CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 48781/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori presenti: avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Torino, per le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale, associandosi alle conclusioni del Proc. Gen., ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile o in subordine di rigettare il ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Torino, per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 novembre 2022, la Corte di appello di Torino ha riformato la sentenza pronunciata il 22 dicembre 2017 dal Tribunale di Torino, appellata dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Torino e dalle parti civili ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era stata assolta, per non aver commesso il fatto, dalle imputazioni a lei ascritte. La Corte di appello ha ritenuto la [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei seguenti reati: - capo a), artt. 61 n. 2, 110, 624 bis, 625 n. 2 cod. pen. per avere in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altre persone non identificate, al fine di commettere il reato di cui al capo b), forzato l'avvolgibile della finestra della cucina dell'appartamento sito in Moncalieri strada Stupinigí n. 41 impossessandosi, tra l'altro, della borsa di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] contenente le chiavi dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] sita in Torino, via Giolitti n. 45; - capo b) artt. 61 n. 1, n. 5 e n. 7, 110, 624 bis, 625, n. 5, cod. pen., per avere asportato dall'appartamento della Garis oggetti in oro e monili per un valore di 7-8 milioni di euro agendo in concorso con le persone sopra indicate, le quali, dopo essere entrate in possesso delle chiavi dell'abitazione della persona offesa, le avevano consegnate a Zefì che, approfittando della assenza della proprietaria, si era introdotto in casa asportando quei beni dalla cassaforte e da un mobiletto adiacente. Secondo l'ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA], titolare insieme alla figlia [OSCURATO:PERSONA], di un negozio di abbigliamento denominato Samsara sito a Torino in via Giolitti - a circa 50 metri di distanza dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (cliente abituale del negozio) - aveva appreso che [OSCURATO:PERSONA] (collaboratrice domestica della Garis) stava per partire per la Puglia e, col pretesto di consegnarle un abito, l'aveva accompagnata alla macchina, accertandone così le caratteristiche. In questo modo, aveva consentito a [OSCURATO:PERSONA] (convivente della figlia) di individuare l'abitazione della Blandolino, di introdurvisi (approfittando della assenza della donna) e di rubare le chiavi della abitazione di [OSCURATO:PERSONA] grazie alle quali [OSCURATO:PERSONA], insieme ad un complice, era entrato nell'appartamento della Garis tra il 19 e il 20 settembre 2015 e, senza bisogno di rovistare, ma avvalendosi delle indicazioni ricevute dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Lanza che erano state in quella casa più volte, si era impossessato dei preziosi custoditi in questa seconda abitazione (in specie nella cassaforte e in un mobile adiacente alla porta della camera da letto). Risulta dalla lettura della sentenza, che la cassaforte fu aperta senza essere forzata e che le chiavi della stessa erano custodite in un luogo che [OSCURATO:PERSONA] poteva aver scoperto perché, in un pomeriggio nel quale la Garis aveva provato insieme a lei l'abito che avrebbe indossato per il matrimonio del figlio, la padrona di casa aveva aperto la cassaforte per scegliere i gioielli da mettere. 2. Per miglior comprensione della vicenda è opportuno riferire: che la [OSCURATO:PERSONA] fu citata a giudizio insieme ai coimputati; che la posizione di [OSCURATO:PERSONA] è stata definita con applicazione di una pena ex art. 444 cod. proc. pen.; che, oltre alla [OSCURATO:PERSONA], anche [OSCURATO:PERSONA] e Denic lovanovic hanno chiesto il giudizio abbreviato; che la posizione della [OSCURATO:PERSONA] è stata separata da quella degli altri in ragione di un impedimento del suo difensore, ma, prima della separazione, era stata disposta integrazione istruttoria ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen.; che, grazie alle indicazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] in una memoria difensiva depositata in udienza, erano state recuperate una collana e una statua sottratte nell'abitazione ed anche un rubino già appartenente a uno degli anelli rubati. All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale ha ritenuto non esservi prova certa che la [OSCURATO:PERSONA] avesse deliberatamente consentito ai coimputati di individuare l'abitazione della Blandolino per entrarvi e prelevare le chiavi di casa della Garis. Era la Lanza, infatti, non la [OSCURATO:PERSONA], ad essere in particolare confidenza con la Garis e a conoscere l'ubicazione della cassaforte e, d'altra parte, i coimputati erano in grado di acquisire informazioni sull'auto della Blandolino e sull'ubicazione della sua abitazione anche senza l'apporto informativo della [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il Tribunale, la circostanza che nell'esercizio commerciale gestito dalla [OSCURATO:PERSONA] siano stati trovati un cinturino di orologio e un braccialetto "tennis" riconosciuti come propri dalla Garis non sarebbe sufficiente all'affermazione della responsabilità. Non si tratterebbe, infatti, di un riconoscimento certo perché il cinturino e il braccialetto non presentavano caratteristiche tali da renderne inequivoca la provenienza e perché si tratta di oggetti comuni. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, infatti: quanto al braccialetto, che era uguale a uno di quelli che le era stato trafugato, ma aveva la chiusura rotta; quanto al cinturino di orologio, che era in pelle di struzzo e uguale al cinturino di uno degli orologi che le erano stati sottratti. La Corte di appello non ha condiviso tali valutazioni, ha disposto rinnovazione istruttoria procedendo a nuovo esame di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ha ritenuto provata la penale responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per aver consapevolmente contribuito con la propria condotta alla consumazione dei furti per cui si procede. Secondo la Corte territoriale (pagg. 16 e 17 della motivazione), la [OSCURATO:PERSONA] rese un contributo fondamentale alla consumazione del primo dei due furti. [OSCURATO:PERSONA], infatti si rese disponibile per fare da consulente alla Blandolino sull'abito che la stessa avrebbe dovuto indossare per un matrimonio; così facendo la attirò nel proprio negozio e, nel riconsegnarle l'abito, le chiese quale fosse il modello e il colore della sua macchina e se la fece indicare; consentì quindi a [OSCURATO:PERSONA], in quel momento presente nel negozio, di osservare quell'auto così da portarsi presso l'abitazione della donna e, verificatane l'assenza, impossessarsi delle chiavi dell'appartamento della Garis. Secondo la Corte territoriale, la [OSCURATO:PERSONA] fornì ai propri complici un ulteriore contributo perché, nel medesimo contesto temporale, chiese alla Garis se in quei giorni sarebbe stata presente a Torino. Nella sentenza impugnata si osserva, inoltre, che, al pari della figlia, l'imputata si era recata più volte nell'appartamento della Garis ed era in grado di descrivere la borsa che la Blandolino usava quando andava a lavorare (nella quale erano custodite le chiavi che consentivano l'accesso all'appartamento della Garis); borsa che fu prelevata nella cucina dell'abitazione della domestica. Secondo la Corte di appello, l'insieme di tali circostanze - cui deve aggiungersi che nel negozio furono rinvenuti un braccialetto "tennis" e un cinturino per orologio in pelle di struzzo che la persona offesa ha riconosciuto come propri - consente di pervenire all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata al di là di ogni ragionevole dubbio. A questo proposito, la Corte territoriale osserva che il riconoscimento dì questi oggetti da parte della Garis è avvenuto sulla base di alcune caratteristiche individualizzanti e che la presenza di una parte della refurtiva nel negozio può avere quale unica spiegazione il concorso della Rizzo nell'illecita attività realizzata dai coimputati. La sentenza impugnata sottolinea a tal fine (pag. 19) che, per concorrere nel reato, non è necessario aver recato un contributo indispensabile alla attività illecita altrui, ma è sufficiente averla agevolata in modo tale che, senza quel contributo, la commissione del reato sarebbe stata più difficile e sostiene che proprio questo avvenne nel caso di specie. Osserva inoltre che, con la propria condotta agevolatrice, la [OSCURATO:PERSONA] incentivò il proposito criminoso della figlia e di [OSCURATO:PERSONA], convivente di lei. Avendo ritenuto la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per i due reati uniti dal vincolo della continuazione e avendo valutato più grave il furto di cui al capo b), la Corte di appello ha condannato [OSCURATO:PERSONA], previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed C 500,00 di multa e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili da liquidarsi in separato giudizio. 3. Contro la sentenza della Corte di appello, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore. Il ricorso si articola in più motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 3.1. Col primo motivo, la ricorrente deduce vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo a). Osserva in proposito, riportando stralci del verbale di udienza, che la [OSCURATO:PERSONA] non ha detto cli aver informato la [OSCURATO:PERSONA] di avere disponibilità delle chiavi della abitazione della Garis, ma ha sostenuto solo che l'imputata poteva immaginare che fosse così desumendolo dal fatto che la domestica andava in quella casa anche se la padrona era nella residenza estiva di Vinovo. La difesa osserva inoltre, riportando la trascrizione delle dichiarazioni rese in udienza dalla Blandolino: che il 16 settembre 2015, dopo averle consegnato l'abito che la donna avrebbe dovuto indossare in occasione di un matrimonio, la [OSCURATO:PERSONA] chiese alla Blandolino come sarebbe andata a casa; lei rispose che era venuta a prenderla il marito indicando la macchina e la donna commentò «che bella macchina». A specifica domanda, la teste ha affermato che la [OSCURATO:PERSONA] non fece domande per avere dettagli sulle caratteristiche dell'autovettura. [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato, inoltre, che questa conversazione avvenne sul marciapiede di fronte al negozio; che normalmente il marito la passava a prendere con la macchina al termine del lavoro e quel giorno parcheggiò vicino al negozio,, cosa che di regola non avveniva. Secondo la difesa, stando così le cose, l'affermazione secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] offrì consulenza alla Blandolino sull'abito da indossare per far sì che [OSCURATO:PERSONA] potesse vedere la macchina con la quale la donna sarebbe andata a casa e individuarne l'abitazione è manifestamente illogica perché non fu l'imputata a chiedere alla domestica di far avvicinare la macchina al negozio né lei poteva prevedere che, proprio quella volta, il marito avrebbe parcheggiato in una posizione dalla quale l'auto sarebbe stata visibile. A sostegno di queste argomentazioni il difensore osserva: - che i tabulati telefonici non documentano la presenza di [OSCURATO:PERSONA] o di altri imputati nelle vicinanze della casa della Blanclolino; - che l'auto era abitualmente custodita in un garage e non era possibile quindi risalire alla casa dal luogo in cui la stessa era parcheggiata. 3.2. Col secondo motivo, la ricorrente deduce vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. quanto alla ritenuta attendibilità del riconoscimento da parte della Garis del braccialetto "tennis" e del cinturino di orologio rinvenuti presso il negozio Samsara. La difesa si duole che la Corte di appello non abbia consentito alla difesa di provare -come aveva chiesto di fare mostrando alla teste braccialetti "tennis" e cinturini da orologio in pelle di struzzo - che gli oggetti da lei riconoséluti non presentavano affatto caratteristiche particolari e che il braccialetto "tennis" sequestrato nel negozio è, in realtà, un articolo di bigiotteria simile ad altri venduti in quell'esercizio commerciale. Si duole, inoltre, che non le sia stato consentito di fornire prova della non attendibilità dei riconoscimenti compiuti dalla persona offesa documentando che la Garis ha riconosciuto come provento del furto in suo danno anche un paio di orecchini sottoposti a sequestro il 27 aprile 2016, regolarmente acquistati da [OSCURATO:PERSONA] presso una oreficeria a Portofino. Lamenta, infine, che la Corte non abbia attribuito rilievo, al fine di valutare l'attendibilità della Garis, alle dichiarazioni con le quali ella ha riconosciuto di aver donato alla Lanza una bomboniera che aveva fatto preparare dalla gioielleria Bastianello per il matrimonio del figlio, dichiarazione che, secondo la difesa, smentirebbe quella resa dalla Garis nel corso delle indagini secondo la quale un astuccio per gioielli blu , marchiato "[OSCURATO:PERSONA] capo [OSCURATO:PERSONA]" , rivenuto presso l'abitazione della Lanza, era provento del furto. Il difensore sostiene che, avendo disposto la rinnovazione della prova dichiarativa, la Corte territoriale avrebbe dovuto consentire alla difesa di fornire prove a discarico in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni della Garis e sottolinea che le prove non ammesse avevano ad oggetto fatij e temi sui quali i giudici di appello avevano ritenuto indispensabile il supplemento istruttorio. 3.3. Col terzo motivo, la difesa deduce carenza della motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. e rileva che la Corte di appello non ha compiuto un'adeguata e completa valutazione critica di tutti gli argomenti sulla base dei quali il Tribunale è giunto alla assoluzione dell'imputata. Osserva, in particolare, che la Corte di appello non ha smentito alcune delle considerazioni poste dal Tribunale a fondamento della pronuncia assolutoria: - la circostanza (accertata in giudizio) che la cassaforte non sia stata forzata, ma aperta con le chiavi, e le chiavi della cassaforte fossero nascoste a rotazione in quattro luoghi diversi della casa, tutti ispezionati dagli autori del furto, che erano noti alla Garis, a suo figlio [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], ma non alla [OSCURATO:PERSONA], la quale al massimo - come emerso dalle indagini - sapeva dell'esistenza della cassaforte e della sua ubicazione; - la circostanza che, per portare via la refurtiva, [OSCURATO:PERSONA] e il suo ignoto complice abbiano utilizzato un carrello della spesa che era riposto, in modo non visibile, nel soppalco di cucina cui si accede da una scala e, subito dopo il furto, quel locale sia stato trovato in perfetto ordine; dalla quale si desume che gli autori del furto avevano ricevuto indicazioni sul luogo ove il carrello era riposto; indicazioni che potevano essere fornite da uno qualunque dei domestici che frequentavano la casa, ma non dalla [OSCURATO:PERSONA]; - la circostanza che, le prime informazioni acquisite dagli inquirenti parlavano di un furto commesso da alcuni albanesi uno dei quali aveva sfruttato il rapporto sentimentale che lo legava a una delle persone che lavoravano nell'abitazione della Garis. La difesa osserva che, anche sulla base di queste argomentazioni, il Tribunale ha ritenuto sussistente un dubbio ragionevole - e non superabile - in ordine al consapevole, coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA] nei furti e tali argomentazioni non sono state prese in considerazione nella sentenza di condanna della Corte di appello che, senza esaminarle né confutarle, ha ritenuto di poter superare ogni dubbio ragionevole e ha sostenuto che i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (rei confessi dei furti) si avvalsero, per commetterli, della collaborazione della [OSCURATO:PERSONA]. La difesa si duole che, così facendo, la Corte territoriale, non abbia adempiuto all'obbligo di motivazione rafforzata che incombe sul giudice di secondo grado quando intenda riformare una sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado. In questi casi, infatti, la sentenza di appello deve essere fornita di un apparato giustificativo tale da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore rispetto a quella della sentenza di primo grado e ciò non è avvenuto nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sono fondati e meritano accoglimento. 2. Come noto, perché nel giudizio di appello, pur in mancanza di elementi sopravvenuti, possa essere riformata una sentenza di assoluzione, non basta una mera e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado (ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza), ma è necessario che tale diversa valutazione sia caratterizzata da una forza persuasiva superiore rispetto a quella operata dal primo giudice, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (Sez. 2, n. 11883 del 08/11/2012, dep. 2013, Berlingeri, Rv. 254725; Sez. 6, n. 45203 del 22/10/2013, Paparo, Rv. 256869; Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, dep. 2015, S., Rv. 262524; Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchero, Rv. 272082). A questo proposito, è stato recentemente affermato che la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, «consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore. (In motiyazione, la Corte ha precisato che l'obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art.603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado) (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056). L'obbligo di motivazione rafforzata è stato escluso solo nel caso in cui il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo. Si è osservato, infatti, che in questo caso non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo la decisione di appello l'unica realmente argomentata (Sez. 6, n. 11732 del 23/11/2022, S., Rv. 284472). 3. Nel caso in esame, la motivazione della sentenza di primo grado, molto attenta nell'esaminare il quadro indiziario raccolto a carico della [OSCURATO:PERSONA], ha sottolineato: - che gli esecutori materiali dei furti sono stati individuati in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno reso piena confessione; - che costoro non possedevano il patrimonio conoscitivo necessario a consumare i furti con le modalità che sono state accertate e, tuttavia, non hanno fornito indicazioni per risalire a chi avesse fornito loro tali informazioni; - che una possibile fonte è rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], figlia della [OSCURATO:PERSONA] e convivente di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'applicazione di una pena ex art. 444 cpd. proc. pen.; - che dalle indagini svolte è emerso che la Lanza aveva visto in una occasione la cassaforte aperta e, in quella occasione, poteva aver visto dove erano custodite le chiavi, ma non v'è prova che potesse c:onoscere i quattro diversi nascondigli nei quali quelle chiavi erano custodite a rotazione (come dichiarato dalla Garis e da suo figlio); - che le indagini non hanno provato che la [OSCURATO:PERSONA] sapesse dove erano custodite le chiavi della cassaforte e dove si trovava il carrellino della spesa usato per portare via la refurtiva, ma hanno provato che gli autori del furto erano informati sia del nascondiglio della chiave sia del luogo nel quale era custodito il carrellino e ciò induce a pensare che avessero un complice tra il personale di servizio della abitazione; - che, in questa situazione, non v'è prova certa che per la commissione dei furti sia stato necessario il contributo della [OSCURATO:PERSONA];- che l'indizio costituito dal fatto che il 16 settembre 2015 la [OSCURATO:PERSONA] si fece indicare l'auto della [OSCURATO:PERSONA] non è univoco in tal senso, atteso che era possibile anche in altro modo risalire alla ubicazione dell'abitazione della donna; - che non è univoco l'indizio costituito dal rinvenimento nel negozio di un braccialetto "tennis" e di un cinturino per orologi in pelle di struzzo, riconosciuti dalla Garis come provento del furto, atteso che si tratta di oggetti comuni che potrebbero essere soltanto uguali a quelli sottratti alla persona offesa. 4. Nell'affermare la penale responsabilità dell'imputata la sentenza di appello non ha proceduto al doveroso puntuale esame critico dei passaggi argomentativi sopra illustrati. Ha affermato, infatti: - che la [OSCURATO:PERSONA] aveva da tempo rapporti professionali con la Garis e ne conosceva le abitudini; sapeva quindi che la [OSCURATO:PERSONA] disponeva delle chiavi della abitazione della Garis e sapeva che la domestica si sarebbe recata in Puglia per partecipare a un matrimonio; - che la [OSCURATO:PERSONA] si offrì di dare consulenza alla [OSCURATO:PERSONA] sull'abito da indossare alla cerimonia nuziale «per attirarla nel negozio» e consegnarle poi quell'abito, al termine del lavoro, facendosi indicare la macchina con la quale sarebbe andata a casa; - che, quando ciò avvenne, nel negozio era presente [OSCURATO:PERSONA] il quale poté, in questo modo, individuare la macchina e l'ubicazione della casa della [OSCURATO:PERSONA]; - che, per questo, in quei giorni chiese alla Garis se si sarebbe trattenuta a Torino o sarebbe andata nella residenza di Vinovo. Si tratta, in larga parte, di affermazioni apodittiche. La Corte territoriale, infatti, pone in luce il dato temporale, ma non spiega da quali elementi si possa desumere che la consulenza offerta alla [OSCURATO:PERSONA] fu finalizzata ad «attirarla» nel negozio né chiarisce perché, per individuare l'abitazione della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avesse bisogno di vedere l'auto della donna. Non spiega, in particolare, se la [OSCURATO:PERSONA] fu pedinata fino a casa (e, in tal caso, quali elementi di prova consentano di giungere a tale conclusione) oppure attraverso la macchina si risalì alla casa (ma in tal caso sarebbe stato necessario spiegare se l'auto era parcheggiata in luogo aperto o invece in un garage). Come emerge dalla trascrizione del verbale di udienza riportata nel ricorso, inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che il marito andava normalmente a prenderla al lavoro (dal che si desume che ogni giorno sarebbe stato possibile pedinare la domestica fino a casa) e il 16 settembre 2015 parcheggiò nelle adiacenze del negozio perché lei gli fece segno di avvicinarsi, ma la Corte territoriale non ha spiegato in che modo la Rizzo avrebbe potuto prevedere che ciò sarebbe avvenuto rendendo possibile per [OSCURATO:PERSONA] osservare l'auto dall'interno dell'esercizio commerciale. A ciò deve aggiungersi che, secondo la sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] contribuì consapevolmente alla realizzazione dei furti oggetto di imputazione fornendo agli autori degli stessi apporti conoscitivi necessari. La Corte di appello, però, non ha chiarito per quali ragioni sarebbe possibile escludere che tali apporti conoscitivi siano stati forniti da altri e non ha confutato le puntuali argomentazioni della sentenza di primo grado, secondo la quale dalle indagini non è emerso che la [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza di alcune importanti informazioni (i diversi nascondigli della chiave della cassaforte, la collocazione del carrello della spesa) delle quali, invece, gli autori materiali del furto certamente disponevano. 5. La Corte territoriale ha attribuito rilevante valore indiziario al rinvenimento, nel negozio, di un braccialetto "tennis" e di un cinturino in pelle di struzzo, riconosciuti dalla Garis come provento del furto. Ha ritenuto, quindi, di non condividere le valutazioni compiute dal Tribunale secondo le quali, trattandosi di oggetti comuni, di non elevato valore, privi di caratteristiche particolari, il riconoscimento non sarebbe attendibile. Nell'argomentare sul punto la sentenza impugnata osserva (pag. 17): che il riconoscimento è avvenuto «con sicurezza»; che, a differenza del braccialetto rubato, il braccialetto rinvenuto nel negozio presentava la chiusura danneggiata, ma ciò «non esclude che fosse quello sottratto»; che il cinturino presentava segni di usura e la persona offesa li ha considerati significativi. Così motivando, la sentenza impugnata mostra di non condividere le valutazioni della sentenza di primo grado, ma non si confronta con esse. Il Tribunale aveva osservato, infatti, (pag. 19) che nel negozio furono rinvenuti «ben sei cinturini di orologio» uno solo dei quali riconosciuto dalla Garis. Secondo il Tribunale, il numero di cinturini rende plausibile che gli stessi fossero cambiati spesso e, per questo, la presenza di segni di usura è stata ritenuta «insufficiente per poter identificare in uno dei predetti cinturini quello dell'orologio [...] trafugato» alla Garis. Poiché non si confronta con le motivazioni fornite dai giudici di primo grado, la sentenza impugnata non conferisce alla decisione assunta dai giudici di appello forza persuasiva superiore. L'obbligo di motivazione rafforzata, dunque, non è stato adempiuto e la motivazione è carente. 6. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato. Avendo ritenuto rilevante a fini di prova il riconoscimento che la Garis ha confermato in udienza, la Corte di appello non aveva ragione di precludere alla difesa la possibilità di fornire 10 /a ) argomenti a sostegno della inattendibilità di tale riconoscimento. A questo proposito si deve osservare che, quando in grado di appello viene disposta una rinnovazione istruttoria, sorge in capo alle parti il diritto a controprova e eventuali richieste avanzate in tal senso possono essere escluse soltanto se si tratta di richiesta immotivate, o di una prova manifestamente superflua o irrilevante, ma così non era nel caso di specie né la sentenza impugnata ha fornito motivazione in proposito (sull'argomento: Sez. 2, n. 54274 del 04/10/2016, Altana, Rv. 268858; Sez. 5, n. 28597 del 07/04/2017, Pennestrì, Rv. 270242; Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., P.v. 275904; Sez. 1, n. 18215 del 11/12/2018, dep. 2019, Ammendola, Rv. 276527). Non rileva in contrario che il giudizio si sia svolto con rito abbreviato e la rinnovazione istruttoria sia stata disposta nel rispetto dei principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785 (oggi non più applicabili a seguito della riforma dell'art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen. introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150). Come noto, con questa sentenza, il supremo Collegio ha ritenuto che fosse affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, avesse affermato la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, se nel giudizio di appello non si era proceduto all'esame delle persone che avevano reso tali dichiarazioni. Aveva tuttavia anche affermato che «la decisione liberatoria di primo grado travalica ogni pretesa esigenza di automatica "simmetria" tra primo e secondo grado di giudizio, imponendo in appello il ricorso al metodo di assunzione della prova caratterizzato da oralità e immediatezza, in quanto incontestabilmente più affidabile per l'apprezzamento degli apporti dichiarativi», e non sarebbe coerente con tale premessa l'affermazione secondo cui, nel giudizio abbreviato di appello, all'assunzione della prova dichiarativa non potrebbe conseguire una richiesta motivata e argomentata di fornire prova contraria; tanto più quando, come nel caso di specie, tale richiesta sia strettamente connessa alla valutazione dell'attendibilità di un riconoscimento: esclusa dal giudice di primo grado e ritenuta invece sussistente dal giudice di appello. 7. Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Torino cui si demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese re