CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2021
Cassazione n. 05354/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; L [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 24/3/2021 la Sesta Sezione di questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione della Corte di appello di Napoli del 17/6/2020 nel punto in cui aveva escluso il vincolo della continuazione con i reati già unificati ex art. 81 cod. pen. con ordinanza dell'Il febbraio 2016, tra cui quello giudicato con sentenza della Corte di appello di Napoli in data 30 gennaio 2014. 2. Propone ricorso Renato PICCOLO, a mezzo del proprio difensore, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo che la decisione della Suprema Corte è stata influenzata dall'erroneo convincimento circa la diversità delle fazioni Zagaria e Schiavone, esclusa in altro procedimento definitosi nei confronti di un soggetto che si trovava nella medesima posizione del ricorrente. Con successiva memoria la difesa ha contestato la preliminare valutazione di inammissibilità del ricorso, ribadendo le argomentazioni già svolte. 3. Il ricorso, proposto per un motivo non consentito, è inammissibile. Secondo il diritto vivente, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Pertanto, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, così come sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti a ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789, in motivazione; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280). 4. Nel caso di specie non è affatto riscontrabile alcun errore di fatto, alla luce del tenore della motivazione della sentenza impugnata ("A fronte di tali rilievi che danno conto dell'autonoma consistenza dei sodalizi, pur nel quadro del c.d. clan dei casalesi, delle contingenze che determinarono il passaggio da una fazione all'altra e- dunque della non configurabilità di un medesimo disegno criminoso implicante l'originaria deliberazione, sia pur nelle linee generali, della pluralità dei reati, i ricorrenti si limitano a considerazioni assertive, relative alla pretesa unicità del sodalizio, che si fonderebbe su un non meglio dimostrato notorio giudiziario, che non considerano la motivazione della sentenza impugnata e la ricostruzione della vicenda contenuta nella prima sentenza della Corte di appello, e prospettano solo apoditticamente la sussistenza di elementi sintomaticamente rappresentativi, tuttavia inerenti a profili astratti, quali quelli concernenti l'identità del titolo del reato, le modalità della condotta, il contesto spazio-temporale, invero inidonei a superare l'analisi dei Giudici di merito, incentrata sul duplice rilievo della diversità delle organizzazioni criminali in rapporto ai centri decisionali, e della sopravvenienza delle ragioni del passaggio dall'una all'altra, peraltro nella persistente operatività della fazione d'origine"). La sentenza, dunque, ha disatteso il motivo di ricorso sulla base di plurime considerazioni, fra le quali anche quella inerente all'autonomia delle fazioni Schiavone e Zagaria, "pur nel quadro del c.d. clan dei casalesi", che risulta insindacabile e che, peraltro, non collide neppure con il provvedimento invocato dalla difesa, nel quale si dà atto della presenza di "due gruppi criminali della medesima organizzazione denominata clan dei casalesi" 5. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2021.