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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 05320/2026

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iato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 16236-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso dapprima d a gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce a l ricorso e poi anche dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].COOP.

A R.L. [OSCURATO:PERSONA], difes a da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’Avvocata [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata - avversola SENTENZA N. 1829/2019 della CORTE D ’ APPELLO di ROMA, depositatail 14/3/2019; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 12/2/2026; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. [OSCURATO:PERSONA] soc.coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, aperta con decreto del M inistero dello sviluppo economico del 21/7/1997, dopo aver premesso che: - il Ministero aveva nominato quali commissari liquidatori [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] nonché , dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] , [OSCURATO:PERSONA]; - lo stesso M inistero aveva revocato i primi due liquidatori dal loro incarico a decorrere dal 9/7/2009, nominando nel contempo il Galasso, che si era dimesso il 16/4/2009, quale unico liquidatore;ha conven uto in giudizio , innanzi al tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo , “ per mezzo del suo rappresentante liquidatore [OSCURATO:PERSONA]”, la condannadegli stessi al pagamento, a titolo di risarci mento dei danni, della somma corrispondente, tra l’altro, alle uscite non dichiaratee alle uscite non giustificate né documentate .

1.2. [OSCURATO:PERSONA] è rimastocontumace.

1.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito alle domande proposte,deducendo, tra l’ altro, che era stato [OSCURATO:PERSONA], a sua insaputa, a distrarre le somme di pertinenza della procedura e che a suo carico poteva configurarsi solo un difetto di vigilanza, al pari, peraltro, d ello stesso Galasso ed ha, quindi, chie sto di essere autorizzato a chiamare in giudizio quest’ultimo nonché la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per essere garantito in ragione della polizza assicurativa stipulata con la stessa.

Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6

1.4. [OSCURATO:PERSONA], dal suo canto, ha eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità delle domande proposte nei suoi confronti, chiedendo, a sua volta, di essere autorizzato a chiamare in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in forza della polizza assicurativa stipulata con tale compagnia.

1.5. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.si sono costituite in giudizio resistendo alle domande proposte.

1.6. Il tribunale, espletata l’istruttoria necessaria anche a mezzo di una consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza del 15/6/2016, ha , p er quanto ancora rileva, dichiarato l’inammissibilità delle domande svolte dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Galasso e, in parziale accoglimento della domanda proposta dall’attrice, condannato i convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, al risarcimento del danno nella misura di €. 4.069.059,92,oltre rivalutazione monetaria.

1.7. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che : - il disordine contabile e l’omessa o irregolare tenuta dei registri dellaprocedura, con la conseguente impossibilità di ricostruire i pagamenti effettuati e lagiustificazione causale degli stessi, non potevano andare a beneficio del commissario liquidatoregravato dagli obblighi inadempiuti; - la natura contrattuale della responsabilità gravante sul commissario liquidatore comporta , infatti,una ripartizione dell’onere probatorio secondo la quale la parte istante deve allegare e provare le condotte di inadempimento, il pregiudizio sofferto e il nesso di causalit à , mentre, a normadell’art. 1218 c.c., la colpa si presume , sicché grava sul convenuto l’onere di provare la non imputabilità degli eventi lesivi.

1.8. Il tribunale, quindi, h a accertato , a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio, in quale misura tali inadempienze avevanocagionato un pregiudizio al patrimonio della procedura Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 e alla massa dei suoi creditori,individuando “ rilevanti uscite di somme di pertinenza della procedura del tutto prive di giustificazione” ed evidenziando, “ sulla base delle esaustive ed attente verifiche effettuate dal perito anche presso istituti bancari”, che “la contabilità ed i registri della procedura non erano stati tenuti correttamente ” e che “ erano comunque incompleti al punto tale da generare il disordine contabile addebitabile ai due convenuti”[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

1.9. Il tribunale, poi, richiamando l ’ allegato contabile redatto dal perito, haindividuato l’ammontare complessivo delle “operazioni bancarie passive prive di giustificazione documentale e non riscontrabili nel registro giornale della procedura”, per la somma complessiva “ per Euro 4.077,650 circa”, di cui €. 2.536.456 a beneficio di [OSCURATO:PERSONA].

1.10. Il tribunale, dunque, a cc erta ta la responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] per essersi “appropriato” di tali somme e per aver comunque “drenato risorse con prelievi non giustificati”, ha ritenuto la sussistenza di una responsabilità concorrente, per l’intero ammontare dei “prelievi non giustificati”, anche in capo al [OSCURATO:PERSONA]“per aver omesso ogni controllo, per aver violato gli obblighi di custodia e di corretta gestione delle risorse acquisite nell’interesse della massa e per aver personalmente e direttamente emesso assegni e sottoscritto distinte per le operazioni di prelievo non giustificate , ivi comprese quelle relative a somme oggetto di appropriazione indebita dell’[OSCURATO:PERSONA]”, omettendo, peraltro , ogni iniziativa a tutela della procedurapur se nella “ piena consapevole zza delle distrazioni operate dall’[OSCURATO:PERSONA]”.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso tale sentenza.

Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6

2.2. Hanno resistito la [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

2.3. La corte distrettuale, dopo aver dato atto del deposito di memoria non autorizzata del 8/3/2019, ha, con la sentenza in epigrafe, rigettato l’appello.

2.4. La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che, alla luce degli elementi probatori acquisiti in giudizio, “il Galasso, sin dalla sua nomina, ha avuto un comportamento fattivo e di tutela degliinteressi della [OSCURATO:PERSONA], chiedendo ai due liquidatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (facenti parte del medesimo collegio) conto delle operazioni in entrata ed in uscita, senza ricevere alcuna collaborazione da parte di costoro tanto da dover giungerealle dimissioni, sicchè non si può parlare in alcun modo di co-responsabilità”, ha, per quanto ancora importa, esaminato il quarto motivo di gravame , con cui l ’ appellante aveva lamentato cheil consulente tecnico d ’ ufficio aveva considerato ingiustificati i pagamenti per i quali non aveva trovato “indicazioni di documenti circa la destinazione delle somme” a causa della colpevole inerzia della società attrice, e che l a sentenzaappellata, avendo recepito tale conclusion e , aveva, di conseguenza, violato i principi dell ’ onere della prova previsti dall’art. 2697 c.c.: e l’ha ritenuto infondato.

2.5. La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che: - l’appellante non aveva affrontato in alcun modo alcuni “determinanti passaggi motivazionali” del tribunale, “che ha qualificato il rapporto con la [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione quale mandato e, dunque, ha riconosciuto natura contrattuale alla responsabilità del liquidatore”; - il tribunale, infatti, aveva ricondotto nel “rapporto contrattuale del mandato il vincolo giuridico instaurato tra il liquidatore [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], affermando che se quest’ultima aveva l’onere di Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 allegare e provare le condotte illecite/inadempienti del liquidatore, il danno conseguito ed il nesso di causalità, era onere del liquidatore allegare e dimostrare la non imputabilita al medesimo del dettoinadempimento”; ha, in sostanza, ritenuto, che la [OSCURATO:PERSONA] , come era emerso dai “ corposi e complessi accertamenti” svolti dal perito del tribunale,“ha visto sottrarre dalle casse della procedura (e quindi in danno della massa deicreditori) rilevantissimi importi di denaro rispetto ai quali è stata accertata la carenza di registrazione (quindi i prelievi non erano percepibili) o la carenza di giustificazione (i prelievi eranopercepibili ma non vi era nesso tra gli stessi e le necessità della procedura)”; - l ’ appellante non può , dunque , affermare “che era onere del Galasso cercare e raccogliere la documentazione che giustificasse tali prelievi e sottrazione di denaro”; - il “ disordine contabile ”, infatti, come già rilevato dal tribunale, ha impedito anche allo stesso consulente tecnico d’ufficio “di ricostruire con facilità la situazione economica della società, finanche per l’individuazione dei conti correnti bancari alla stessa riferibili”; - non può, di conseguenza, imputarsi all’attore “il fatto che le banche, dopo il decennio, non hanno più a disposizione la documentazione”; - il criterio logico e matematico utilizzato dal consulente tecnico e recepito dal tribunale è, dunque, del tutto condivisibile, posto che le “operazioni non registrate o prive di giustificazione, comportanti una riduzione delle risorse economichedella procedura (e quindi delle disponibilità finanziarie in favore della massa dei creditori), hanno provocato un danno economico per la [OSCURATO:PERSONA] del quale sono responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ”; - “ il primo, peraltro, è stato anche il beneficiario diretto di una buona parte delle somme sottratte alla procedura”, “mentre il secondo è risultato - quanto meno - complice con comportamenti sia omissivi sia commissivi”.

Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6

2.6. La corte, quindi, ha esaminato il sesto motivo di gravame, inerente il “disconoscimento” da parte del [OSCURATO:PERSONA] “espresso in modo complessivo per la miriade di documenti utilizzati dal CTU”, ritenendolo parimenti infondato sul rilievo che l’appellante non aveva considerato che: - il tribunale, oltre alla “genericità del disconoscimento”, aveva argomentato evidenziando che, in realtà, i due liquidatori operavano in piena consapevolezza di quanto sia l’uno sia l ’ altro facevano; - in particolare, “il [OSCURATO:PERSONA] ha consapevolmente consentito all’[OSCURATO:PERSONA] di utilizzare la propria firma per effettuare operazioni di sottrazione di denaro a vantaggio proprio, di terzi e comunque in danno della [OSCURATO:PERSONA]”; -“tale consapevolezza e tale comportamento commissivo” ( e cioè “ affermare la veridicità della firma puressendo consapevole della falsificazione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] così provocando la sottrazione didenaro per finalità estranee agli interessi della società rappresentata”) hanno “condivisibilmente” indotto il tribunale “ a ritenere sussistente l’elemento psicologico del dolo e non solo della colpa peraltro grave in capo al [OSCURATO:PERSONA] il quale era a conoscenza degli artifici posti in essere dall’[OSCURATO:PERSONA],rispetto ai quali non solo ha omesso di impedirli, ma ne è stato compartecipe”.

2.7. La corte d’appello, quindi, ha esaminato il settimo motivo di gravame, con il quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva denunciato che il consulente tecnico d’ufficio non aveva verificato il rapporto di causalità tra le imputazioni eil danno lamentato: e l’ha rigettato.

2.8. La corte, sul punto, ha ritenuto che: - in ragione della ricordata distribuzione dell’onere probatorio, era onere dell’appellante “fornire allegazioni e riscontri probatori in ordine alle proprie doglianze”; -il [OSCURATO:PERSONA], del resto, non ha contestato in alcun modo che le somme individuate dal consulente tecnico d’ufficio “sono state sottratte dalle casse della procedura” né, tanto meno, che tali “ prelievi non sono stati registrati o non Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 hanno pezze d’appoggio dalle quali comprendere la riconducibilità d i tali esborsi alle necessità della procedura stessa”; - l ’ appellante, di conseguenza , non può avvalersi del “disordine contabile”, del quale è corresponsabile, per affermare che non vi è prova di tale nesso; - piuttosto, a i sensi dell ’ art.1218 c.c., avrebbe dovuto “allegare e dimostrare” che il danno verificatosi a carico della [OSCURATO:PERSONA] non era a lui imputabile; - “ l ’ imputabilità dei danni economici subiti dalla società … al [OSCURATO:PERSONA] (unitamente all’[OSCURATO:PERSONA]) è”, invece, “provata in maniera scientifica, anche alla luce dellestesse affermazioni dell’appellante che era pienamente consapevole dell’operato dell’[OSCURATO:PERSONA] …”; -“l’ aver cosi concorso - al pari dell ’ [OSCURATO:PERSONA] - alla produzione del danno giustifica”, pertanto, “ la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento in favore della [OSCURATO:PERSONA] in misura pari all’[OSCURATO:PERSONA]”; -“il fatto dannoso resta unico anche se è derivato da più azioni oomissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illecitidistinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione dell’intero danno”; - n el caso in esame, infatti, “ la pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) integrano un unico fatto dannoso…”.

2.9. La corte, infine, ha ritenuto che: -“tutti i documenti … prodotti dal [OSCURATO:PERSONA] con la … memoria non autorizzata sono inammissibili perché tardivamente prodotti (oltre che irrilevanti …), non avendo il [OSCURATO:PERSONA] fornito alcuna prova circa i presupposti per una sua rimessione in termini”; - “ d ’ altro canto, durante le operazioni peritali egli ha partecipato in contraddittorio e non risulta in alcun modo che si fosse attivato - anche presso le banche -e di non aver potuto avere accesso a detti documenti”; - l ’ a ppellante, pertanto, “ non ha affatto provato … la impossibilità di muovere tali iniziative prima o durante il Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 procedimento di primo grado dal quale è scaturita la sentenza gravata”.

3.1. [OSCURATO:PERSONA], c on ricorso notifica to il 17/5/2019, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione del la sentenza della corte d’appello, documentandone la notificazione in data 21/3/2019.

3.2. Hanno resistito, con distinti controricorsi,la [OSCURATO:PERSONA] soc.coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

3.3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata.

3.4. Il ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] soc.coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno depositato memorieillustrative. [OSCURATO:PERSONA]

4.1. Le deduzioni contenute nella memoria depositata dal ricorrente, che non siano volte a chiarire e illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente (e cioè in maniera completa, compiuta e definitiva) enunciati nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, sono inammissibili.

4.2. La memoria depositata a norma dell’art. 378 c.p.c., infatti, al pari di quella prevista dall’art. 380-bis, comma 1°, c.p.c., non può, infatti, integrare i motivi del ricorso per cassazione, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione (cfr. Cass. n. 26670 del 2014; Cass. n. 26362 del 2016; Cass. n. 8949 del 2023).

4.3. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 199 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l ’ azione di responsabilità , ivi disciplinata, era stata validamente proposta nei suoi confronti, omettendo, tuttavia, di considerare che: -l’art. 199l.fall. riserva la legittimazione a proporre l’azione di responsabilità nei Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 confronti del commissario revocato esclusivamente al “nuovo” liquidatore; -la norma, nel circoscrivere e limitare il novero dei soggetti che possono farsi promotori di tale iniziativa giudiziale, impone, in tal modo, che eventuali violazioni dei doveri d’ufficio gravanti sui commissari liquidatori possano essere fatte valere, tramite esperimento dell’azione di responsabilità, esclusivamente da un soggetto che, in quanto “nuovo”, è certamente estraneo alle condotte contestate; - nel caso in esame, invece, l’azione è stata promossa da [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, non dal nuovo liquidatore, come richiesto dall’art. 199 l.fall., ma da un soggetto che, al pari dei due commissari revocati, aveva rivestito, nel periodo oggetto di contestazione, la carica di componente del collegio dei liquidatori; -i l Galasso, infatti, dopo la revoca degli altri due commissari, è stato confermato quale unico commissario liquidatore, proseguendo, in tale veste, le relative funzioni, che ha, dunque, svolto, senza soluzione di continuità, sin dalla sua nomina in data 7/3/2005, ed è, pertanto, privodella qualifica di “nuovo” liquidatore che la norma pretende; -il Ministero non poteva, dunque, autorizzare il Galasso a proporre l’azione di responsabilità nei confronti dei commissari liquidatori revocati, con la conseguenza che il decreto autorizzativo èpalesemente illegittimo per violazione di legge; -il tribunale, pertanto, avvedutosi della sua illegittimità , avrebbe dovuto, al pari della corte d’appello, disapplicarlo e, per l’effetto, dichiarare l’azione improcedibile per carenza di legittimazione attiva dell’attore.

4.4. Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata, infatti, non tratta in alcun modo la questione della “novità” (o meno) della carica di commissario liquidatore ricoperta da [OSCURATO:PERSONA] a fini della legittimazione dello stesso alla proposizione dell’azione di responsabilità prevista dall ’ art. 199 l.fall. nei confronti dei convenuti quali commissari liquidatori già Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 componenti insieme al primo del collegio dei liquidatori e poi cessati dalla carica in conseguenza della revoca disposta dall’autoritàamministrativa.

4.5. Il ricorrente, dal suo canto, pur a fronte di tale lacuna, non ha adempiuto all’onere, che grava sullo stesso a pena d’inammissibilità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione non trattata innanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di specificità dei motivi del ricorso in cassazione, di indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto onde dar modo a questa Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione.

4.6. Imotivi del ricorso per cassazione possono, infatti, investire solo le questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendumdel giudizio di secondo grado, non potendo, per contro, riguardare nuove questioni di diritto (anche se rilevabili d’ufficio) se le stesse, come quella esposta, postulano accertamenti in fatto (come l’effettiva novità, o meno, della carica di commissario liquidatore ricoperta dal Galasso) non compiuti dal giudice del merito e, come tali, esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità (Cass. n. 18018 del 2024; Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 16742 del 2005; Cass. n. 22154 del 2004; Cass. n. 2967 del 2001).

4.7. L’art. 199, comma 2°, l.fall., del resto, lì dove ha previsto (al pari dell’art. 38, comma 2°, l.fall.) che l’azione di responsabilità nei confronti del commissario liquidatore (o, rispettivamente, del curatore) è proposta dal “ nuovo ” commissario liquidatore (o dal nuovo curatore), ha inteso, in realtà, semplicemente stabilire che la proposizione di tale azione è assoggettata, nel corso della procedura concorsuale, all’(espressa) condizione che il commissario liquidatore (o il curatore) contro cui dev’essere promossa (perché, in ipotesi, Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 responsabili per i danni arrecati alla massa), sia(no) cessati dall’incarico ( come nel caso , ivi espressamente previsto , della revoca ma, evidentemente, per qualsiasi altra ragione, come la rinuncia: Cass. n. 18438 del 2011).

4.8. Lo scopo della norma, in effetti, non è (come pretende il ricorrente) quello di consentire la proposizione dell’azione soltanto ad un soggetto che (quale nuovo commissario o nuovo curatore) sia senz’altro estraneo ai fatti contestati (co sa , del resto, che , nella sua effettività, può accertarsi solo ex post, e cioèall’esito di un giudizio): ma è, più precisamente, quello di consentire la proposizione di tale azione (almeno quando, come nel caso in esame,è proposta nel corso della procedura concorsuale ) soltanto se il commissario (o i l curatore), contro il quale èstata proposta, sia, in quel momento, già cessato dall’incarico, attribuendo (solo di conseguenza) la relativa legittimazione (non ad un curatore speciale nominato a norma dell’art. 78 c.p.c., come altrimenti sarebbe inevitabilmente accaduto, con le difficoltà gestorie, pressoché insormontabili,che la norma, per la permanenza in carica del liquidatore o del curatore pur se convenuto in giudizio, ha inteso radicalmente prevenire: tanto più a fronte della proposizione di un’azione, come quella di responsabilità, che presuppone la violazione dei doveri inerenti alla carica e la causazione di un pregiudizio ai danni del patrimonio acquisito alla massa e che può essere proposta solo con l’autorizzazione del giudice delegato o del comitato dei creditori ovvero, rispettivamente, dell’autorità amministrativa di vigilanza, ma), appunto, ad un “nuovo” liquidatore(o ad un nuovo curatore) che sia stato, per l’effetto, nominato in sostituzione di quello o di quelli cessati dalla carica.

4.9. Se così stanno le cose, deve, allora, senz ’ altro ammettersi che la legittimazione ad agire in giudizio a norma Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 dell’art. 199, comma 2°,l.fall. (o dell’art. 38, comma 2°, l.fall.) spetti a nche a chi, come [OSCURATO:PERSONA], pur essendo stato componente del collegio dei liquidatori (o, se del caso, dei curatori) insieme ai commissari convenuti, abbia, in seguito, dopo la revoca di questi ultimie per effetto di un nuovo decreto di nomina (del 9/7/2009: cfr. il controricorso di Galasso, p. 3-4 e 16, dove evidenzia come tale decreto era stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] innanzi al tribunale amministrativo regionale, che ne ha dichiarato la legittimità “sotto tutti i profili”), proseguit o l’incaricoquale unico (e, dunque , sotto questo profilo, “ nuovo ”) commissario liquidatore.

4.10. Il decreto che ha autorizzato [OSCURATO:PERSONA] all a proposizione dell’azione di responsabilita nei confronti dei commissari liquidatori cessati dall’incarico non risulta , dunque, inficiato, ai fini della sua disapplicazione da parte del giudice ordinario investito della relativa controversia, dal vizio di legittimità dedotto dal ricorrente, tanto più che “al giudice dell’azione di responsabilità non è consentito sindacare il merito delle ragioni che hanno indotto la competente autorità di vigilanza a rilasciare detta autorizzazione”, dovendo, piuttosto, limitarsi “a verificare che l’autorizzazione vi sia, trattandosi di un elemento indispensabile ad integrare la legittimazione del commissario straordinario (o dei commissari liquidatori) della società attrice”, mentre “l’eventuale esercizio del potere-dovere di disapplicare l’atto amministrativo illegittimo sarebbe giustificato solo qualora questo si presentasse affatto privo di motivazione, dovendo anche l’autorizzazione sottostare al generale principio che richiede la motivazione come elemento di legittimità dell’atto amministrativo”, ma “non può spingersi a valutare se quella motivazione sia congrua, sufficiente, logica, non contraddittoria, e tanto meno se siano condivisibili le Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 valutazioni di opportunità poste a fondamento di essa” (Cass. n. 13765 del 2007, in motiv.).

4.11. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 2697 e 1223 c.c., in relazione all ’ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appelloha condannato i convenuti al risarcimento dei danni arrecati alla procedura, per la somma complessiva di €. 4.069.059,92, in corrispondenza de ll ’ “ ammontare complessivo delle operazioni bancarie passive per le quali ”, come ha dichiarato il consulente tecnico d’ufficio, “non è stato possibile rintracciare giustificazione documentale, e che non trovano riscontro nel registro giornale della procedura”, omettendo, tuttavia, di considerare: (a) innanzitutto, che: -tali operazioni, per il solo fatto di non essere state annotate nei registri contabili della [OSCURATO:PERSONA], non hanno per ciò solo arrecato un danno alla procedura suscettibile di ristoro; - in materia di responsabilità contrattuale, pur gravando suldebitore l’onere di provare l’adempimento, il creditore ha, in ef f e tti, l’onere di provare l ’ esatto ammontare del danno subito per effetto dell’inadempimento altrui; - di conseguenza, una volta appurato che i liquidatori non avevano correttamente tenuto i registri contabili della procedura (inadempimento), spettava pur sempre al danneggiato (la [OSCURATO:PERSONA]) l’onere di provare in concreto l’entità del danno subito per effetto di tale inadempimento, dimostrando, in particolare,quali, tra le uscite non annotate, pote vano essere effettivamente considerate “ in danno della procedura”; -solo queste ultime, infatti, avrebbero dovuto confluire nel quantumrisarcitorio, e non anche le somme relative alle operazioni bancarie che, sebbene non annotate, erano state pur sempre effettuate nell’interesse della procedura; (b) in secondo luogo, che l’equiparazione tra i “movimenti contabili non annotati nei registri contabili della Procedura” e le Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 “operazioni contabili effettuate in danno della Procedura”, viola il principio per cui il risarcimento del danno da inadempimento deve comprendere esclusivamente i danni che siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento stesso; - solo le “somme indebitamente trattenute e/o distratte”, infatti, integrano un danno risarcibile; - le “ operazioni contabili non annotate” non potevano , invece, confluire nella condanna risarcitoria, come nel caso dei pagamenti che, seppur non annotati nei registri, hannocostituito pur sempre l’adempimento di obbligazioni gravanti sulla procedura.

4.12. Il motivo è infondato.

Questa Corte, invero, ha già avuto modo di affermare che: -l’azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato , prevista dall ’ art. 199 , comma 2°,l.fall., al pari di quella, prevista dall’art. 38 , comma 2°,l.fall., contro il curatore revocato, ha natura contrattuale, in considerazionedella natura del rapporto (equiparabile lato sensu al mandato) e del suo ricollegarsi alla violazione degli obblighi posti dalla legge a carico dell ’ organo concorsuale (Cass. n. 10093 del 2020, in motiv.; Cass. n. 25687del 2018, in motiv.; conf.

Cass. n. 16589 del 2019 , in motiv. ; in passato , Cass. n. 8716del 1996; Cass. n. 1507 del 2000) ; - tale o rientamento trae, invero,dichiaratamente conferma dall’ insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte per cui “la responsabilità nella quale incorre il debitore che non esegue esattamente la prestazionedovuta (art. 1218 c.c.) può dirsi contrattuale non soltanto nel caso in cui l ’ obbligo di prestazione derivi propriamente da un contratto, nell ’ accezione che ne dà il successivo art. 1321 c.c., ma anche in ogni altra ipotesi in cui essa dipenda dall’inesatto adempimento di un ’ obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte”, potendo “discendere anche dalla violazione di obblighi nascenti da situazioni(non già di contratto, bensì) di semplice "contatto sociale", ogni qual Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 volta l’ordinamento imponga ad un soggetto di tenere, in tali situazioni, un determinato comportamento»; -la responsabilità contrattuale, infatti, “ presuppone l ’ inadempimento di uno specifico obbligo giuridico già preesistente e volontariamente assunto nei confronti di un determinato soggetto (o di una determinata cerchia di soggetti)” (Cass.

SUn. 14712 del 2007; conf.

Cass.

SUn. 12477 del 2018 ) .

4.13. Trovano, di conseguenza, applicazione i principi che regolano la distribuzione dell’onere della prova in materia di responsabilità contrattuale, in forza dei quali, com ’ è noto , il creditore che agisca peril risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte del suo diritto, vale a dire il comportamento illecito del convenuto e il dannoche ne è stato la conseguenza, potendosi, per il resto, limitare alla mera allegazione del fatto che il debitore con il suo comportamento non abbia integralmente e tempestivamente adempiuto a lla sua obbligazione, mentre spettaal debitore l’onere di provare che il fatto dannoso, così dimostrato, non è a lui imputabile perché determinato da causa non evitabile con la diligenza dovuta.

4.14. Questa Corte, in particolare, propriomuovendo dalla natura contrattuale della responsabilit à dell ’ amministratore sociale, ha precisato che, una volta provata la disponibilità di determinati beni in capo alla società, quest’ultima, ove agiscain giudizio nei confronti dell’amministratore peril risarcimento del dannoconseguente al loro mancato rinvenimento, è tenuta solo a dedurre l ’ inadempimento del l ’ amministratore , e cioè la distrazione di tali beni dall’attivo, restando poi a carico del convenuto l’onere di dimostrare l ’ utilizzazione d i quei beni in funzione dell’attività sociale(cfr. Cass. n. 16952 del 2016; Cass.n. 12567 del 2021).

4.15. Ne consegue che, a fronte di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite dall’attivo della procedura Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 concorsuale, l’organo gestorio di quest’ultima, nell’agire per il risarcimento del danno nei confronti del commissario liquidatore (o del curatore) precedentemente in carica, può senz’altro limitarsi ad allegare l’inadempimento di quest’ultimo, consistente nella distrazione di tali risorse, spettando, per contro, al convenuto l’onere di provare i l suo adempimento, consistente nell’impiego di tali attività patrimoniali per la gestione della procedura, come il pagamento dei debiti dalla stessa contratti.

4.16. La corted’appello s i è senz ’ altro attenuta ai principi esposti: lì dove, in sostanza, ha ritenuto che: - l a natura contrattuale del “vincolo giuridico … tra il liquidatore [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]” comportava che “ quest ’ ultima ”, a fronte dei “rilevantissimi importi di denaro, rispetto ai quali (era)stata accertata la carenza di registrazione (quindi i prelievi non erano percepibili) o la carenza di giustificazione (i prelievi erano percepibili ma non vi era nesso tra gli stessi e le necessità della procedura)”,aveva, quale attrice, soltanto “ l ’ onere di allegare e provare le condotte illecite/inadempienti del liquidatore, il danno conseguito ed il nesso di causalità”; - spettava, invece , al liquidatore convenuto l ’ onere di “ allegare e dimostrare la non imputabilita’ al medesimo del detto inadempimento ”, fornendo “la documentazione che giustificasse tali prelievi e sottrazione di denaro”; -le “operazioni non registrate o prive di giustificazione” hanno comportato“una riduzione delle risorse economiche della procedura (e quindi delle disponibilità finanziarie in favore della massa dei creditori)”ed hanno, di conseguenza, “ provocato un danno economico per la [OSCURATO:PERSONA]”;- l ’ appellante, che non ha contestato né che le somme individuate dal consulente tecnico d’ufficio “sono state sottratte dalle casse della procedura” né, tanto meno, che tali “prelievi non sono stati registrati o non hanno pezze d’appoggio dalle quali comprendere Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 la riconducibilità di tali esborsi alle necessità della procedura stessa”, è, di conseguenza, tenuto al risarcimento del pregiudizio così accertato; - il Vig n ani , del resto , “ pienamente consapevole dell’operato dell’[OSCURATO:PERSONA]”, che “ è stato … il beneficiario diretto di una buona parte delle somme sottratte alla procedura”, “è risultato quanto meno complice” di quest’ultimo, avendo “concorso”, “ con comportamenti sia omissivi sia commissivi”, “alla produzione del danno”, e dev ’ essere, pertanto, condannato “al risarcimento in favore della [OSCURATO:PERSONA] in misura pari all’[OSCURATO:PERSONA]”.

4.17. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli art. 210 e 214 c.p.c. nonche degli art. 62 e 194 c.p.c., in relazione all ’ art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata: (a) nella parte in cui la corte d’appello, pur a fronte dell’accoglimento da parte del tribunale dell’istanza di esibizione proposta dal convenuto ai sensi dell’art. 210 c.p.c., ha illegittimamente consentito che l ’ ordine impartito al consulente tecnico d’ufficio di “ procurarsi autonomamente la documentazione b ancaria ” oggetto d ella predetta istanza , rimanesse di fatto inevaso, ed ha, di conseguenza, impedito al convenuto di dimostrare , attraverso la suddetta documentazione, che le partite non annotate nei registri contabili della procedura riguardassero in tutto o in parte pagamenti pienamente riferibili alla stessa: - il consulente tecnico d’ufficio, infatti, ha fondato la propria ricostruzione dei “prelievi ingiustificati” esclusivamente sulla base di un mero confronto tra gli estratti conto forniti dalle b anche e le movimentazioni annotate sui registri contabili della procedura “senza in alcun modo premurarsi di ottenere” dalle stesse banche “i documenti (in particolare: richieste di emissione di assegni circolari,dispositivi di bonifico e assegni bancari ) ”; - da tali documenti, invece, “ si sarebbe potuta agevolmente Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 desumere:(i) la totale estraneità del dott. [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle contestate condotte distrattive (posto che sulla più gran parte dei citati "documenti" era stata abusivamente apposta la firma del dott. [OSCURATO:PERSONA]), circostanza che avrebbe verosimilmente escluso la sussistenza del dolo in capo al [OSCURATO:PERSONA]; (ii) che numerose operazioni contabili in uscita, sebbene non annotate nei registri contabili della [OSCURATO:PERSONA], erano in realtà pienamente "giustificate", poiché effettuate nell ’ interesse della Procedura (riguardando, ad esempio, il pagamento di compensi spettanti aprofessionisti che avevano prestato la propria attività in favore della [OSCURATO:PERSONA])”; -la mancata acquisizione di tali documenti ha, dunque,illegittimamente impedito al [OSCURATO:PERSONA] non solo di disconoscere in corso di causa la firma ivi apposta a norma dell’art. 214 c.p.c. ma anche di promuovere querela di falso in via incidentale nei confronti di talidocumenti ; (b) nella parte in cui la corte d’appello ha illegittimamente negato efficacia al disconoscimento delle proprie firme, effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] inrelazione alla suddetta documentazione bancaria, in quanto ritenuto eccessivamente “ vago e generico ” , senza, tuttavia, considerare che tale asserita genericità, intesa come omesso riferimento a documenti specifici , era dipe sa proprio dalla mancata acquisizione della documentazione da parte del consulente tecnico d’ufficio così autorizzato dal g iudice istruttore.

4.18. Il motivo è infondato.Il consulente tecnico d ’ ufficio, nei limiti delle indagini che gli sono affidate e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può, infatti,acquisire, su incarico del giudice,i documenti ( necessari al fine di dare risposta ai quesiti) per i quali le parti avevano presentato tempestiva istanza istruttoria richiedendo l’ordine di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c., pur se diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 parti provare, senza che tale attività incorra nella sanzione danullità relativa di cui all ’ art. 157 c.p.c. (Cass. n. 3947 del 2025).

4.19. Le Sezioni Unite di questa Corte, del resto, dopo aver affermato che, in linea di principio, il consulente tecnico nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti (non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico), tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio (Cass.

SU n. 3086 del 2022; conf., Cass. n. 25604 del 2022; Cass. n. 32935 del 2022), hanno, tuttavia, precisato che, in materia di esame contabile, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini a lui demandate e “previo consenso” delle parti, può acquisire, ai sensi dell’art. 198 c.p.c., anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti (come quelli che il convenuto ha preteso che il consulente accertasse attraverso l’invocata documentazione bancaria) a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e (come nel caso in esame) delle eccezioni, vale a dire l’adempimento degli obblighi inerenti alla caricadi commissario liquidatore, a partire da quello di diligente conservazione dell’integrità dell’attivo della procedura(conf.

Cass. n. 34600 del 2022).

4.20. La mancata acquisizione di tali documenti, pur potendosi (in ipotesi) risolvere nella violazione da parte del Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 tecnico delle norme (come l ’ art. 198 c.p.c.) che regolano il procedimento di formazione della consulenza tecnica , in cui l’ordine di esibizione è confluito, integra, però, un vizio di nullità dicarattere senz’altro relativo ed è , come tale, as soggetta ta al la disciplina prevista dall’art. 157, comma 2°, c.p.c., con la conseguenza cheil difetto in questione deve ritenersi sanato se non è fatto valere, da chi ne abbia l’interesse, nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione delconsulente.

4.21. Le censure relative al procedimento di formazione della consulenza tecnica d’ufficiosono, infatti, nullità relative e, dunque, sottoposte al regime di preclusione di cui all ’ art. 157 , comma 2°, c.p.c. , che impone alla parte , nel cui interesse è stabilito il requisito mancante (e cioè, nel caso in esame, il convenuto),di opporre la conseguente nullità entro il termine di decadenza costituito dalla prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia dellostesso ( Cass.

SU n. 3086 del 2022, in motiv., dove è stata espressa la “ferma convinzione … che occorra confermare … l’orientamento tradizionalmente invalso nella giurisprudenza in materia di questa Corte secondo cui i vizi che infirmano l’operato del CTU sono fonte di nullità relativa e rifluiscono tutti invariabilmente sotto il dettato dell’art. 157, comma 2, cod. proc. civ.”, evidenziando che, in forza di tale principio, “le nullità che inficiano il risultato consulenziale restano sanate se non eccepite dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva all’atto viziato o alla notizia di esso”, trovando la propria“giustificazione nella tutela del diritto di difesa, della cui violazione non avrebbe potutodolersi se non il titolare di esso, tenuto perciò ad azionarsiprontamente se non avesse voluto vedere prodotti in suo danno gli effetti sananti della mancata contestazione”), ferma restando, naturalmente, la facoltà della parte di svolgere contestazioni al contenuto della consulenza, le quali, configurandosi come argomentazioni Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché si riferiscano all’attendibilità e alla valutazione delle risultanze della consulenza(Cass.

SU n. 5624 del 2022).

4.22. Nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato, in ricorso,(né , tantomeno , fornito elementi utili a dimostrare) di avere eccepito , nei termini di decadenza esposti, l ’ invocata nullità (come, del resto, aveva già rilevato il tribunale: v. il controricorso della Procedura, p. 8; né come può considerarsi il generico rilievo trascritto a p. 7-8 della memoria del ricorrente, che non riguarda la mancata acquisizione della documentazione bancaria oggetto dell’istanza di esibizione): né, del resto, ha dimostrato, a fronte del silenzio sul punto della sentenza impugnata, di aver dedotto tale vizio con l’atto d’appello, con l’inevitabile conseguenza che la nullità della relazione tecnica, ove mai esistente quale nullità assoluta, risulta definitivamente sanata (anche) in ragione della mancata impugnazione, sotto il profilo in esame, della sentenza del tribunale (art. 161, comma 1°, c.p.c.).

4.23. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità dei nuovi documenti che l’appellante aveva prodotto per la prima volta nel giudizio di secondo grado, ossia gli “ assegni bancari ”, le “ richieste di emissione assegni circolari” e gli “ordini di bonifico” che il consulente tecnico d’ufficio aveva colpevolmente omesso di procurarsi nel corso del giudizio di primo grado, senza, tuttavia, considerare che: - l ’ appellante ave va dimostrato per tabulas di non averli potuti produrre in primo grado per causa a lui non imputabile; - il commissario liquidatore, infatti, solo in data Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 1/6/2018, lo aveva autorizzato ad ottenere dalle banche l’invocata documentazione; -l’appellante, quindi, in forza di tale autorizzazione, ha nuovamente rivolto alle banche le richieste di accesso ai documenti precedentemente rimaste inevase ed ha potuto, quindi, ottenere (in copia) una cospicua parte della documentazione richiesta, accertando, all’esito, “con assoluto grado di certezza” che, “su una rilevante parte degli stessi (richieste emissione assegni circolari/ordini di bonifico/assegni bancari), quella che teoricamente avrebbe dovuto essere la sua firma era stata, in realtà, apposta abusivamente da terzi” e che “numerose operazioni in uscita, sebbene non annotate nei registri contabili della [OSCURATO:PERSONA], erano in realtà pienamente "giustificate", poiché effettuate nell’interesse della Procedura”; -il rifiuto della corte d’appello di acquisire agli atti la decisiva documentazione finalmente ottenuta dall’appellante appare, dunque, completamente ingiustificata ed integra, pertanto, una palese violazione della norma prevista dall’art.345 c.p.c.

4.24. Il motivo è infondato.

La corte d’appello, infatti, ha ritenuto che: - “ tutti i documenti … prodotti dal [OSCURATO:PERSONA] con la … memoria non autorizzata sono inammissibili perché tardivamente prodotti (oltre che irrilevanti …), non avendo il [OSCURATO:PERSONA] fornito alcuna prova circa i presupposti per una sua rimessione in termini”; - “ d ’ altro canto, durante le operazioni peritali egli ha partecipato in contraddittorio e non risulta in alcun modo che si fosse attivato -anche presso le banche - e di non aver potuto avereaccesso a detti documenti”; - l ’ appellante, pertanto, “non ha affatto provato … la impossibilità di muovere tali iniziative prima o durante il procedimento di primo grado dal quale è scaturita la sentenza gravata”.

4.25. Tale statuizione, insindacabile per ciò che riguarda gli accertamenti in fatto sui quali risulta fondata (compresa Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 l’affermata irrilevanza, di per sé già idonea al rigetto della censura, dei documenti prodotti), è, sul piano giuridico, senz’altro corretta.

4.26. La rimessionein termini per l ’ introduzione di mezzi istruttori (come i documenti), invero, presupponela sussistenza di presupposti che la corte d’appello ha, in fatto, escluso, e cioè, da un lato, un errore ascrivibile ad un fattore impeditivo, avente carattere assoluto (e non di mera difficoltà: come, in effetti, è poi emerso)e contrassegnato da un rapporto di causalità diretta e incolpevole rispetto alla decadenza maturata, estraneo alla volontà della parte nei cui confronti quella si sia verificata e, dall’altro, l ’ immediat ezza della reazione, entro un “termineragionevolmente contenuto”, dal momento in cui la parte acquisisce la conoscenza e la disponibilità di elementi probatori prima sconosciuti e inaccessibili, nonché la non imputabilità alla parte stessa (Cass.n. 14348 del 2025).

Il ricorso, per l’infondatezza e/o l’inammissibilità dei suoi motivi, dev’essere, in definitiva, rigettato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio, che liquida: -per la [OSCURATO:PERSONA] soc.coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa e per [OSCURATO:PERSONA], nella somma di €. 9.200,00 a favore di ciascuno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 16236-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso dapprima d a gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce a l ricorso e poi anche dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].COOP. A R.L. [OSCURATO:PERSONA], difes a da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’Avvocata [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata - avversola SENTENZA N. 1829/2019 della CORTE D ’ APPELLO di ROMA, depositatail 14/3/2019; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 12/2/2026; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] soc.coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, aperta con decreto del M inistero dello sviluppo economico del 21/7/1997, dopo aver premesso che: - il Ministero aveva nominato quali commissari liquidatori [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] nonché , dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] , [OSCURATO:PERSONA]; - lo stesso M inistero aveva revocato i primi due liquidatori dal loro incarico a decorrere dal 9/7/2009, nominando nel contempo il Galasso, che si era dimesso il 16/4/2009, quale unico liquidatore;ha conven uto in giudizio , innanzi al tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo , “ per mezzo del suo rappresentante liquidatore [OSCURATO:PERSONA]”, la condannadegli stessi al pagamento, a titolo di risarci mento dei danni, della somma corrispondente, tra l’altro, alle uscite non dichiaratee alle uscite non giustificate né documentate . 1.2. [OSCURATO:PERSONA] è rimastocontumace. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito alle domande proposte,deducendo, tra l’ altro, che era stato [OSCURATO:PERSONA], a sua insaputa, a distrarre le somme di pertinenza della procedura e che a suo carico poteva configurarsi solo un difetto di vigilanza, al pari, peraltro, d ello stesso Galasso ed ha, quindi, chie sto di essere autorizzato a chiamare in giudizio quest’ultimo nonché la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per essere garantito in ragione della polizza assicurativa stipulata con la stessa. Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 1.4. [OSCURATO:PERSONA], dal suo canto, ha eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità delle domande proposte nei suoi confronti, chiedendo, a sua volta, di essere autorizzato a chiamare in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in forza della polizza assicurativa stipulata con tale compagnia. 1.5. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.si sono costituite in giudizio resistendo alle domande proposte. 1.6. Il tribunale, espletata l’istruttoria necessaria anche a mezzo di una consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza del 15/6/2016, ha , p er quanto ancora rileva, dichiarato l’inammissibilità delle domande svolte dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Galasso e, in parziale accoglimento della domanda proposta dall’attrice, condannato i convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, al risarcimento del danno nella misura di €. 4.069.059,92,oltre rivalutazione monetaria. 1.7. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che : - il disordine contabile e l’omessa o irregolare tenuta dei registri dellaprocedura, con la conseguente impossibilità di ricostruire i pagamenti effettuati e lagiustificazione causale degli stessi, non potevano andare a beneficio del commissario liquidatoregravato dagli obblighi inadempiuti; - la natura contrattuale della responsabilità gravante sul commissario liquidatore comporta , infatti,una ripartizione dell’onere probatorio secondo la quale la parte istante deve allegare e provare le condotte di inadempimento, il pregiudizio sofferto e il nesso di causalit à , mentre, a normadell’art. 1218 c.c., la colpa si presume , sicché grava sul convenuto l’onere di provare la non imputabilità degli eventi lesivi. 1.8. Il tribunale, quindi, h a accertato , a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio, in quale misura tali inadempienze avevanocagionato un pregiudizio al patrimonio della procedura Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 e alla massa dei suoi creditori,individuando “ rilevanti uscite di somme di pertinenza della procedura del tutto prive di giustificazione” ed evidenziando, “ sulla base delle esaustive ed attente verifiche effettuate dal perito anche presso istituti bancari”, che “la contabilità ed i registri della procedura non erano stati tenuti correttamente ” e che “ erano comunque incompleti al punto tale da generare il disordine contabile addebitabile ai due convenuti”[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.9. Il tribunale, poi, richiamando l ’ allegato contabile redatto dal perito, haindividuato l’ammontare complessivo delle “operazioni bancarie passive prive di giustificazione documentale e non riscontrabili nel registro giornale della procedura”, per la somma complessiva “ per Euro 4.077,650 circa”, di cui €. 2.536.456 a beneficio di [OSCURATO:PERSONA]. 1.10. Il tribunale, dunque, a cc erta ta la responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] per essersi “appropriato” di tali somme e per aver comunque “drenato risorse con prelievi non giustificati”, ha ritenuto la sussistenza di una responsabilità concorrente, per l’intero ammontare dei “prelievi non giustificati”, anche in capo al [OSCURATO:PERSONA]“per aver omesso ogni controllo, per aver violato gli obblighi di custodia e di corretta gestione delle risorse acquisite nell’interesse della massa e per aver personalmente e direttamente emesso assegni e sottoscritto distinte per le operazioni di prelievo non giustificate , ivi comprese quelle relative a somme oggetto di appropriazione indebita dell’[OSCURATO:PERSONA]”, omettendo, peraltro , ogni iniziativa a tutela della procedurapur se nella “ piena consapevole zza delle distrazioni operate dall’[OSCURATO:PERSONA]”. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso tale sentenza. Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 2.2. Hanno resistito la [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 2.3. La corte distrettuale, dopo aver dato atto del deposito di memoria non autorizzata del 8/3/2019, ha, con la sentenza in epigrafe, rigettato l’appello. 2.4. La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che, alla luce degli elementi probatori acquisiti in giudizio, “il Galasso, sin dalla sua nomina, ha avuto un comportamento fattivo e di tutela degliinteressi della [OSCURATO:PERSONA], chiedendo ai due liquidatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (facenti parte del medesimo collegio) conto delle operazioni in entrata ed in uscita, senza ricevere alcuna collaborazione da parte di costoro tanto da dover giungerealle dimissioni, sicchè non si può parlare in alcun modo di co-responsabilità”, ha, per quanto ancora importa, esaminato il quarto motivo di gravame , con cui l ’ appellante aveva lamentato cheil consulente tecnico d ’ ufficio aveva considerato ingiustificati i pagamenti per i quali non aveva trovato “indicazioni di documenti circa la destinazione delle somme” a causa della colpevole inerzia della società attrice, e che l a sentenzaappellata, avendo recepito tale conclusion e , aveva, di conseguenza, violato i principi dell ’ onere della prova previsti dall’art. 2697 c.c.: e l’ha ritenuto infondato. 2.5. La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che: - l’appellante non aveva affrontato in alcun modo alcuni “determinanti passaggi motivazionali” del tribunale, “che ha qualificato il rapporto con la [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione quale mandato e, dunque, ha riconosciuto natura contrattuale alla responsabilità del liquidatore”; - il tribunale, infatti, aveva ricondotto nel “rapporto contrattuale del mandato il vincolo giuridico instaurato tra il liquidatore [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], affermando che se quest’ultima aveva l’onere di Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 allegare e provare le condotte illecite/inadempienti del liquidatore, il danno conseguito ed il nesso di causalità, era onere del liquidatore allegare e dimostrare la non imputabilita al medesimo del dettoinadempimento”; ha, in sostanza, ritenuto, che la [OSCURATO:PERSONA] , come era emerso dai “ corposi e complessi accertamenti” svolti dal perito del tribunale,“ha visto sottrarre dalle casse della procedura (e quindi in danno della massa deicreditori) rilevantissimi importi di denaro rispetto ai quali è stata accertata la carenza di registrazione (quindi i prelievi non erano percepibili) o la carenza di giustificazione (i prelievi eranopercepibili ma non vi era nesso tra gli stessi e le necessità della procedura)”; - l ’ appellante non può , dunque , affermare “che era onere del Galasso cercare e raccogliere la documentazione che giustificasse tali prelievi e sottrazione di denaro”; - il “ disordine contabile ”, infatti, come già rilevato dal tribunale, ha impedito anche allo stesso consulente tecnico d’ufficio “di ricostruire con facilità la situazione economica della società, finanche per l’individuazione dei conti correnti bancari alla stessa riferibili”; - non può, di conseguenza, imputarsi all’attore “il fatto che le banche, dopo il decennio, non hanno più a disposizione la documentazione”; - il criterio logico e matematico utilizzato dal consulente tecnico e recepito dal tribunale è, dunque, del tutto condivisibile, posto che le “operazioni non registrate o prive di giustificazione, comportanti una riduzione delle risorse economichedella procedura (e quindi delle disponibilità finanziarie in favore della massa dei creditori), hanno provocato un danno economico per la [OSCURATO:PERSONA] del quale sono responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ”; - “ il primo, peraltro, è stato anche il beneficiario diretto di una buona parte delle somme sottratte alla procedura”, “mentre il secondo è risultato - quanto meno - complice con comportamenti sia omissivi sia commissivi”. Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 2.6. La corte, quindi, ha esaminato il sesto motivo di gravame, inerente il “disconoscimento” da parte del [OSCURATO:PERSONA] “espresso in modo complessivo per la miriade di documenti utilizzati dal CTU”, ritenendolo parimenti infondato sul rilievo che l’appellante non aveva considerato che: - il tribunale, oltre alla “genericità del disconoscimento”, aveva argomentato evidenziando che, in realtà, i due liquidatori operavano in piena consapevolezza di quanto sia l’uno sia l ’ altro facevano; - in particolare, “il [OSCURATO:PERSONA] ha consapevolmente consentito all’[OSCURATO:PERSONA] di utilizzare la propria firma per effettuare operazioni di sottrazione di denaro a vantaggio proprio, di terzi e comunque in danno della [OSCURATO:PERSONA]”; -“tale consapevolezza e tale comportamento commissivo” ( e cioè “ affermare la veridicità della firma puressendo consapevole della falsificazione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] così provocando la sottrazione didenaro per finalità estranee agli interessi della società rappresentata”) hanno “condivisibilmente” indotto il tribunale “ a ritenere sussistente l’elemento psicologico del dolo e non solo della colpa peraltro grave in capo al [OSCURATO:PERSONA] il quale era a conoscenza degli artifici posti in essere dall’[OSCURATO:PERSONA],rispetto ai quali non solo ha omesso di impedirli, ma ne è stato compartecipe”. 2.7. La corte d’appello, quindi, ha esaminato il settimo motivo di gravame, con il quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva denunciato che il consulente tecnico d’ufficio non aveva verificato il rapporto di causalità tra le imputazioni eil danno lamentato: e l’ha rigettato. 2.8. La corte, sul punto, ha ritenuto che: - in ragione della ricordata distribuzione dell’onere probatorio, era onere dell’appellante “fornire allegazioni e riscontri probatori in ordine alle proprie doglianze”; -il [OSCURATO:PERSONA], del resto, non ha contestato in alcun modo che le somme individuate dal consulente tecnico d’ufficio “sono state sottratte dalle casse della procedura” né, tanto meno, che tali “ prelievi non sono stati registrati o non Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 hanno pezze d’appoggio dalle quali comprendere la riconducibilità d i tali esborsi alle necessità della procedura stessa”; - l ’ appellante, di conseguenza , non può avvalersi del “disordine contabile”, del quale è corresponsabile, per affermare che non vi è prova di tale nesso; - piuttosto, a i sensi dell ’ art.1218 c.c., avrebbe dovuto “allegare e dimostrare” che il danno verificatosi a carico della [OSCURATO:PERSONA] non era a lui imputabile; - “ l ’ imputabilità dei danni economici subiti dalla società … al [OSCURATO:PERSONA] (unitamente all’[OSCURATO:PERSONA]) è”, invece, “provata in maniera scientifica, anche alla luce dellestesse affermazioni dell’appellante che era pienamente consapevole dell’operato dell’[OSCURATO:PERSONA] …”; -“l’ aver cosi concorso - al pari dell ’ [OSCURATO:PERSONA] - alla produzione del danno giustifica”, pertanto, “ la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento in favore della [OSCURATO:PERSONA] in misura pari all’[OSCURATO:PERSONA]”; -“il fatto dannoso resta unico anche se è derivato da più azioni oomissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illecitidistinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione dell’intero danno”; - n el caso in esame, infatti, “ la pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) integrano un unico fatto dannoso…”. 2.9. La corte, infine, ha ritenuto che: -“tutti i documenti … prodotti dal [OSCURATO:PERSONA] con la … memoria non autorizzata sono inammissibili perché tardivamente prodotti (oltre che irrilevanti …), non avendo il [OSCURATO:PERSONA] fornito alcuna prova circa i presupposti per una sua rimessione in termini”; - “ d ’ altro canto, durante le operazioni peritali egli ha partecipato in contraddittorio e non risulta in alcun modo che si fosse attivato - anche presso le banche -e di non aver potuto avere accesso a detti documenti”; - l ’ a ppellante, pertanto, “ non ha affatto provato … la impossibilità di muovere tali iniziative prima o durante il Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 procedimento di primo grado dal quale è scaturita la sentenza gravata”. 3.1. [OSCURATO:PERSONA], c on ricorso notifica to il 17/5/2019, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione del la sentenza della corte d’appello, documentandone la notificazione in data 21/3/2019. 3.2. Hanno resistito, con distinti controricorsi,la [OSCURATO:PERSONA] soc.coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 3.3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata. 3.4. Il ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] soc.coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno depositato memorieillustrative. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Le deduzioni contenute nella memoria depositata dal ricorrente, che non siano volte a chiarire e illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente (e cioè in maniera completa, compiuta e definitiva) enunciati nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, sono inammissibili. 4.2. La memoria depositata a norma dell’art. 378 c.p.c., infatti, al pari di quella prevista dall’art. 380-bis, comma 1°, c.p.c., non può, infatti, integrare i motivi del ricorso per cassazione, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione (cfr. Cass. n. 26670 del 2014; Cass. n. 26362 del 2016; Cass. n. 8949 del 2023). 4.3. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 199 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l ’ azione di responsabilità , ivi disciplinata, era stata validamente proposta nei suoi confronti, omettendo, tuttavia, di considerare che: -l’art. 199l.fall. riserva la legittimazione a proporre l’azione di responsabilità nei Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 confronti del commissario revocato esclusivamente al “nuovo” liquidatore; -la norma, nel circoscrivere e limitare il novero dei soggetti che possono farsi promotori di tale iniziativa giudiziale, impone, in tal modo, che eventuali violazioni dei doveri d’ufficio gravanti sui commissari liquidatori possano essere fatte valere, tramite esperimento dell’azione di responsabilità, esclusivamente da un soggetto che, in quanto “nuovo”, è certamente estraneo alle condotte contestate; - nel caso in esame, invece, l’azione è stata promossa da [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, non dal nuovo liquidatore, come richiesto dall’art. 199 l.fall., ma da un soggetto che, al pari dei due commissari revocati, aveva rivestito, nel periodo oggetto di contestazione, la carica di componente del collegio dei liquidatori; -i l Galasso, infatti, dopo la revoca degli altri due commissari, è stato confermato quale unico commissario liquidatore, proseguendo, in tale veste, le relative funzioni, che ha, dunque, svolto, senza soluzione di continuità, sin dalla sua nomina in data 7/3/2005, ed è, pertanto, privodella qualifica di “nuovo” liquidatore che la norma pretende; -il Ministero non poteva, dunque, autorizzare il Galasso a proporre l’azione di responsabilità nei confronti dei commissari liquidatori revocati, con la conseguenza che il decreto autorizzativo èpalesemente illegittimo per violazione di legge; -il tribunale, pertanto, avvedutosi della sua illegittimità , avrebbe dovuto, al pari della corte d’appello, disapplicarlo e, per l’effetto, dichiarare l’azione improcedibile per carenza di legittimazione attiva dell’attore. 4.4. Il motivo è inammissibile. La sentenza impugnata, infatti, non tratta in alcun modo la questione della “novità” (o meno) della carica di commissario liquidatore ricoperta da [OSCURATO:PERSONA] a fini della legittimazione dello stesso alla proposizione dell’azione di responsabilità prevista dall ’ art. 199 l.fall. nei confronti dei convenuti quali commissari liquidatori già Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 componenti insieme al primo del collegio dei liquidatori e poi cessati dalla carica in conseguenza della revoca disposta dall’autoritàamministrativa. 4.5. Il ricorrente, dal suo canto, pur a fronte di tale lacuna, non ha adempiuto all’onere, che grava sullo stesso a pena d’inammissibilità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione non trattata innanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di specificità dei motivi del ricorso in cassazione, di indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto onde dar modo a questa Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione. 4.6. Imotivi del ricorso per cassazione possono, infatti, investire solo le questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendumdel giudizio di secondo grado, non potendo, per contro, riguardare nuove questioni di diritto (anche se rilevabili d’ufficio) se le stesse, come quella esposta, postulano accertamenti in fatto (come l’effettiva novità, o meno, della carica di commissario liquidatore ricoperta dal Galasso) non compiuti dal giudice del merito e, come tali, esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità (Cass. n. 18018 del 2024; Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 16742 del 2005; Cass. n. 22154 del 2004; Cass. n. 2967 del 2001). 4.7. L’art. 199, comma 2°, l.fall., del resto, lì dove ha previsto (al pari dell’art. 38, comma 2°, l.fall.) che l’azione di responsabilità nei confronti del commissario liquidatore (o, rispettivamente, del curatore) è proposta dal “ nuovo ” commissario liquidatore (o dal nuovo curatore), ha inteso, in realtà, semplicemente stabilire che la proposizione di tale azione è assoggettata, nel corso della procedura concorsuale, all’(espressa) condizione che il commissario liquidatore (o il curatore) contro cui dev’essere promossa (perché, in ipotesi, Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 responsabili per i danni arrecati alla massa), sia(no) cessati dall’incarico ( come nel caso , ivi espressamente previsto , della revoca ma, evidentemente, per qualsiasi altra ragione, come la rinuncia: Cass. n. 18438 del 2011). 4.8. Lo scopo della norma, in effetti, non è (come pretende il ricorrente) quello di consentire la proposizione dell’azione soltanto ad un soggetto che (quale nuovo commissario o nuovo curatore) sia senz’altro estraneo ai fatti contestati (co sa , del resto, che , nella sua effettività, può accertarsi solo ex post, e cioèall’esito di un giudizio): ma è, più precisamente, quello di consentire la proposizione di tale azione (almeno quando, come nel caso in esame,è proposta nel corso della procedura concorsuale ) soltanto se il commissario (o i l curatore), contro il quale èstata proposta, sia, in quel momento, già cessato dall’incarico, attribuendo (solo di conseguenza) la relativa legittimazione (non ad un curatore speciale nominato a norma dell’art. 78 c.p.c., come altrimenti sarebbe inevitabilmente accaduto, con le difficoltà gestorie, pressoché insormontabili,che la norma, per la permanenza in carica del liquidatore o del curatore pur se convenuto in giudizio, ha inteso radicalmente prevenire: tanto più a fronte della proposizione di un’azione, come quella di responsabilità, che presuppone la violazione dei doveri inerenti alla carica e la causazione di un pregiudizio ai danni del patrimonio acquisito alla massa e che può essere proposta solo con l’autorizzazione del giudice delegato o del comitato dei creditori ovvero, rispettivamente, dell’autorità amministrativa di vigilanza, ma), appunto, ad un “nuovo” liquidatore(o ad un nuovo curatore) che sia stato, per l’effetto, nominato in sostituzione di quello o di quelli cessati dalla carica. 4.9. Se così stanno le cose, deve, allora, senz ’ altro ammettersi che la legittimazione ad agire in giudizio a norma Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 dell’art. 199, comma 2°,l.fall. (o dell’art. 38, comma 2°, l.fall.) spetti a nche a chi, come [OSCURATO:PERSONA], pur essendo stato componente del collegio dei liquidatori (o, se del caso, dei curatori) insieme ai commissari convenuti, abbia, in seguito, dopo la revoca di questi ultimie per effetto di un nuovo decreto di nomina (del 9/7/2009: cfr. il controricorso di Galasso, p. 3-4 e 16, dove evidenzia come tale decreto era stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] innanzi al tribunale amministrativo regionale, che ne ha dichiarato la legittimità “sotto tutti i profili”), proseguit o l’incaricoquale unico (e, dunque , sotto questo profilo, “ nuovo ”) commissario liquidatore. 4.10. Il decreto che ha autorizzato [OSCURATO:PERSONA] all a proposizione dell’azione di responsabilita nei confronti dei commissari liquidatori cessati dall’incarico non risulta , dunque, inficiato, ai fini della sua disapplicazione da parte del giudice ordinario investito della relativa controversia, dal vizio di legittimità dedotto dal ricorrente, tanto più che “al giudice dell’azione di responsabilità non è consentito sindacare il merito delle ragioni che hanno indotto la competente autorità di vigilanza a rilasciare detta autorizzazione”, dovendo, piuttosto, limitarsi “a verificare che l’autorizzazione vi sia, trattandosi di un elemento indispensabile ad integrare la legittimazione del commissario straordinario (o dei commissari liquidatori) della società attrice”, mentre “l’eventuale esercizio del potere-dovere di disapplicare l’atto amministrativo illegittimo sarebbe giustificato solo qualora questo si presentasse affatto privo di motivazione, dovendo anche l’autorizzazione sottostare al generale principio che richiede la motivazione come elemento di legittimità dell’atto amministrativo”, ma “non può spingersi a valutare se quella motivazione sia congrua, sufficiente, logica, non contraddittoria, e tanto meno se siano condivisibili le Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 valutazioni di opportunità poste a fondamento di essa” (Cass. n. 13765 del 2007, in motiv.). 4.11. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 2697 e 1223 c.c., in relazione all ’ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appelloha condannato i convenuti al risarcimento dei danni arrecati alla procedura, per la somma complessiva di €. 4.069.059,92, in corrispondenza de ll ’ “ ammontare complessivo delle operazioni bancarie passive per le quali ”, come ha dichiarato il consulente tecnico d’ufficio, “non è stato possibile rintracciare giustificazione documentale, e che non trovano riscontro nel registro giornale della procedura”, omettendo, tuttavia, di considerare: (a) innanzitutto, che: -tali operazioni, per il solo fatto di non essere state annotate nei registri contabili della [OSCURATO:PERSONA], non hanno per ciò solo arrecato un danno alla procedura suscettibile di ristoro; - in materia di responsabilità contrattuale, pur gravando suldebitore l’onere di provare l’adempimento, il creditore ha, in ef f e tti, l’onere di provare l ’ esatto ammontare del danno subito per effetto dell’inadempimento altrui; - di conseguenza, una volta appurato che i liquidatori non avevano correttamente tenuto i registri contabili della procedura (inadempimento), spettava pur sempre al danneggiato (la [OSCURATO:PERSONA]) l’onere di provare in concreto l’entità del danno subito per effetto di tale inadempimento, dimostrando, in particolare,quali, tra le uscite non annotate, pote vano essere effettivamente considerate “ in danno della procedura”; -solo queste ultime, infatti, avrebbero dovuto confluire nel quantumrisarcitorio, e non anche le somme relative alle operazioni bancarie che, sebbene non annotate, erano state pur sempre effettuate nell’interesse della procedura; (b) in secondo luogo, che l’equiparazione tra i “movimenti contabili non annotati nei registri contabili della Procedura” e le Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 “operazioni contabili effettuate in danno della Procedura”, viola il principio per cui il risarcimento del danno da inadempimento deve comprendere esclusivamente i danni che siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento stesso; - solo le “somme indebitamente trattenute e/o distratte”, infatti, integrano un danno risarcibile; - le “ operazioni contabili non annotate” non potevano , invece, confluire nella condanna risarcitoria, come nel caso dei pagamenti che, seppur non annotati nei registri, hannocostituito pur sempre l’adempimento di obbligazioni gravanti sulla procedura. 4.12. Il motivo è infondato. Questa Corte, invero, ha già avuto modo di affermare che: -l’azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato , prevista dall ’ art. 199 , comma 2°,l.fall., al pari di quella, prevista dall’art. 38 , comma 2°,l.fall., contro il curatore revocato, ha natura contrattuale, in considerazionedella natura del rapporto (equiparabile lato sensu al mandato) e del suo ricollegarsi alla violazione degli obblighi posti dalla legge a carico dell ’ organo concorsuale (Cass. n. 10093 del 2020, in motiv.; Cass. n. 25687del 2018, in motiv.; conf. Cass. n. 16589 del 2019 , in motiv. ; in passato , Cass. n. 8716del 1996; Cass. n. 1507 del 2000) ; - tale o rientamento trae, invero,dichiaratamente conferma dall’ insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte per cui “la responsabilità nella quale incorre il debitore che non esegue esattamente la prestazionedovuta (art. 1218 c.c.) può dirsi contrattuale non soltanto nel caso in cui l ’ obbligo di prestazione derivi propriamente da un contratto, nell ’ accezione che ne dà il successivo art. 1321 c.c., ma anche in ogni altra ipotesi in cui essa dipenda dall’inesatto adempimento di un ’ obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte”, potendo “discendere anche dalla violazione di obblighi nascenti da situazioni(non già di contratto, bensì) di semplice "contatto sociale", ogni qual Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 volta l’ordinamento imponga ad un soggetto di tenere, in tali situazioni, un determinato comportamento»; -la responsabilità contrattuale, infatti, “ presuppone l ’ inadempimento di uno specifico obbligo giuridico già preesistente e volontariamente assunto nei confronti di un determinato soggetto (o di una determinata cerchia di soggetti)” (Cass. SUn. 14712 del 2007; conf. Cass. SUn. 12477 del 2018 ) . 4.13. Trovano, di conseguenza, applicazione i principi che regolano la distribuzione dell’onere della prova in materia di responsabilità contrattuale, in forza dei quali, com ’ è noto , il creditore che agisca peril risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte del suo diritto, vale a dire il comportamento illecito del convenuto e il dannoche ne è stato la conseguenza, potendosi, per il resto, limitare alla mera allegazione del fatto che il debitore con il suo comportamento non abbia integralmente e tempestivamente adempiuto a lla sua obbligazione, mentre spettaal debitore l’onere di provare che il fatto dannoso, così dimostrato, non è a lui imputabile perché determinato da causa non evitabile con la diligenza dovuta. 4.14. Questa Corte, in particolare, propriomuovendo dalla natura contrattuale della responsabilit à dell ’ amministratore sociale, ha precisato che, una volta provata la disponibilità di determinati beni in capo alla società, quest’ultima, ove agiscain giudizio nei confronti dell’amministratore peril risarcimento del dannoconseguente al loro mancato rinvenimento, è tenuta solo a dedurre l ’ inadempimento del l ’ amministratore , e cioè la distrazione di tali beni dall’attivo, restando poi a carico del convenuto l’onere di dimostrare l ’ utilizzazione d i quei beni in funzione dell’attività sociale(cfr. Cass. n. 16952 del 2016; Cass.n. 12567 del 2021). 4.15. Ne consegue che, a fronte di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite dall’attivo della procedura Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 concorsuale, l’organo gestorio di quest’ultima, nell’agire per il risarcimento del danno nei confronti del commissario liquidatore (o del curatore) precedentemente in carica, può senz’altro limitarsi ad allegare l’inadempimento di quest’ultimo, consistente nella distrazione di tali risorse, spettando, per contro, al convenuto l’onere di provare i l suo adempimento, consistente nell’impiego di tali attività patrimoniali per la gestione della procedura, come il pagamento dei debiti dalla stessa contratti. 4.16. La corted’appello s i è senz ’ altro attenuta ai principi esposti: lì dove, in sostanza, ha ritenuto che: - l a natura contrattuale del “vincolo giuridico … tra il liquidatore [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]” comportava che “ quest ’ ultima ”, a fronte dei “rilevantissimi importi di denaro, rispetto ai quali (era)stata accertata la carenza di registrazione (quindi i prelievi non erano percepibili) o la carenza di giustificazione (i prelievi erano percepibili ma non vi era nesso tra gli stessi e le necessità della procedura)”,aveva, quale attrice, soltanto “ l ’ onere di allegare e provare le condotte illecite/inadempienti del liquidatore, il danno conseguito ed il nesso di causalità”; - spettava, invece , al liquidatore convenuto l ’ onere di “ allegare e dimostrare la non imputabilita’ al medesimo del detto inadempimento ”, fornendo “la documentazione che giustificasse tali prelievi e sottrazione di denaro”; -le “operazioni non registrate o prive di giustificazione” hanno comportato“una riduzione delle risorse economiche della procedura (e quindi delle disponibilità finanziarie in favore della massa dei creditori)”ed hanno, di conseguenza, “ provocato un danno economico per la [OSCURATO:PERSONA]”;- l ’ appellante, che non ha contestato né che le somme individuate dal consulente tecnico d’ufficio “sono state sottratte dalle casse della procedura” né, tanto meno, che tali “prelievi non sono stati registrati o non hanno pezze d’appoggio dalle quali comprendere Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 la riconducibilità di tali esborsi alle necessità della procedura stessa”, è, di conseguenza, tenuto al risarcimento del pregiudizio così accertato; - il Vig n ani , del resto , “ pienamente consapevole dell’operato dell’[OSCURATO:PERSONA]”, che “ è stato … il beneficiario diretto di una buona parte delle somme sottratte alla procedura”, “è risultato quanto meno complice” di quest’ultimo, avendo “concorso”, “ con comportamenti sia omissivi sia commissivi”, “alla produzione del danno”, e dev ’ essere, pertanto, condannato “al risarcimento in favore della [OSCURATO:PERSONA] in misura pari all’[OSCURATO:PERSONA]”. 4.17. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli art. 210 e 214 c.p.c. nonche degli art. 62 e 194 c.p.c., in relazione all ’ art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata: (a) nella parte in cui la corte d’appello, pur a fronte dell’accoglimento da parte del tribunale dell’istanza di esibizione proposta dal convenuto ai sensi dell’art. 210 c.p.c., ha illegittimamente consentito che l ’ ordine impartito al consulente tecnico d’ufficio di “ procurarsi autonomamente la documentazione b ancaria ” oggetto d ella predetta istanza , rimanesse di fatto inevaso, ed ha, di conseguenza, impedito al convenuto di dimostrare , attraverso la suddetta documentazione, che le partite non annotate nei registri contabili della procedura riguardassero in tutto o in parte pagamenti pienamente riferibili alla stessa: - il consulente tecnico d’ufficio, infatti, ha fondato la propria ricostruzione dei “prelievi ingiustificati” esclusivamente sulla base di un mero confronto tra gli estratti conto forniti dalle b anche e le movimentazioni annotate sui registri contabili della procedura “senza in alcun modo premurarsi di ottenere” dalle stesse banche “i documenti (in particolare: richieste di emissione di assegni circolari,dispositivi di bonifico e assegni bancari ) ”; - da tali documenti, invece, “ si sarebbe potuta agevolmente Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 desumere:(i) la totale estraneità del dott. [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle contestate condotte distrattive (posto che sulla più gran parte dei citati "documenti" era stata abusivamente apposta la firma del dott. [OSCURATO:PERSONA]), circostanza che avrebbe verosimilmente escluso la sussistenza del dolo in capo al [OSCURATO:PERSONA]; (ii) che numerose operazioni contabili in uscita, sebbene non annotate nei registri contabili della [OSCURATO:PERSONA], erano in realtà pienamente "giustificate", poiché effettuate nell ’ interesse della Procedura (riguardando, ad esempio, il pagamento di compensi spettanti aprofessionisti che avevano prestato la propria attività in favore della [OSCURATO:PERSONA])”; -la mancata acquisizione di tali documenti ha, dunque,illegittimamente impedito al [OSCURATO:PERSONA] non solo di disconoscere in corso di causa la firma ivi apposta a norma dell’art. 214 c.p.c. ma anche di promuovere querela di falso in via incidentale nei confronti di talidocumenti ; (b) nella parte in cui la corte d’appello ha illegittimamente negato efficacia al disconoscimento delle proprie firme, effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] inrelazione alla suddetta documentazione bancaria, in quanto ritenuto eccessivamente “ vago e generico ” , senza, tuttavia, considerare che tale asserita genericità, intesa come omesso riferimento a documenti specifici , era dipe sa proprio dalla mancata acquisizione della documentazione da parte del consulente tecnico d’ufficio così autorizzato dal g iudice istruttore. 4.18. Il motivo è infondato.Il consulente tecnico d ’ ufficio, nei limiti delle indagini che gli sono affidate e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può, infatti,acquisire, su incarico del giudice,i documenti ( necessari al fine di dare risposta ai quesiti) per i quali le parti avevano presentato tempestiva istanza istruttoria richiedendo l’ordine di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c., pur se diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 parti provare, senza che tale attività incorra nella sanzione danullità relativa di cui all ’ art. 157 c.p.c. (Cass. n. 3947 del 2025). 4.19. Le Sezioni Unite di questa Corte, del resto, dopo aver affermato che, in linea di principio, il consulente tecnico nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti (non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico), tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio (Cass. SU n. 3086 del 2022; conf., Cass. n. 25604 del 2022; Cass. n. 32935 del 2022), hanno, tuttavia, precisato che, in materia di esame contabile, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini a lui demandate e “previo consenso” delle parti, può acquisire, ai sensi dell’art. 198 c.p.c., anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti (come quelli che il convenuto ha preteso che il consulente accertasse attraverso l’invocata documentazione bancaria) a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e (come nel caso in esame) delle eccezioni, vale a dire l’adempimento degli obblighi inerenti alla caricadi commissario liquidatore, a partire da quello di diligente conservazione dell’integrità dell’attivo della procedura(conf. Cass. n. 34600 del 2022). 4.20. La mancata acquisizione di tali documenti, pur potendosi (in ipotesi) risolvere nella violazione da parte del Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 tecnico delle norme (come l ’ art. 198 c.p.c.) che regolano il procedimento di formazione della consulenza tecnica , in cui l’ordine di esibizione è confluito, integra, però, un vizio di nullità dicarattere senz’altro relativo ed è , come tale, as soggetta ta al la disciplina prevista dall’art. 157, comma 2°, c.p.c., con la conseguenza cheil difetto in questione deve ritenersi sanato se non è fatto valere, da chi ne abbia l’interesse, nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione delconsulente. 4.21. Le censure relative al procedimento di formazione della consulenza tecnica d’ufficiosono, infatti, nullità relative e, dunque, sottoposte al regime di preclusione di cui all ’ art. 157 , comma 2°, c.p.c. , che impone alla parte , nel cui interesse è stabilito il requisito mancante (e cioè, nel caso in esame, il convenuto),di opporre la conseguente nullità entro il termine di decadenza costituito dalla prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia dellostesso ( Cass. SU n. 3086 del 2022, in motiv., dove è stata espressa la “ferma convinzione … che occorra confermare … l’orientamento tradizionalmente invalso nella giurisprudenza in materia di questa Corte secondo cui i vizi che infirmano l’operato del CTU sono fonte di nullità relativa e rifluiscono tutti invariabilmente sotto il dettato dell’art. 157, comma 2, cod. proc. civ.”, evidenziando che, in forza di tale principio, “le nullità che inficiano il risultato consulenziale restano sanate se non eccepite dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva all’atto viziato o alla notizia di esso”, trovando la propria“giustificazione nella tutela del diritto di difesa, della cui violazione non avrebbe potutodolersi se non il titolare di esso, tenuto perciò ad azionarsiprontamente se non avesse voluto vedere prodotti in suo danno gli effetti sananti della mancata contestazione”), ferma restando, naturalmente, la facoltà della parte di svolgere contestazioni al contenuto della consulenza, le quali, configurandosi come argomentazioni Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché si riferiscano all’attendibilità e alla valutazione delle risultanze della consulenza(Cass. SU n. 5624 del 2022). 4.22. Nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato, in ricorso,(né , tantomeno , fornito elementi utili a dimostrare) di avere eccepito , nei termini di decadenza esposti, l ’ invocata nullità (come, del resto, aveva già rilevato il tribunale: v. il controricorso della Procedura, p. 8; né come può considerarsi il generico rilievo trascritto a p. 7-8 della memoria del ricorrente, che non riguarda la mancata acquisizione della documentazione bancaria oggetto dell’istanza di esibizione): né, del resto, ha dimostrato, a fronte del silenzio sul punto della sentenza impugnata, di aver dedotto tale vizio con l’atto d’appello, con l’inevitabile conseguenza che la nullità della relazione tecnica, ove mai esistente quale nullità assoluta, risulta definitivamente sanata (anche) in ragione della mancata impugnazione, sotto il profilo in esame, della sentenza del tribunale (art. 161, comma 1°, c.p.c.). 4.23. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità dei nuovi documenti che l’appellante aveva prodotto per la prima volta nel giudizio di secondo grado, ossia gli “ assegni bancari ”, le “ richieste di emissione assegni circolari” e gli “ordini di bonifico” che il consulente tecnico d’ufficio aveva colpevolmente omesso di procurarsi nel corso del giudizio di primo grado, senza, tuttavia, considerare che: - l ’ appellante ave va dimostrato per tabulas di non averli potuti produrre in primo grado per causa a lui non imputabile; - il commissario liquidatore, infatti, solo in data Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 1/6/2018, lo aveva autorizzato ad ottenere dalle banche l’invocata documentazione; -l’appellante, quindi, in forza di tale autorizzazione, ha nuovamente rivolto alle banche le richieste di accesso ai documenti precedentemente rimaste inevase ed ha potuto, quindi, ottenere (in copia) una cospicua parte della documentazione richiesta, accertando, all’esito, “con assoluto grado di certezza” che, “su una rilevante parte degli stessi (richieste emissione assegni circolari/ordini di bonifico/assegni bancari), quella che teoricamente avrebbe dovuto essere la sua firma era stata, in realtà, apposta abusivamente da terzi” e che “numerose operazioni in uscita, sebbene non annotate nei registri contabili della [OSCURATO:PERSONA], erano in realtà pienamente "giustificate", poiché effettuate nell’interesse della Procedura”; -il rifiuto della corte d’appello di acquisire agli atti la decisiva documentazione finalmente ottenuta dall’appellante appare, dunque, completamente ingiustificata ed integra, pertanto, una palese violazione della norma prevista dall’art.345 c.p.c. 4.24. Il motivo è infondato. La corte d’appello, infatti, ha ritenuto che: - “ tutti i documenti … prodotti dal [OSCURATO:PERSONA] con la … memoria non autorizzata sono inammissibili perché tardivamente prodotti (oltre che irrilevanti …), non avendo il [OSCURATO:PERSONA] fornito alcuna prova circa i presupposti per una sua rimessione in termini”; - “ d ’ altro canto, durante le operazioni peritali egli ha partecipato in contraddittorio e non risulta in alcun modo che si fosse attivato -anche presso le banche - e di non aver potuto avereaccesso a detti documenti”; - l ’ appellante, pertanto, “non ha affatto provato … la impossibilità di muovere tali iniziative prima o durante il procedimento di primo grado dal quale è scaturita la sentenza gravata”. 4.25. Tale statuizione, insindacabile per ciò che riguarda gli accertamenti in fatto sui quali risulta fondata (compresa Ric. 2019, n. 16236–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 l’affermata irrilevanza, di per sé già idonea al rigetto della censura, dei documenti prodotti), è, sul piano giuridico, senz’altro corretta. 4.26. La rimessionein termini per l ’ introduzione di mezzi istruttori (come i documenti), invero, presupponela sussistenza di presupposti che la corte d’appello ha, in fatto, escluso, e cioè, da un lato, un errore ascrivibile ad un fattore impeditivo, avente carattere assoluto (e non di mera difficoltà: come, in effetti, è poi emerso)e contrassegnato da un rapporto di causalità diretta e incolpevole rispetto alla decadenza maturata, estraneo alla volontà della parte nei cui confronti quella si sia verificata e, dall’altro, l ’ immediat ezza della reazione, entro un “termineragionevolmente contenuto”, dal momento in cui la parte acquisisce la conoscenza e la disponibilità di elementi probatori prima sconosciuti e inaccessibili, nonché la non imputabilità alla parte stessa (Cass.n. 14348 del 2025). Il ricorso, per l’infondatezza e/o l’inammissibilità dei suoi motivi, dev’essere, in definitiva, rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio, che liquida: -per la [OSCURATO:PERSONA] soc.coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa e per [OSCURATO:PERSONA], nella somma di €. 9.200,00 a favore di ciascuno