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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2022

Cassazione n. 45363/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4/2/2022 della Corte di appello di Messina visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché intrinsecamente generici, risolvendosi in mere asserzioni nella denuncia dei vizi di mancanza di motivazione in punto di misura della pena (determinata nel minimo edittale) e mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, a fronte di logica e compiuta motivazione della sentenza impugnata sulla mancata acquisizione di elementi positivamente apprezzabili a favore dell'imputato e in relazione ad una condotta connotata da non modesta gravità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 novembre 2022 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4/2/2022 della Corte di appello di Messina visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché intrinsecamente generici, risolvendosi in mere asserzioni nella denuncia dei vizi di mancanza di motivazione in punto di misura della pena (determinata nel minimo edittale) e mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, a fronte di logica e compiuta motivazione della sentenza impugnata sulla mancata acquisizione di elementi positivamente apprezzabili a favore dell'imputato e in relazione ad una condotta connotata da non modesta gravità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2022 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] te
Sentenza Cassazione n. 45363/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris