Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 31776/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24622/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (ITALY) SPA,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. nonchè contro AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

PIEMONTE n.372/ 03/ 2022 depositata il 11/03/2022, pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione.

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato dà atto che l’Agenzia delle Dogane ha comunicato la regolarità della definizione della lite ai sensi dell’art. 1 commi 186-203 l. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Così deciso in Roma, il 05/12/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24622/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (ITALY) SPA,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. nonchè contro AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n.372/ 03/ 2022 depositata il 11/03/2022, pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato dà atto che l’Agenzia delle Dogane ha comunicato la regolarità della definizione della lite ai sensi dell’art. 1 commi 186-203 l. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Così deciso in Roma, il 05/12/2
Decreto Cassazione n. 31776/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris