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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 10799/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 5160/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del curatore avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] nr. 183/b presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] e per essa, quale mandataria, la [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12/D, presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa giusta procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Fiuggi soc. coop. a mutualità prevalente -controricorrente- avverso il decreto di cui al procedimento nr. 4851/2013 del Tribunale di Frosinone depositato il 19/1/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/1/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex art. 98 l.f. la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Fiuggi (cui succedeva, per effetto della cessione del credito, la [OSCURATO:SOCIETA]), proponeva opposizione avverso il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] che aveva ammesso al chirografo, allo stato passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., e per la sola somma di € 184.749,28, il suo maggior credito di euro 538.933,61, di cui euro 524.049,48 in privilegio ipotecario, derivante da mutuo fondiario stipulato in data 9.12.2010, risultante da idonea e valida documentazione allegata alla domanda di insinuazione.

2. Il Tribunale di Frosinone, con decreto del 19/1/2016, accoglieva parzialmente la domanda, con ammissione della Banca per la somma di euro 284.049,48 in collocazione ipotecaria e per la somma di euro 4.512,30 in via chirografaria.

In particolare, per quanto nella presente sede ancora interessa, il giudice di merito respingeva le eccezioni di nullità e annullabilità del contratto svolte dal curatore nell’atto di costituzione osservando: a) che il mutuo fondiario non è mutuo di scopo sicché non può ritenersi che lo stesso sia nullo qualora le somme erogate siano destinate ad esigenze diverse da quelle originariamente previste; b) che neppure era accoglibile la tesi della nullità del contratto, in quanto caratterizzato da unmotivo illecito comune ad entrambi i contraenti, ex art. 1345 c.c., dato che nel caso di specie solo una parte della somma complessivamente erogata era stata destinata a ripianare il debito di [OSCURATO:PERSONA] (legale rappresentante della società poi fallita) nei confronti della banca, mentre la restante parte era stata utilizzata per ragioni diverse e ritenute valide in sede fallimentare; c) che, con riguardo alla dedotta sussistenza di un conflitto di interessi del legale rappresentante al momento della stipula del contratto, la curatela, riconoscendo in sede di verifica la somma di euro 184.749,28 in favore dell’istituto di credito,non aveva inteso far valere la ritenuta annullabilità del contratto di mutuo; d) che, inoltre, la curatela non aveva chiesto di revocare l’attribuzione in chirografo della somma di euro 184.749,28 in favore della banca e che nell’ordinamento vigente non è prevista la possibilità dell’annullamento parziale.

Il tribunale accoglieva invece parzialmente l’eccezione, pure sollevata dal curatore, di inefficacia dell’ipoteca ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66 l. fall. rilevando che, poiché il finanziamento era stato utilizzato per estinguere il debito di euro 240.000 contratto nei confronti dell’opponente dal legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., sino alla concorrenza di tale importo la concessione della garanzia doveva ritenersi funzionale alla trasformazione del preesistente credito della Banca da chirografario in ipotecario, con la conseguente inopponibilità della prelazione speciale alla massa.

3. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidandosi a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha svolto difese con controricorso, mentre Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Fiuggi soc. coop. è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si deduce: violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1343, 1344, 1418 e 2741 c.c. e 52 l.f., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.;nullità del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’eccepita nullità del mutuo per illiceità della causa, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..

Si sostiene che il contratto di mutuo fondiario èstato stipulato al solo fine di eludere le norme di legge in tema di par condiciotra i creditori, con conseguente nullità dello stesso per illiceità della causa; si afferma, inoltre, che il tribunale avrebbe omesso di esaminare tale questione, sollevata già con la comparsa di costituzione, limitandosi ad escludere l’illiceità dei motivi del contratto. 2.Il motivo è inammissibile, in primo luogo, per come confezionato. 2.1 La doglianza intreccia confusamente, genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali, errores in iudicando ed in procedendo ), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per cassazione e con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all'interno di ciascun motivo, le singole censure (cfr. ex plurimis, Cass. n. 6866 /2022; n. 33348 / 2018; 19761/19040, 13336 e 6690 del 2016; 5964 /2015; 26018 e 22404 del 2014). 2.2 Anche a voler superare tale ragione ostativa all’esame del mezzo, le censure, per come articolate, non superano il vaglio di ammissibilità per l’assorbente ragione che sulla questione della validità del contratto di mutuo si è ormai formato il giudicato interno endofallimentare. 2.3 Secondo quanto affermato da questa Corte « l'ammissione di un credito, sancita poi dalla definitività dello stato passivo, una volta che questo sia stato reso esecutivo con il decreto emesso dal giudice delegato ai sensi dell'art. 97 l.f., acquisisce, in effetti, all'interno della procedura concorsuale, un grado di stabilità certamente assimilabile al giudicato, tant'è che al decreto suddetto si riconosce un'efficacia preclusiva di ogni questione che riguardi l'esistenza, l'entità del credito, le eventuali cause di prelazioni che lo assistono, così come anche la validità e l'opponibilità del titolo dal quale il credito stesso deriva ( cfr. Cass. Cass. n. 664 e 5772 del 1997 , 3830/2001 e 25640/2017) 2.4 [OSCURATO:PERSONA] non ha impugnato l’ammissione in chirografo di una parte del credito che indiscutibilmente traeva titolo e fondamento nel contratto di mutuo.

3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1394 c.c., e degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nullità del procedimento per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; il giudice di merito avrebbe insufficientemente motivato sulla sollevata eccezione di annullabilità del contratto per effetto del conflitto di interessi e dell’eccesso di mandato di [OSCURATO:PERSONA] , legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA].

Si sostiene, inoltre, che erroneamente il t ribunale ha ritenuto che la curatela avesse riconosciuto la validità del mutuo con la mancata opposizione alla ammissione della Banca al passivo del fallimento per la minor somma di euro 184.749,28, dato che tale somma era stata ammessa in via chirografaria e non in via ipotecaria. 3.1 Con il terzo motivo viene censurata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e nullità del procedimento per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere i giudici circondariali erroneamente desunto dall’ammissione parziale della Banca allo stato passivo la volontà della curatela di non volersi avvalere dell’eccezione di annullabilità e erroneamente escluso la possibilità di un annullabilità parziale del contratto. 3.2 Il secondo e il terzo motivo, da scrutinarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono anch’essi inammissibili. 3.3 In disparte il profilo di inammissibilità del secondo motivo laddove vengono veicolati plurimi vizi eterogenei, con riferimento alla questione dell’annullabilità del contratto valgono le medesime considerazioni svolte in sede di disamina del primo motivo .

I l tribunale, sia pur non traendo tutte le dovute conseguenze dalla formazione del giudicato implicito sulla validità del mutuo (per il quale valgono i rilievi di cui sopra), è pervenuto comunque ad una conclusione conforme a diritto in quanto, pur riconoscendo in astratto la sussistenza dei presupposti per l’annullabilità del contratto per i profili dedotti dalla curatela(conflitto di interessi e/o eccesso di mandato),ha rilevato, tuttavia, che quest’ultima, non opponendosi alla ammissione allo stato passivo della Banca in chirografo di una parte del credito e non proponendo opposizione alla sua ammissione, aveva tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di coltivare l’eccezione di annullamento del mutuo quanto meno per la parte della somma mutuata non utilizzata per ripianare il debito dell’amministratore.

Conseguentemente l’eccezione di annullamento del contratto è stata disattesa in quanto, secondo il tribunale, «non è prevista, nell’ordinamento vigente, lapossibilità di dichiarare la annullabilità parziale del contratto»

4. Con il quarto motivo la curatela deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e 112 c.p.c., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e/o nullità del procedimento per violazione dell’art. 111 Cost. e 112 c.p.c., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver il giudice erroneamente ritenuto che l’eccezione revocatoria non avesse ad oggetto l’atto dispositivo della società in favore del suo legale rappresentate, realizzato tramite bonifico di euro 260.000,00 in data 24.12.2010 mentre, per contro, la curatela aveva denunciato, nell’eccepire la revocatoria del mutuo nella sua interezza, la voluta e programmata violazione della par condicio creditorum.

La motivazione sarebbe quindi carente e/o inadeguata e comunque contraddittoria per avere il tribunale confermato l’esclusione dell’importo oggetto del bonifico pur avendo affermato che l’atto dispositivo della società a favore del suo legale rappresentante non era stato oggetto di revocatoria. 4.1 Anche tale motivo è inammissibile, in primo luogo perché non coglie appieno la ratio decidendi. 4.2 Il Tribunale, infatti, nello statuire sull’eccezione revocatoria, ha spiegato, con motivazione esaustiva, congrua ed intellegibile , e richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, che la complessiva operazione di concessione del mutuo ipotecario con l’utilizzo di parte della provvista (€ 240.000) per soddisfare un debito chirografario dell’amministratore nei confronti della stessa Banca erogatrice, integrava un negozio indiretto assoggettabile a revocatoria, sia nella parte in cui costituiva la garanzia ipotecaria sia in quella in cui si effettuava il pagamento, pur non avendo la curatela esperito azione revocatoria con riferimento alla disposizione gratuita effettuata in favore dell’amministratore unico. 4.3 Il decreto ha, quindi, accertato la sussistenza dei presupposti della revocatoria ex art 66 l.fall. (non potendo operare la revocatoria fallimentare ex art 67 1 comma l fall. essendo il pagamento avvenuto quando già il termine a ritroso del periodo sospetto dalla dichiarazione del fallimento era decorso) limitatamente alle somme transitate sul conto a seguito dell’erogazione del mutuo ed utilizzate per l’estinzione dell’esposizione debitoria dell’amministratore nei confronti della banca,posto che, per tale parte, la costituzione dell’ipoteca aveva avuto la funzione di trasformare il credito chirografario dell ’istituto in uncredito munito d i garanzia. 4.4 È stata, quindi, ammessa in privilegio ipotecario, solo la residua somma oggetto del contratto di mutuo – € 284.049,48 essendo pacifico che tale provvista è entrata nella esclusiva disponibilità della società e non è servita ad estinguere pregresse situazioni debitorie maturate con la Banca mutuante. 4.5 La censura, inoltre, è inammissibile per difetto di interesse, in quanto l’asserita contraddizione avrebbe, semmai, pregiudicato le ragioni della banca.

5. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. 6.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 10.000 per compensi, oltre 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il v

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 5160/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del curatore avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] nr. 183/b presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] e per essa, quale mandataria, la [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12/D, presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa giusta procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Fiuggi soc. coop. a mutualità prevalente -controricorrente- avverso il decreto di cui al procedimento nr. 4851/2013 del Tribunale di Frosinone depositato il 19/1/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/1/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 98 l.f. la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Fiuggi (cui succedeva, per effetto della cessione del credito, la [OSCURATO:SOCIETA]), proponeva opposizione avverso il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] che aveva ammesso al chirografo, allo stato passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., e per la sola somma di € 184.749,28, il suo maggior credito di euro 538.933,61, di cui euro 524.049,48 in privilegio ipotecario, derivante da mutuo fondiario stipulato in data 9.12.2010, risultante da idonea e valida documentazione allegata alla domanda di insinuazione. 2. Il Tribunale di Frosinone, con decreto del 19/1/2016, accoglieva parzialmente la domanda, con ammissione della Banca per la somma di euro 284.049,48 in collocazione ipotecaria e per la somma di euro 4.512,30 in via chirografaria. In particolare, per quanto nella presente sede ancora interessa, il giudice di merito respingeva le eccezioni di nullità e annullabilità del contratto svolte dal curatore nell’atto di costituzione osservando: a) che il mutuo fondiario non è mutuo di scopo sicché non può ritenersi che lo stesso sia nullo qualora le somme erogate siano destinate ad esigenze diverse da quelle originariamente previste; b) che neppure era accoglibile la tesi della nullità del contratto, in quanto caratterizzato da unmotivo illecito comune ad entrambi i contraenti, ex art. 1345 c.c., dato che nel caso di specie solo una parte della somma complessivamente erogata era stata destinata a ripianare il debito di [OSCURATO:PERSONA] (legale rappresentante della società poi fallita) nei confronti della banca, mentre la restante parte era stata utilizzata per ragioni diverse e ritenute valide in sede fallimentare; c) che, con riguardo alla dedotta sussistenza di un conflitto di interessi del legale rappresentante al momento della stipula del contratto, la curatela, riconoscendo in sede di verifica la somma di euro 184.749,28 in favore dell’istituto di credito,non aveva inteso far valere la ritenuta annullabilità del contratto di mutuo; d) che, inoltre, la curatela non aveva chiesto di revocare l’attribuzione in chirografo della somma di euro 184.749,28 in favore della banca e che nell’ordinamento vigente non è prevista la possibilità dell’annullamento parziale. Il tribunale accoglieva invece parzialmente l’eccezione, pure sollevata dal curatore, di inefficacia dell’ipoteca ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66 l. fall. rilevando che, poiché il finanziamento era stato utilizzato per estinguere il debito di euro 240.000 contratto nei confronti dell’opponente dal legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., sino alla concorrenza di tale importo la concessione della garanzia doveva ritenersi funzionale alla trasformazione del preesistente credito della Banca da chirografario in ipotecario, con la conseguente inopponibilità della prelazione speciale alla massa. 3. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidandosi a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha svolto difese con controricorso, mentre Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Fiuggi soc. coop. è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce: violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1343, 1344, 1418 e 2741 c.c. e 52 l.f., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.;nullità del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’eccepita nullità del mutuo per illiceità della causa, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. Si sostiene che il contratto di mutuo fondiario èstato stipulato al solo fine di eludere le norme di legge in tema di par condiciotra i creditori, con conseguente nullità dello stesso per illiceità della causa; si afferma, inoltre, che il tribunale avrebbe omesso di esaminare tale questione, sollevata già con la comparsa di costituzione, limitandosi ad escludere l’illiceità dei motivi del contratto. 2.Il motivo è inammissibile, in primo luogo, per come confezionato. 2.1 La doglianza intreccia confusamente, genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali, errores in iudicando ed in procedendo ), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per cassazione e con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all'interno di ciascun motivo, le singole censure (cfr. ex plurimis, Cass. n. 6866 /2022; n. 33348 / 2018; 19761/19040, 13336 e 6690 del 2016; 5964 /2015; 26018 e 22404 del 2014). 2.2 Anche a voler superare tale ragione ostativa all’esame del mezzo, le censure, per come articolate, non superano il vaglio di ammissibilità per l’assorbente ragione che sulla questione della validità del contratto di mutuo si è ormai formato il giudicato interno endofallimentare. 2.3 Secondo quanto affermato da questa Corte « l'ammissione di un credito, sancita poi dalla definitività dello stato passivo, una volta che questo sia stato reso esecutivo con il decreto emesso dal giudice delegato ai sensi dell'art. 97 l.f., acquisisce, in effetti, all'interno della procedura concorsuale, un grado di stabilità certamente assimilabile al giudicato, tant'è che al decreto suddetto si riconosce un'efficacia preclusiva di ogni questione che riguardi l'esistenza, l'entità del credito, le eventuali cause di prelazioni che lo assistono, così come anche la validità e l'opponibilità del titolo dal quale il credito stesso deriva ( cfr. Cass. Cass. n. 664 e 5772 del 1997 , 3830/2001 e 25640/2017) 2.4 [OSCURATO:PERSONA] non ha impugnato l’ammissione in chirografo di una parte del credito che indiscutibilmente traeva titolo e fondamento nel contratto di mutuo. 3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1394 c.c., e degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nullità del procedimento per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; il giudice di merito avrebbe insufficientemente motivato sulla sollevata eccezione di annullabilità del contratto per effetto del conflitto di interessi e dell’eccesso di mandato di [OSCURATO:PERSONA] , legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. Si sostiene, inoltre, che erroneamente il t ribunale ha ritenuto che la curatela avesse riconosciuto la validità del mutuo con la mancata opposizione alla ammissione della Banca al passivo del fallimento per la minor somma di euro 184.749,28, dato che tale somma era stata ammessa in via chirografaria e non in via ipotecaria. 3.1 Con il terzo motivo viene censurata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e nullità del procedimento per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere i giudici circondariali erroneamente desunto dall’ammissione parziale della Banca allo stato passivo la volontà della curatela di non volersi avvalere dell’eccezione di annullabilità e erroneamente escluso la possibilità di un annullabilità parziale del contratto. 3.2 Il secondo e il terzo motivo, da scrutinarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono anch’essi inammissibili. 3.3 In disparte il profilo di inammissibilità del secondo motivo laddove vengono veicolati plurimi vizi eterogenei, con riferimento alla questione dell’annullabilità del contratto valgono le medesime considerazioni svolte in sede di disamina del primo motivo . I l tribunale, sia pur non traendo tutte le dovute conseguenze dalla formazione del giudicato implicito sulla validità del mutuo (per il quale valgono i rilievi di cui sopra), è pervenuto comunque ad una conclusione conforme a diritto in quanto, pur riconoscendo in astratto la sussistenza dei presupposti per l’annullabilità del contratto per i profili dedotti dalla curatela(conflitto di interessi e/o eccesso di mandato),ha rilevato, tuttavia, che quest’ultima, non opponendosi alla ammissione allo stato passivo della Banca in chirografo di una parte del credito e non proponendo opposizione alla sua ammissione, aveva tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di coltivare l’eccezione di annullamento del mutuo quanto meno per la parte della somma mutuata non utilizzata per ripianare il debito dell’amministratore. Conseguentemente l’eccezione di annullamento del contratto è stata disattesa in quanto, secondo il tribunale, «non è prevista, nell’ordinamento vigente, lapossibilità di dichiarare la annullabilità parziale del contratto» 4. Con il quarto motivo la curatela deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e 112 c.p.c., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e/o nullità del procedimento per violazione dell’art. 111 Cost. e 112 c.p.c., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver il giudice erroneamente ritenuto che l’eccezione revocatoria non avesse ad oggetto l’atto dispositivo della società in favore del suo legale rappresentate, realizzato tramite bonifico di euro 260.000,00 in data 24.12.2010 mentre, per contro, la curatela aveva denunciato, nell’eccepire la revocatoria del mutuo nella sua interezza, la voluta e programmata violazione della par condicio creditorum. La motivazione sarebbe quindi carente e/o inadeguata e comunque contraddittoria per avere il tribunale confermato l’esclusione dell’importo oggetto del bonifico pur avendo affermato che l’atto dispositivo della società a favore del suo legale rappresentante non era stato oggetto di revocatoria. 4.1 Anche tale motivo è inammissibile, in primo luogo perché non coglie appieno la ratio decidendi. 4.2 Il Tribunale, infatti, nello statuire sull’eccezione revocatoria, ha spiegato, con motivazione esaustiva, congrua ed intellegibile , e richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, che la complessiva operazione di concessione del mutuo ipotecario con l’utilizzo di parte della provvista (€ 240.000) per soddisfare un debito chirografario dell’amministratore nei confronti della stessa Banca erogatrice, integrava un negozio indiretto assoggettabile a revocatoria, sia nella parte in cui costituiva la garanzia ipotecaria sia in quella in cui si effettuava il pagamento, pur non avendo la curatela esperito azione revocatoria con riferimento alla disposizione gratuita effettuata in favore dell’amministratore unico. 4.3 Il decreto ha, quindi, accertato la sussistenza dei presupposti della revocatoria ex art 66 l.fall. (non potendo operare la revocatoria fallimentare ex art 67 1 comma l fall. essendo il pagamento avvenuto quando già il termine a ritroso del periodo sospetto dalla dichiarazione del fallimento era decorso) limitatamente alle somme transitate sul conto a seguito dell’erogazione del mutuo ed utilizzate per l’estinzione dell’esposizione debitoria dell’amministratore nei confronti della banca,posto che, per tale parte, la costituzione dell’ipoteca aveva avuto la funzione di trasformare il credito chirografario dell ’istituto in uncredito munito d i garanzia. 4.4 È stata, quindi, ammessa in privilegio ipotecario, solo la residua somma oggetto del contratto di mutuo – € 284.049,48 essendo pacifico che tale provvista è entrata nella esclusiva disponibilità della società e non è servita ad estinguere pregresse situazioni debitorie maturate con la Banca mutuante. 4.5 La censura, inoltre, è inammissibile per difetto di interesse, in quanto l’asserita contraddizione avrebbe, semmai, pregiudicato le ragioni della banca. 5. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. 6.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 10.000 per compensi, oltre 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il v
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