza delcredito e lo svolgimento della prestazione lavorativa.All’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Macerata rigettava l’opposizione, confermava ildecreto ingiuntivo e condannava PRINCIPATO Calogero al pagamento delle sommerichieste.5.

Avverso tale decisione proponeva appello PRINCIPATO Calogero, lamentando, tral’altro, erronea individuazione del soggetto passivo, erronea valutazione delle risultanzeistruttorie e illegittimo utilizzo dei conteggi sindacali come prova del credito.6.

La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza impugnata, accoglieva il gravame,ritenendo che, in caso di trasferimento dell’imbarcazione, il nuovo armatore non rispondeNumero registro generale 7405/2022dei debiti maturati anteriormente al trasferimento, e, conseguentemenNutmee,r o rseezvionoaclea 2v82a8/ 20il2 6Numero di raccolta generale 24344/2026decreto ingiuntivo.Data pubblicazione 31/07/20267.

Avverso tale pronuncia PAOLUCCI Daniele ha proposto ricorso per cassazione sullabase di due motivi, cui ha resistito PRINCIPATO Calogero con controricorso e successivamemoria, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.5.

All’esito della deliberazione, il Collegio ha fissato il termine di giorni sessanta per ildeposito della motivazione (art. 380 bis

1. cod.proc.civ.)[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con il primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 347 e347-bis cod. nav., nonché dell’art. 2560 c.c.Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nell’interpretazione dell’art.347 cod. nav., negando la responsabilità del nuovo armatore per i debiti derivanti daicontratti di arruolamento.

Afferma che: il credito trae origine dal contratto di arruolamentostipulato il 3 novembre 2015; egli ha prestato attività sino allo sbarco del 20 giugno 2016;l’art. 347 cod. nav. comporterebbe il subentro del nuovo armatore nei diritti e obblighiderivanti dai contratti di arruolamento; la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenutoapplicabile il principio opposto, fondato sulla successiva introduzione dell’art. 347-bis cod.nav., non applicabile ratione temporis.Deduce, inoltre, che la disciplina speciale della navigazione, ai sensi dell’art. 1 cod.nav., prevale sul diritto civile e non consente il ricorso all’art. 2560 c.c.2.

Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha deciso in modo conforme a diritto, comeinterpretato dalla giurisprudenza di legittimità.La questione devoluta riguarda il tema della applicazione diretta dell’art. 2112 c.c.,sotto il profilo della estensione della responsabilità solidale della impresa cessionariaquanto ai debiti verso i lavoratori della cedente esistenti al momento del trasferimentodell’azienda o di un suo ramo, alla vendita della nave.Questa Corte ha avuto modo di affermare che l'art. 347 cod. nav. si riferisceunicamente al mutamento dell'armatore con riguardo ai contratti di arruolamento su navedeterminata ed esclude la prosecuzione degli originari rapporti di lavoro(Cass.n.5754/1999, nonché negli stessi termini Cass. n. 242N7u7m/er2o 0re0gis6tr;o genCearasles 7.4 05/n20.2 2Numero sezionale 2828/202622875/2023).Numero di raccolta generale 24344/20263.

L'interpretazione data all'art. 347 cod. nav. evidenzia come lDaa taf paubtbtliicsapzieoncei 3e1 /07d/2e0l2 6"cambiamento dell'armatore" della nave o del "cambiamento dell'esercente", regolate,rispettivamente, dagli artt. 347 e 917 cod. nav., sono diverse dalla fattispecie del"trasferimento d'azienda" regolato dall'art. 2112 cod. civ., perché concernono soltanto unelemento dell'azienda ("la nave " e "l'aeromobile"), con indifferenza rispetto alpresupposto della permanenza dell'azienda medesima, e riguardano, perciò, unicamentei contratti di arruolamento su navi o aeromobili determinati, non il mutamentodell'armatore o dell'esercente con riguardo ai contratti di arruolamento su navi oaeromobili non determinati, ipotesi, appunto, riconducibili al trasferimento dell'azienda.4.

Recentemente, tale orientamento è stato confermato da Cass. n. 10748 del22/04/2024 (Rv. 671016 - 01), secondo cui nelle fattispecie di cambiamento dell'armatoredella nave e dell'esercente il velivolo ex artt. 343 e 917 c.n. non è configurabile untrasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., in quanto esse si riferiscono ad unsingolo elemento dell'azienda (la nave e l'aeromobile) e ai contratti di arruolamento sunavi e aeromobili determinati.5.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt. 347 e 347-bis cod.nav., 2560, 1218 e 2697 c.c., nonché 115 c.p.c.; omesso esame di fatti decisivi.

Ilricorrente censura la decisione nella parte in cui: ha subordinato la prova del credito allaproduzione di scritture contabili (ruoli di equipaggio e stati di paga); ha ritenuto nonprovato il credito per difetto di tale documentazione; ha omesso di valutare le provetestimoniali e documentali acquisite nel giudizio di primo grado.Deduce che: la prova del rapporto e della prestazione lavorativa risultava dal contrattodi arruolamento, dalla dichiarazione di sbarco e dalle deposizioni testimoniali; spettava aldatore di lavoro provare l’avvenuto pagamento delle retribuzioni; la Corte territorialeavrebbe violato le regole sull’onere della prova e sul principio di non contestazione.6.

Il motivo resta assorbito dal rigetto del primo, dovendo essere esclusa laresponsabilità del nuovo armatore per l’assenza dei presupposti di operatività dellasolidarietà invocata, a prescindere dalla prova dei crediti azionati.7.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.8.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dNiusmpeoros reitgiisvtroo g eqneuraalen 7t4o05 /2a0l2 2Numero sezionale 2828/2026controricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Non si deve invece provvedere nei confronti di Ga.MINumero di raccolta generale 24344/2026Pesca s.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che non hanno svolto attività difensivaDa.t a pubblicazione 31/07/20269.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte della parte ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore di CalogeroPrincipato, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2000,00 per compensiprofessionali, oltre euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% eaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte del parte ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 9.6.2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 7405/2022Numero sezionale 2828/2026Numero di raccolta generale 24344/2026Data pubblicazione 31/07/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA].;- intimate -avverso la sentenza n. 324/2021 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 27/12/2021 R.G.N. 331/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7405/2022Numero sezionale 2828/2026RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 24344/2026Data pubblicazione 31/07/20261. Con ricorso per cassazione, PAOLUCCI Daniele ha impugnato la sentenza n.324/2021 della Corte di Appello di Ancona, depositata il 27 dicembre 2021, che, in riformadella decisione di primo grado, ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da[OSCURATO:PERSONA], revocando il decreto ingiuntivo e condannando il ricorrente alpagamento delle spese di lite.2. La controversia trae origine dal ricorso monitorio proposto da [OSCURATO:PERSONA],che deduceva di essere stato arruolato, a far data dal 3 novembre 2015, qualecomandante della motopesca “[OSCURATO:PERSONA]”, e di aver svolto la prestazione lavorativa sinoallo sbarco avvenuto il 20 giugno 2016, senza percepire le retribuzioni maturate per ilperiodo novembre 2015 – maggio 2016, quantificate in euro 13.268,68.3. In base a tali allegazioni, il Tribunale di Macerata emetteva decreto ingiuntivo neiconfronti di PRINCIPATO Calogero.Quest’ultimo proponeva opposizione, deducendo il difetto di legittimazione passiva,sul presupposto che i crediti azionati erano maturati anteriormente all’acquistodell’imbarcazione, avvenuto il 3 giugno 2016 a seguito di atto di compravendita tra lasocietà GA.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e lo stesso opponente.4. Nel giudizio di primo grado venivano chiamate in causa le società GA.[OSCURATO:PERSONA].r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rispettivamente proprietaria e armatrice nel periodoantecedente, con reciproche domande di manleva e contestazioni circa l’esistenza delcredito e lo svolgimento della prestazione lavorativa.All’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Macerata rigettava l’opposizione, confermava ildecreto ingiuntivo e condannava PRINCIPATO Calogero al pagamento delle sommerichieste.5. Avverso tale decisione proponeva appello PRINCIPATO Calogero, lamentando, tral’altro, erronea individuazione del soggetto passivo, erronea valutazione delle risultanzeistruttorie e illegittimo utilizzo dei conteggi sindacali come prova del credito.6. La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza impugnata, accoglieva il gravame,ritenendo che, in caso di trasferimento dell’imbarcazione, il nuovo armatore non rispondeNumero registro generale 7405/2022dei debiti maturati anteriormente al trasferimento, e, conseguentemenNutmee,r o rseezvionoaclea 2v82a8/ 20il2 6Numero di raccolta generale 24344/2026decreto ingiuntivo.Data pubblicazione 31/07/20267. Avverso tale pronuncia PAOLUCCI Daniele ha proposto ricorso per cassazione sullabase di due motivi, cui ha resistito PRINCIPATO Calogero con controricorso e successivamemoria, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.5. All’esito della deliberazione, il Collegio ha fissato il termine di giorni sessanta per ildeposito della motivazione (art. 380 bis 1. cod.proc.civ.)[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con il primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 347 e347-bis cod. nav., nonché dell’art. 2560 c.c.Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nell’interpretazione dell’art.347 cod. nav., negando la responsabilità del nuovo armatore per i debiti derivanti daicontratti di arruolamento. Afferma che: il credito trae origine dal contratto di arruolamentostipulato il 3 novembre 2015; egli ha prestato attività sino allo sbarco del 20 giugno 2016;l’art. 347 cod. nav. comporterebbe il subentro del nuovo armatore nei diritti e obblighiderivanti dai contratti di arruolamento; la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenutoapplicabile il principio opposto, fondato sulla successiva introduzione dell’art. 347-bis cod.nav., non applicabile ratione temporis.Deduce, inoltre, che la disciplina speciale della navigazione, ai sensi dell’art. 1 cod.nav., prevale sul diritto civile e non consente il ricorso all’art. 2560 c.c.2. Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha deciso in modo conforme a diritto, comeinterpretato dalla giurisprudenza di legittimità.La questione devoluta riguarda il tema della applicazione diretta dell’art. 2112 c.c.,sotto il profilo della estensione della responsabilità solidale della impresa cessionariaquanto ai debiti verso i lavoratori della cedente esistenti al momento del trasferimentodell’azienda o di un suo ramo, alla vendita della nave.Questa Corte ha avuto modo di affermare che l'art. 347 cod. nav. si riferisceunicamente al mutamento dell'armatore con riguardo ai contratti di arruolamento su navedeterminata ed esclude la prosecuzione degli originari rapporti di lavoro(Cass.n.5754/1999, nonché negli stessi termini Cass. n. 242N7u7m/er2o 0re0gis6tr;o genCearasles 7.4 05/n20.2 2Numero sezionale 2828/202622875/2023).Numero di raccolta generale 24344/20263. L'interpretazione data all'art. 347 cod. nav. evidenzia come lDaa taf paubtbtliicsapzieoncei 3e1 /07d/2e0l2 6"cambiamento dell'armatore" della nave o del "cambiamento dell'esercente", regolate,rispettivamente, dagli artt. 347 e 917 cod. nav., sono diverse dalla fattispecie del"trasferimento d'azienda" regolato dall'art. 2112 cod. civ., perché concernono soltanto unelemento dell'azienda ("la nave " e "l'aeromobile"), con indifferenza rispetto alpresupposto della permanenza dell'azienda medesima, e riguardano, perciò, unicamentei contratti di arruolamento su navi o aeromobili determinati, non il mutamentodell'armatore o dell'esercente con riguardo ai contratti di arruolamento su navi oaeromobili non determinati, ipotesi, appunto, riconducibili al trasferimento dell'azienda.4. Recentemente, tale orientamento è stato confermato da Cass. n. 10748 del22/04/2024 (Rv. 671016 - 01), secondo cui nelle fattispecie di cambiamento dell'armatoredella nave e dell'esercente il velivolo ex artt. 343 e 917 c.n. non è configurabile untrasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., in quanto esse si riferiscono ad unsingolo elemento dell'azienda (la nave e l'aeromobile) e ai contratti di arruolamento sunavi e aeromobili determinati.5. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt. 347 e 347-bis cod.nav., 2560, 1218 e 2697 c.c., nonché 115 c.p.c.; omesso esame di fatti decisivi. Ilricorrente censura la decisione nella parte in cui: ha subordinato la prova del credito allaproduzione di scritture contabili (ruoli di equipaggio e stati di paga); ha ritenuto nonprovato il credito per difetto di tale documentazione; ha omesso di valutare le provetestimoniali e documentali acquisite nel giudizio di primo grado.Deduce che: la prova del rapporto e della prestazione lavorativa risultava dal contrattodi arruolamento, dalla dichiarazione di sbarco e dalle deposizioni testimoniali; spettava aldatore di lavoro provare l’avvenuto pagamento delle retribuzioni; la Corte territorialeavrebbe violato le regole sull’onere della prova e sul principio di non contestazione.6. Il motivo resta assorbito dal rigetto del primo, dovendo essere esclusa laresponsabilità del nuovo armatore per l’assenza dei presupposti di operatività dellasolidarietà invocata, a prescindere dalla prova dei crediti azionati.7. Conclusivamente il ricorso va rigettato.8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dNiusmpeoros reitgiisvtroo g eqneuraalen 7t4o05 /2a0l2 2Numero sezionale 2828/2026controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Non si deve invece provvedere nei confronti di Ga.MINumero di raccolta generale 24344/2026Pesca s.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che non hanno svolto attività difensivaDa.t a pubblicazione 31/07/20269. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte della parte ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore di CalogeroPrincipato, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2000,00 per compensiprofessionali, oltre euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% eaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte del parte ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 9.6.2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 7405/2022Numero sezionale 2828/2026Numero di raccolta generale 24344/2026Data pubblicazione 31/07/2026
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