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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 giugno 2025

Cassazione n. 19389/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8542/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 362, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1861/2019 depositata i l 31/12/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n.1861/2019, pubblicata e notificata il 31.12.2019, con la quale, in parziale accoglimento del proposto appello, la Fondazione era stata riconosciuta debitrice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di € 458.451,65 e dell’ulteriore importo di € 628.273,59, con le pronunce consequenziali di condanna a pagare il residuo dovuto, tenuto conto degli importi versati in esecuzione della sentenza di primo grado, della debenza degli interessi e del diritto al rimborso delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.

Fissata adunanza camerale per la discussione del ricorso al 6.6.2025, prima del suo svolgimento le parti hanno depositato nel PCT atto congiunto di rinuncia al ricorso con accettazione della controricorrente, con accordo di compensazione delle spese del giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] L’atto congiunto di rinuncia al ricorso e di accettazione della stessa, sottoscritto sia dalle parti che dai rispettivi difensori nel rispetto del disposto dell’art.390 co 2 c.p.c., è intervenuto in data 1.3.2023, ben prima della data dell’adunanza fissata per la decisione del ricorso: è pertanto rispettato anche il disposto dell’art.390 co 1 c.p.c. e può farsi luogo alla declaratoria di estinzione del processo.

Vi è accordo tra le parti anche per quanto riguarda la disciplina delle spese processuali del giudizio di legittimità, in relazione alle quali nulla deve essere conseguentemente disposto.

Non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art.13 DPR n.115/2002 perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte la cui impugnazione, principale o incidentale, sia stata dichiarata inammissibile o improcedibile, o sia stata respinta nel merito: l’ipotesi dell’estinzione per rinuncia della stessa parte che ha proposto il ricorso per cassazione non è quindi prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronunce disciplinate.

La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, -dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia, ex art.390-391 c.p.c.; -nulla sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8542/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 362, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1861/2019 depositata i l 31/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n.1861/2019, pubblicata e notificata il 31.12.2019, con la quale, in parziale accoglimento del proposto appello, la Fondazione era stata riconosciuta debitrice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di € 458.451,65 e dell’ulteriore importo di € 628.273,59, con le pronunce consequenziali di condanna a pagare il residuo dovuto, tenuto conto degli importi versati in esecuzione della sentenza di primo grado, della debenza degli interessi e del diritto al rimborso delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso. Fissata adunanza camerale per la discussione del ricorso al 6.6.2025, prima del suo svolgimento le parti hanno depositato nel PCT atto congiunto di rinuncia al ricorso con accettazione della controricorrente, con accordo di compensazione delle spese del giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] L’atto congiunto di rinuncia al ricorso e di accettazione della stessa, sottoscritto sia dalle parti che dai rispettivi difensori nel rispetto del disposto dell’art.390 co 2 c.p.c., è intervenuto in data 1.3.2023, ben prima della data dell’adunanza fissata per la decisione del ricorso: è pertanto rispettato anche il disposto dell’art.390 co 1 c.p.c. e può farsi luogo alla declaratoria di estinzione del processo. Vi è accordo tra le parti anche per quanto riguarda la disciplina delle spese processuali del giudizio di legittimità, in relazione alle quali nulla deve essere conseguentemente disposto. Non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art.13 DPR n.115/2002 perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte la cui impugnazione, principale o incidentale, sia stata dichiarata inammissibile o improcedibile, o sia stata respinta nel merito: l’ipotesi dell’estinzione per rinuncia della stessa parte che ha proposto il ricorso per cassazione non è quindi prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronunce disciplinate. La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, -dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia, ex art.390-391 c.p.c.; -nulla sulle spese del giudizio di legittimità. Così deci
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