CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2023
Cassazione n. 50583/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Imperia, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]{ in relazione al reato di illecita detenzione di arma comune da sparo, alla pena ritenuta di giustizia, concesse le circostanze attenuanti generiche e la fattispecie di cui all'art. 7 legge n. 895 del 1967. Considerato che il motivo dedotto, a mezzo del difensore, avv. M.C. Roà (vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., quanto all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione) non è consentito in sede di legittimità perché devolve censura che si riferisce al trattamento sanzionatorio, sorretto da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione (cfr. ultima pagina della sentenza di appello, ove si valorizza, ai fini di giustificare l'applicazione di una pena ridotta, per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non nella massima estensione, la gravità della condotta, descritta in relazione alle complessive modalità della detenzione illegale in casa altrui). Rilevato, dunque, che la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da illogicità e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, ha motivato l'entità della pena irrogata, formulando peraltro, anche un giudizio di disvalore della personalità, ricavato dalla complessiva modalità della condotta descritta. Considerato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]