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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 febbraio 1948

Cassazione n. 19363/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/02/1948 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/06/1983 avverso la SENTENZA del 12/04/2022 della CORTE di APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Tribunale di Mantova - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli, in concorso, di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il primo quale Presidente del CDA fino al 31.08.2011 e poi institore fino al fallimento, il secondo quale socio e Presidente del CDA dal 31/08/2011 fino al fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 18/10/2012, per avere distratto la complessiva somma di euro 384.997,00 - ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e, ritenuta, per [OSCURATO:PERSONA], la prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche rispetto alla aggravante di cui all'art. 219L.F., ha rideterminato anche la pena inflitta al predetto, così come le statuizioni accessori nei confronti di entrambi, riconoscendo la sospensione condizionale per [OSCURATO:PERSONA].

2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, con un unico atto, svolge tre motivi.

2.1. Con il primo, denuncia violazione o erronea applicazione dell'art. 219 L.F. in materia di continuazione fallimentare, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], al quale è stata applicata la circostanza di cui all'art. 219 co. 2 n. 1 L.F., sostenendo che, invece, le due condotte distrattive al medesimo imputate sono espressione di un stesso fatto, pur manifestatosi con più atti.

2.2. Anche il secondo motivo attiene alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], e denuncia vizi della motivazione in merito alla natura distrattiva delle condotte ascritte al ricorrente.

Premesso che la Corte di appello ha ritenuto accertate le seguenti due condotte distrattive: - distrazione di euro 55.350.00 versati dalla società a [OSCURATO:PERSONA] a titolo di acconto per la concessione dell'uso dei marchi '[OSCURATO:PERSONA]' e 'Dalle fattorie della vacca Ercolina', entrambi di proprietà dell'indagato, dietro corresponsione, a titolo di comodato oneroso, della somma di euro 70.000 annui oltre al 2% del fatturato risultante dal bilancio approvato; - distrazione di euro 48.000 versati quale compenso per la fidejussione bancaria per l'assunzione del concordato fallimentare di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., tramite bonifico effettuato dopo la dichiarazione di fallimento in favore di Agriopere;

2.2.1. Quanto alla prima distrazione, secondo la Difesa, dal bilancio 2011 emerge evidente che la predetta somma, ricevuta dal ricorrente a titolo di acconto per la concessione dell'uso del marchio, costituisce un credito che egli ben poteva compensare con debiti nei confronti della fallita.

Pertanto, non si tratta di una distrazione fallimentare illegittima.

2.2.2. Quanto alla seconda distrazione, si eccepisce che si tratti di somma versata, quale acconto per la fidejussione il 22/10/2012, prima della dichiarazione di fallimento della società fallita, prima, cioè, della notifica della sentenza alla fallita, che avvenne solo in data 09/11/2012.

Quindi, si sostiene, il ricorrente, al momento in cui dispose il bonifico, non poteva sapere della dichiarazione di fallimento.

2.3. Il terzo motivo riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA], e denuncia vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della solo formale intestazione della carica di amministratore della società in capo all'imputato, che, come risulta dalle testimonianze raccolte in dibattimento, mai svolse attività gestoria per la società di cui era dominus il padre; egli divenne presidente della società, ma con atto notarile contestuale il padre Vilmare venne nominato institore per avere pieni poteri gestori. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi non sono fondati. 1.11 primo motivo, che denuncia l'erronea applicazione della cd. continuazione fallimentare, non si confronta con la sentenza impugnata, che ha posto in rilievo, coerentemente con i principi enunciati dalle Sezioni Unite 'Loy', la diversa natura delle azioni distrattive ( aventi titoli e giustificazioni diverse) e la distanza cronologica delle condotte, alcune maturate anche dopo la dichiarazione di fallimento, quali elementi rivelatori della autonomia, sul piano "ontologico, psicologico e funzionale", delle azioni tipiche, che consente di escludere l'unitarietà d'azione con pluralità di atti.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente si limita a reiterare doglianze di appello già correttamente superate dalla Corte di appello, che, invece, si è conformata alla concezione pluralista privilegiata nella giurisprudenza di vertice di questa Corte, secondo cui i diversi episodi di bancarotta nell'ambito dello stesso fallimento conservano la loro autonomia ontologica e la disciplina dettata dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall. costituisce, sotto il profilo strutturale, non un'aggravante ma un'ipotesi particolare di continuazione derogativa di quella ordinaria, di cui all'art. 81 cod. pen. (Sez.

U, n. 21039 del 27/01/2011 Cc. (dep. 26/05/2011 ) Rv. 249665; conf.

Sez. 5 - , n. 44097 del 05/07/2019, Rv. 277407). [OSCURATO:PERSONA] si ostina a non considerare che - per le ragioni bene evidenziate nella sentenza impugnata - gli episodi di bancarotta fraudolenta per distrazione oggetto del presente procedimento non sono sovrapponibili e non sono inquadrabili nella nozione di "medesimo fatto", in tal modo, formulando un motivo che si rivela meramente contestativo.

2. Non ha pregio neppure il secondo motivo, che denuncia vizi della motivazione in merito alla natura distrattiva delle condotte ascritte a [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Anche in questo caso, la sentenza impugnata ha indicato le ragioni per le quali, al di là dell'aspetto formale, il pagamento di circa 55.000 euro per la concessione dell'uso dei marchi abbia, di fatto, costituito una distrazione, in particolare, sottolineando la sovrastima del canone di comodato, come ricostruito dal CTU ( euro 170.000 annui rispetto al valore del canone di licenza stimato in euro 100.000 annui), e ritenendo fallace la diversa prospettazione difensiva, fondata su una consulenza avente riferimento a un periodo cronologicamente assai lontano rispetto a quello della stipula del contratto di comodato d'uso tra la società fallita e [OSCURATO:PERSONA], oltre che afferente a un contesto produttivo e commerciale del tutto diverso ( pg. 8 ), altresì, replicando efficacemente alla deduzione, pure qui reiterata dalla Difesa, circa la natura non illegittima, nella logica di impresa, della corresponsione delle somme pagate per l'uso dei marchi( pg. 9).

2.2. Quanto, poi, alla censura relativa alla distrazione dei 48.000 euro, a titolo di compenso per il rilascio di una fidejussione, di fatto mai prestata, la Corte di appello ha tratto, con argomentazione affatto illogica, il convincimento della natura distrattiva dalla cronologia del pagamento - in quanto intervenuto successivamente alla declaratoria di fallimento e prima del rilascio effettivo della garanzia, - e dalla stessa partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'udienza davanti al Tribunale di Verona.

Risulta, poi, del tutto apodittica, e si risolve in una petizione di principio, l'affermazione difensiva circa il convincimento soggettivo del ricorrente sul fatto che non sarebbe stato dichiarato il fallimento.

Anche in questo caso, la Difesa formula censure che, lungi dal disarticolare criticamente lil costrutto argomentativo che sorregge la sentenza impugnata, si risolvono in un mero dissenso valutativo.

3. Anche il terzo motivo, che afferisce alla posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], non coglie nel segno, dal momento che la Corte territoriale - pur riconoscendo la posizione ancillare del ricorrente rispetto a quella di primo piano svolta dal padre - ha, tuttavia, escluso che egli possa essere considerato una mera 'testa di legno', lumeggiandone il ruolo attivo, a decorrere dal momento della assunzione della carica di presidente del Consiglio di amministrazione in data 31/08/2011 ( sottoscrizione del contratto avente a oggetto la conduzione in affitto di un ramo di azienda in Legnago; conferimento dell'incarico nei confronti di Agriopere per il reperimento della fidejussione da produrre al Tribunale di Verona; sottoscrizione di reclamo con richiesta di revoca della sentenza di fallimento), fino a epoca prossima al fallimento, quando venne affiancato dal padre, nominato institore solo nel luglio 2012.

Elementi che non risultano smentiti dalle deduzioni difensive, che, invece, si appuntano su un solo passaggio dell'iter argomentativo sviluppato dalla sentenza impugnata ( circa l'assenza di rilievo decisivo delle testimonianze dei testi della difesa), laddove, invece, come ricordato, la Corte territoriale ha ben evidenziato le condotte gestorie effettivamente riconducibili all'amministratore formale, quale consapevole compartecipe della gestione di fatto portata avanti dal padre.

E tanto basta per fondarne la responsabilità, giacchè, in quanto investito di una posizione di garanzia rispetto al bene giuridico penalmente tutelato, l'amministratore formale è ritenuto responsabile, a norma dell'art. 40 cpv. cod.pen., a titolo di concorso, per non essere intervenuto a impedire la realizzazione delle fattispecie criminose da parte di altri organi societari, nonostante l'art. 2392 c.c., assunto a principio di ordine generale, gli imponga di attivarsi in presenza di atti pregiudizievoli.

Il contegno omissivo è assunto a concausa dell'evento, e si afferma, sotto il profilo soggettivo, che, in tema di bancarotta fraudolenta, in caso di concorso "ex" art. 40, comma secondo, cod. pen., dell' amministratore formale nel reato commesso dall' amministratore di fatto, ad integrare il dolo del primo è sufficiente la generica consapevolezza che il secondo compia una delle condotte indicate nella norma incriminatrice, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi, potendosi configurare l'elemento soggettivo sia come dolo diretto, che come dolo eventuale. (Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014 Rv. 263225), poiché, appunto, il fondamento della responsabilità degli amministratori di diritto è costituito proprio dalla assunzione della qualità dì amministratore.

Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ì

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/02/1948 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/06/1983 avverso la SENTENZA del 12/04/2022 della CORTE di APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Tribunale di Mantova - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli, in concorso, di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il primo quale Presidente del CDA fino al 31.08.2011 e poi institore fino al fallimento, il secondo quale socio e Presidente del CDA dal 31/08/2011 fino al fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 18/10/2012, per avere distratto la complessiva somma di euro 384.997,00 - ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e, ritenuta, per [OSCURATO:PERSONA], la prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche rispetto alla aggravante di cui all'art. 219L.F., ha rideterminato anche la pena inflitta al predetto, così come le statuizioni accessori nei confronti di entrambi, riconoscendo la sospensione condizionale per [OSCURATO:PERSONA]. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, con un unico atto, svolge tre motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione o erronea applicazione dell'art. 219 L.F. in materia di continuazione fallimentare, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], al quale è stata applicata la circostanza di cui all'art. 219 co. 2 n. 1 L.F., sostenendo che, invece, le due condotte distrattive al medesimo imputate sono espressione di un stesso fatto, pur manifestatosi con più atti. 2.2. Anche il secondo motivo attiene alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], e denuncia vizi della motivazione in merito alla natura distrattiva delle condotte ascritte al ricorrente. Premesso che la Corte di appello ha ritenuto accertate le seguenti due condotte distrattive: - distrazione di euro 55.350.00 versati dalla società a [OSCURATO:PERSONA] a titolo di acconto per la concessione dell'uso dei marchi '[OSCURATO:PERSONA]' e 'Dalle fattorie della vacca Ercolina', entrambi di proprietà dell'indagato, dietro corresponsione, a titolo di comodato oneroso, della somma di euro 70.000 annui oltre al 2% del fatturato risultante dal bilancio approvato; - distrazione di euro 48.000 versati quale compenso per la fidejussione bancaria per l'assunzione del concordato fallimentare di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., tramite bonifico effettuato dopo la dichiarazione di fallimento in favore di Agriopere; 2.2.1. Quanto alla prima distrazione, secondo la Difesa, dal bilancio 2011 emerge evidente che la predetta somma, ricevuta dal ricorrente a titolo di acconto per la concessione dell'uso del marchio, costituisce un credito che egli ben poteva compensare con debiti nei confronti della fallita. Pertanto, non si tratta di una distrazione fallimentare illegittima. 2.2.2. Quanto alla seconda distrazione, si eccepisce che si tratti di somma versata, quale acconto per la fidejussione il 22/10/2012, prima della dichiarazione di fallimento della società fallita, prima, cioè, della notifica della sentenza alla fallita, che avvenne solo in data 09/11/2012. Quindi, si sostiene, il ricorrente, al momento in cui dispose il bonifico, non poteva sapere della dichiarazione di fallimento. 2.3. Il terzo motivo riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA], e denuncia vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della solo formale intestazione della carica di amministratore della società in capo all'imputato, che, come risulta dalle testimonianze raccolte in dibattimento, mai svolse attività gestoria per la società di cui era dominus il padre; egli divenne presidente della società, ma con atto notarile contestuale il padre Vilmare venne nominato institore per avere pieni poteri gestori. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi non sono fondati. 1.11 primo motivo, che denuncia l'erronea applicazione della cd. continuazione fallimentare, non si confronta con la sentenza impugnata, che ha posto in rilievo, coerentemente con i principi enunciati dalle Sezioni Unite 'Loy', la diversa natura delle azioni distrattive ( aventi titoli e giustificazioni diverse) e la distanza cronologica delle condotte, alcune maturate anche dopo la dichiarazione di fallimento, quali elementi rivelatori della autonomia, sul piano "ontologico, psicologico e funzionale", delle azioni tipiche, che consente di escludere l'unitarietà d'azione con pluralità di atti. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente si limita a reiterare doglianze di appello già correttamente superate dalla Corte di appello, che, invece, si è conformata alla concezione pluralista privilegiata nella giurisprudenza di vertice di questa Corte, secondo cui i diversi episodi di bancarotta nell'ambito dello stesso fallimento conservano la loro autonomia ontologica e la disciplina dettata dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall. costituisce, sotto il profilo strutturale, non un'aggravante ma un'ipotesi particolare di continuazione derogativa di quella ordinaria, di cui all'art. 81 cod. pen. (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011 Cc. (dep. 26/05/2011 ) Rv. 249665; conf. Sez. 5 - , n. 44097 del 05/07/2019, Rv. 277407). [OSCURATO:PERSONA] si ostina a non considerare che - per le ragioni bene evidenziate nella sentenza impugnata - gli episodi di bancarotta fraudolenta per distrazione oggetto del presente procedimento non sono sovrapponibili e non sono inquadrabili nella nozione di "medesimo fatto", in tal modo, formulando un motivo che si rivela meramente contestativo. 2. Non ha pregio neppure il secondo motivo, che denuncia vizi della motivazione in merito alla natura distrattiva delle condotte ascritte a [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Anche in questo caso, la sentenza impugnata ha indicato le ragioni per le quali, al di là dell'aspetto formale, il pagamento di circa 55.000 euro per la concessione dell'uso dei marchi abbia, di fatto, costituito una distrazione, in particolare, sottolineando la sovrastima del canone di comodato, come ricostruito dal CTU ( euro 170.000 annui rispetto al valore del canone di licenza stimato in euro 100.000 annui), e ritenendo fallace la diversa prospettazione difensiva, fondata su una consulenza avente riferimento a un periodo cronologicamente assai lontano rispetto a quello della stipula del contratto di comodato d'uso tra la società fallita e [OSCURATO:PERSONA], oltre che afferente a un contesto produttivo e commerciale del tutto diverso ( pg. 8 ), altresì, replicando efficacemente alla deduzione, pure qui reiterata dalla Difesa, circa la natura non illegittima, nella logica di impresa, della corresponsione delle somme pagate per l'uso dei marchi( pg. 9). 2.2. Quanto, poi, alla censura relativa alla distrazione dei 48.000 euro, a titolo di compenso per il rilascio di una fidejussione, di fatto mai prestata, la Corte di appello ha tratto, con argomentazione affatto illogica, il convincimento della natura distrattiva dalla cronologia del pagamento - in quanto intervenuto successivamente alla declaratoria di fallimento e prima del rilascio effettivo della garanzia, - e dalla stessa partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'udienza davanti al Tribunale di Verona. Risulta, poi, del tutto apodittica, e si risolve in una petizione di principio, l'affermazione difensiva circa il convincimento soggettivo del ricorrente sul fatto che non sarebbe stato dichiarato il fallimento. Anche in questo caso, la Difesa formula censure che, lungi dal disarticolare criticamente lil costrutto argomentativo che sorregge la sentenza impugnata, si risolvono in un mero dissenso valutativo. 3. Anche il terzo motivo, che afferisce alla posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], non coglie nel segno, dal momento che la Corte territoriale - pur riconoscendo la posizione ancillare del ricorrente rispetto a quella di primo piano svolta dal padre - ha, tuttavia, escluso che egli possa essere considerato una mera 'testa di legno', lumeggiandone il ruolo attivo, a decorrere dal momento della assunzione della carica di presidente del Consiglio di amministrazione in data 31/08/2011 ( sottoscrizione del contratto avente a oggetto la conduzione in affitto di un ramo di azienda in Legnago; conferimento dell'incarico nei confronti di Agriopere per il reperimento della fidejussione da produrre al Tribunale di Verona; sottoscrizione di reclamo con richiesta di revoca della sentenza di fallimento), fino a epoca prossima al fallimento, quando venne affiancato dal padre, nominato institore solo nel luglio 2012. Elementi che non risultano smentiti dalle deduzioni difensive, che, invece, si appuntano su un solo passaggio dell'iter argomentativo sviluppato dalla sentenza impugnata ( circa l'assenza di rilievo decisivo delle testimonianze dei testi della difesa), laddove, invece, come ricordato, la Corte territoriale ha ben evidenziato le condotte gestorie effettivamente riconducibili all'amministratore formale, quale consapevole compartecipe della gestione di fatto portata avanti dal padre. E tanto basta per fondarne la responsabilità, giacchè, in quanto investito di una posizione di garanzia rispetto al bene giuridico penalmente tutelato, l'amministratore formale è ritenuto responsabile, a norma dell'art. 40 cpv. cod.pen., a titolo di concorso, per non essere intervenuto a impedire la realizzazione delle fattispecie criminose da parte di altri organi societari, nonostante l'art. 2392 c.c., assunto a principio di ordine generale, gli imponga di attivarsi in presenza di atti pregiudizievoli. Il contegno omissivo è assunto a concausa dell'evento, e si afferma, sotto il profilo soggettivo, che, in tema di bancarotta fraudolenta, in caso di concorso "ex" art. 40, comma secondo, cod. pen., dell' amministratore formale nel reato commesso dall' amministratore di fatto, ad integrare il dolo del primo è sufficiente la generica consapevolezza che il secondo compia una delle condotte indicate nella norma incriminatrice, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi, potendosi configurare l'elemento soggettivo sia come dolo diretto, che come dolo eventuale. (Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014 Rv. 263225), poiché, appunto, il fondamento della responsabilità degli amministratori di diritto è costituito proprio dalla assunzione della qualità dì amministratore. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna ì
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