CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25937/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ettore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale delloStato;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia, n. 4356/32/2016, depositata in data 22 luglio 2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre2026 del [OSCURATO:PERSONA].1. Il ricorrente impugnava innanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Milano l’avviso n. T9B01NP02418, con il qualel’Agenzia delle entrate aveva accertato ricavi non dichiarati inrelazione all’anno di imposta 2007, liquidando maggiori IRPEF, IRAPed IVA, oltre sanzioni ed interessi. L’avviso scaturiva da un’indagineNumero registro generale 5459/2017Numero sezionale 5862/2026Numero di raccolta generale 25937/2026penale, in seno alla quale il contribuente era imputato del reato diData pubblicazione 29/09/2026favoreggiamento della prostituzione, avendo svolto l’attivitàfinalizzata a far pubblicare su riviste e siti internet annunci aventi adoggetto il commercio di prestazioni sessuali a pagamento.L’Ufficio si costituiva contestando l’avverso ricorso.La CTP accoglieva l’impugnativa rilevando come il contribuenteera stato assolto dalle accuse penali.2. L’Ufficio spiegava appello innanzi alla Commissionetributaria regionale della Lombardia, che riformava la decisione diprime cure: in primo luogo, riteneva irrilevante la sentenza n.10062/22/14 in quanto relativa ad altro anno; inoltre, affermava lacorrettezza dell’operato dell’Agenzia.3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso percassazione il contribuente, affidandosi a due motivi. L’Ufficio resistecon controricorso.È stata fissata l’adunanza camerale per il 16 settembre 2026.Il ricorrente, in data 3 giugno 2026, ha depositato istanza diestinzione del giudizio e cessazione della materia del contendere.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione e/o falsa applicazionedi norme di diritto in relazione agli artt. 32 e 33 DPR 600/73 e artt.51 e 52 DPR 633/72 - Erronea e falsa interpretazione di legge inmerito alla formazione della prova. Nullità dell’atto impugnato».Afferma che l’Ufficio non avrebbe fornito alcuna prova del proprioassunto, ovvero della percezione di maggiori ricavi; in ogni caso, purrisultando il proprio nome nei contratti sottoscritti dagli inserzionisti,non aveva incassato le percentuali come indicate dall’Agenzia.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione e/o falsa applicazionedi norme di diritto in relazione al giudicato interno formatosi su annodi imposta correlato. – Intervenuta definitività della sentenza diprimo grado relativa all’anno di imposta 2006». Afferma che laNumero registro generale 5459/2017Numero sezionale 5862/2026Numero di raccolta generale 25937/2026verifica fiscale aveva avuto ad oggetto 3 anni (dal 2006 al 2008),Data pubblicazione 29/09/2026pertanto la sentenza relativa all’anno 2006 doveva spiegare efficaciadi giudicato anche nel giudizio de quo.3. Preliminarmente deve darsi atto che il ricorrente, in data 3giugno 2026, ha depositato la documentazione attestante ladefinizione agevolata prevista dall’art. 1 della l. n. 197/2022(rottamazione quater) ed il pagamento dell’unica rata. In particolare,dal dettaglio dell’avviso di accertamento esecutivo n.66817014376439007000 (all. 2), avviso indicato al nr. prog. 4 nelprospetto di sintesi dei carichi oggetto di definizione (all. 1), emergela corrispondenza di esso all’avviso di accertamento per cui è causa(il numero identificativo della partita, infatti, nella parte finalecorrisponde al numero dell’avviso impugnato in questa sede).4. Pertanto, può - in presenza della documentazione relativaal condono - dichiararsi l’estinzione del giudizio.5. In presenza del pagamento complessivo dell’importo dovutopuò dichiararsi, altresì, la cessazione della materia del contendere.Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quantosanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casitipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140). P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio e la cessazione dellamateria del contendere. Spese a carico di chi le ha anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 settembre2026.Il PresidenteRoberta Crucitti