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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29052/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; fu udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, in punto di affermazione della penale responsabilità per entrambi i reati ascritti, oltre a essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede; che, invero, le doglianze difensive sono meramente riproduttive di profili di censura che sono stati già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento in ordine alla falsità dei segni apposti sui prodotti, confermata da qualificato personale di polizia giudiziaria, all'introduzione degli stessi prodotti nello Stato e al ritenuto concorso, nella specie, tra il reato di cui all'art. 474 cod. pen. e il reato di ricettazione dei prodotti (si vedano, in particolare, le pagg. 4-5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 2 lu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; fu udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, in punto di affermazione della penale responsabilità per entrambi i reati ascritti, oltre a essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede; che, invero, le doglianze difensive sono meramente riproduttive di profili di censura che sono stati già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento in ordine alla falsità dei segni apposti sui prodotti, confermata da qualificato personale di polizia giudiziaria, all'introduzione degli stessi prodotti nello Stato e al ritenuto concorso, nella specie, tra il reato di cui all'art. 474 cod. pen. e il reato di ricettazione dei prodotti (si vedano, in particolare, le pagg. 4-5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2 lu
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