CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2024
Cassazione n. 19239/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato ex artt. 99 e 61 quater cod. pen. e 73, co. 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. 2. Rilevato che a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Considerato che il ricorrente censura che la pena base era stata determinata tenendo conto della circostanza aggravante comune previsto dall'art. 61 n. 11 quater cod. pen e nella sentenza impugnata la Corte ha ritenuto di operare l'aumento sulla pena base aumentata per la contestata recidiva ex art. 99, co. 4 cod. pen. si chiede l'annullamento della sentenza. Ritenuto il motivo inammissibile atteso che il patto prevedeva espressamente (come risulta dal verbale di udienza del 5.12.2024) l'aumento per la recidiva che la Corte ha recepito. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile "senza formalità" ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13