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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 marzo 2026

Cassazione n. 19890/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/05/1951avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senzarinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza resa in data 13 marzo 2025 la Corte d’Appello di Palermoconfermava la sentenza emessa il 18 maggio 2023 dal Tribunale di Trapani conla quale gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano statidichiarati colpevoli dei reati di ricettazione loro rispettivamente ascritti econdannati alle pene di legge.In particolare, a [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato di avere, al fine di procurarsi uningiusto profitto, ricevuto da soggetti ignoti, consapevole della provenienzadelittuosa del bene, un telefono cellulare provento di furto in danno diMaddalena Alberto, detenendolo almeno dalle ore 24.44.01 del 17 novembre2017 alle ore 16.20.30 del 19 novembre 2017.A [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato di avere, al fine di procurarsi un ingiustoprofitto, ricevuto da [OSCURATO:PERSONA], consapevole della provenienza delittuosa del bene, ilsuddetto telefono cellulare, detenendolo almeno dalle ore 15.46.13 del 19novembre 2017 alle ore 23.18.12 del 12 dicembre 2017.2.

Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione, con distintil’annullamento.3.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolava un unico motivo, con il quale deducevaerronea applicazione della legge penale, vizio di motivazione e travisamentodella prova, e ancora violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.Assumeva che il [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato la propria buona federappresentando in maniera puntuale e attendibile le circostanze nelle qualiaveva ricevuto il telefono cellulare provento di furto, affermando in particolaredi averlo ricevuto in prestito dal coimputato, suo amico, poiché il proprio si eraguastato, e precisando che nell’occasione era stato rassicurato dall’[OSCURATO:PERSONA] sullaprovenienza lecita del bene, che aveva affermato di aver acquistato da altrosoggetto.4.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolava due motivi.4.1.

Con il primo il primo deduceva erronea applicazione dell’art. 648 cod.pen. nonché mancanza, contraddittorietà e insufficienza della motivazione inrelazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato,assumendo che non vi era prova certa del fatto che il ricorrente fosseconsapevole della provenienza delittuosa del bene.4.2.

Con il secondo motivo deduceva inosservanza dell’art. 131-bis cod.pen. assumendo che il giudice di merito non aveva dato la giusta rilevanza allacondotta posta in essere dal ricorrente.5.

In data 27 febbraio 2027 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioniscritte; anche la difesa di [OSCURATO:PERSONA], in data 17 marzo 2026 ha depositatoconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è fondato.Il ricorrente, invero, ad onta del rilievo della Corte d’appello secondo il qualelo stesso avrebbe omesso di fornire plausibili giustificazioni in ordine allaricezione dell’apparecchio, ha in realtà chiarito – in termini oggettivamenteplausibili – di avere ricevuto il telefono cellulare dall’amico [OSCURATO:PERSONA], odiernocoimputato, che glielo aveva consegnato in prestito perché il proprioapparecchio aveva avuto un guasto ed era inutilizzabile.La motivazione resa dalla Corte territoriale risulta, sul punto,manifestamente illogica, per avere la medesima Corte ritenuto in capo alValletti la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene ricevuto sullascorta di una circostanza – la omessa spiegazione delle modalità di ricezione deltelefono – in realtà non rispondente al vero.Deve, sotto altro profilo, osservarsi che il dato relativo alla conoscenza daparte del ricorrente del fatto che l’apparecchio contenesse dati riferibili ad altrosoggetto, utilizzato dalla Corte di merito per ritenere in capo al [OSCURATO:PERSONA] laconsapevolezza della provenienza delittuosa del telefono, in realtà non èindicativo della sussistenza del dolo della ricettazione, dovendosi considerareche tale conoscenza è sorta in capo al ricorrente necessariamente in unmomento successivo alla ricezione del bene, laddove la sussistenzadell’elemento soggettivo della ricettazione deve essere valutata,evidentemente, nel momento in cui si perfeziona il reato, che per il delitto diricettazione coincide con il momento in cui il soggetto agente riceve il bene diprovenienza illecita.Si deve ulteriormente osservare che la consapevolezza del fatto chel’apparecchio contenesse dati riferibili a terze persone non può essere ritenutaunicamente indicativa della conoscenza della provenienza delittuosa del bene,dovendosi considerare che anche un telefono cellulare di provenienza lecita chesia già appartenuto ad altro soggetto può ben contenere dati relativi aquest’ultimo.Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnatanei confronti del [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non costituisce reato.2.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, inammissibile.2.1.

Il primo motivo appare manifestamente infondato.Ed invero, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] la Corte di merito ha fattocorretta applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimitàe condiviso da questo Collegio, secondo il quale, ai fini della configurabilità delreato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta daqualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o nonsoggetto agente (v., ex multis, Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta,Rv. 268713 – 01; in motivazione, la S. C. ha precisato che ciò non costituisceuna deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alleguarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecieincriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa laprovenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalitàacquisitive della stessa).Nel caso di specie, in effetti, [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alcuna indicazionecaratterizzata da plausibilità in relazione alla provenienza del bene, essendosilimitato ad affermare in maniera del tutto generica di averlo acquistato da terzi,così che la Corte d’appello correttamente ha ritenuto in capo al ricorrente lasussistenza del dolo del reato contestato.2.2.

Il secondo motivo non è consentito poiché, nella parte in cui si lamentache la Corte territoriale non avrebbe “dato la giusta rilevanza alla condottaposta in essere dall’odierno ricorrente”, risulta evidentemente teso a unarivalutazione degli elementi di prova utilizzati dai giudici di merito,inammissibile nella presente sede.3.

In conclusione, alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deveessere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto noncostituisce reato.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile epertanto quest’ultimo deve essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento; in virtù delle statuizioni dellasentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e consideratoche non vi è ragione di ritenere che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sia stato presentato senza“versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve,altresì, disporsi che il medesimo versi la somma, determinata in via equitativa,di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il fatto non costituisce reato.

Dichiara inammissibile il ricorso di EfekeMuraye [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/05/1951avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senzarinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 13 marzo 2025 la Corte d’Appello di Palermoconfermava la sentenza emessa il 18 maggio 2023 dal Tribunale di Trapani conla quale gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano statidichiarati colpevoli dei reati di ricettazione loro rispettivamente ascritti econdannati alle pene di legge.In particolare, a [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato di avere, al fine di procurarsi uningiusto profitto, ricevuto da soggetti ignoti, consapevole della provenienzadelittuosa del bene, un telefono cellulare provento di furto in danno diMaddalena Alberto, detenendolo almeno dalle ore 24.44.01 del 17 novembre2017 alle ore 16.20.30 del 19 novembre 2017.A [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato di avere, al fine di procurarsi un ingiustoprofitto, ricevuto da [OSCURATO:PERSONA], consapevole della provenienza delittuosa del bene, ilsuddetto telefono cellulare, detenendolo almeno dalle ore 15.46.13 del 19novembre 2017 alle ore 23.18.12 del 12 dicembre 2017.2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione, con distintil’annullamento.3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolava un unico motivo, con il quale deducevaerronea applicazione della legge penale, vizio di motivazione e travisamentodella prova, e ancora violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.Assumeva che il [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato la propria buona federappresentando in maniera puntuale e attendibile le circostanze nelle qualiaveva ricevuto il telefono cellulare provento di furto, affermando in particolaredi averlo ricevuto in prestito dal coimputato, suo amico, poiché il proprio si eraguastato, e precisando che nell’occasione era stato rassicurato dall’[OSCURATO:PERSONA] sullaprovenienza lecita del bene, che aveva affermato di aver acquistato da altrosoggetto.4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolava due motivi.4.1. Con il primo il primo deduceva erronea applicazione dell’art. 648 cod.pen. nonché mancanza, contraddittorietà e insufficienza della motivazione inrelazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato,assumendo che non vi era prova certa del fatto che il ricorrente fosseconsapevole della provenienza delittuosa del bene.4.2. Con il secondo motivo deduceva inosservanza dell’art. 131-bis cod.pen. assumendo che il giudice di merito non aveva dato la giusta rilevanza allacondotta posta in essere dal ricorrente.5. In data 27 febbraio 2027 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioniscritte; anche la difesa di [OSCURATO:PERSONA], in data 17 marzo 2026 ha depositatoconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è fondato.Il ricorrente, invero, ad onta del rilievo della Corte d’appello secondo il qualelo stesso avrebbe omesso di fornire plausibili giustificazioni in ordine allaricezione dell’apparecchio, ha in realtà chiarito – in termini oggettivamenteplausibili – di avere ricevuto il telefono cellulare dall’amico [OSCURATO:PERSONA], odiernocoimputato, che glielo aveva consegnato in prestito perché il proprioapparecchio aveva avuto un guasto ed era inutilizzabile.La motivazione resa dalla Corte territoriale risulta, sul punto,manifestamente illogica, per avere la medesima Corte ritenuto in capo alValletti la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene ricevuto sullascorta di una circostanza – la omessa spiegazione delle modalità di ricezione deltelefono – in realtà non rispondente al vero.Deve, sotto altro profilo, osservarsi che il dato relativo alla conoscenza daparte del ricorrente del fatto che l’apparecchio contenesse dati riferibili ad altrosoggetto, utilizzato dalla Corte di merito per ritenere in capo al [OSCURATO:PERSONA] laconsapevolezza della provenienza delittuosa del telefono, in realtà non èindicativo della sussistenza del dolo della ricettazione, dovendosi considerareche tale conoscenza è sorta in capo al ricorrente necessariamente in unmomento successivo alla ricezione del bene, laddove la sussistenzadell’elemento soggettivo della ricettazione deve essere valutata,evidentemente, nel momento in cui si perfeziona il reato, che per il delitto diricettazione coincide con il momento in cui il soggetto agente riceve il bene diprovenienza illecita.Si deve ulteriormente osservare che la consapevolezza del fatto chel’apparecchio contenesse dati riferibili a terze persone non può essere ritenutaunicamente indicativa della conoscenza della provenienza delittuosa del bene,dovendosi considerare che anche un telefono cellulare di provenienza lecita chesia già appartenuto ad altro soggetto può ben contenere dati relativi aquest’ultimo.Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnatanei confronti del [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non costituisce reato.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, inammissibile.2.1. Il primo motivo appare manifestamente infondato.Ed invero, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] la Corte di merito ha fattocorretta applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimitàe condiviso da questo Collegio, secondo il quale, ai fini della configurabilità delreato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta daqualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o nonsoggetto agente (v., ex multis, Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta,Rv. 268713 – 01; in motivazione, la S. C. ha precisato che ciò non costituisceuna deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alleguarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecieincriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa laprovenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalitàacquisitive della stessa).Nel caso di specie, in effetti, [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alcuna indicazionecaratterizzata da plausibilità in relazione alla provenienza del bene, essendosilimitato ad affermare in maniera del tutto generica di averlo acquistato da terzi,così che la Corte d’appello correttamente ha ritenuto in capo al ricorrente lasussistenza del dolo del reato contestato.2.2. Il secondo motivo non è consentito poiché, nella parte in cui si lamentache la Corte territoriale non avrebbe “dato la giusta rilevanza alla condottaposta in essere dall’odierno ricorrente”, risulta evidentemente teso a unarivalutazione degli elementi di prova utilizzati dai giudici di merito,inammissibile nella presente sede.3. In conclusione, alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deveessere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto noncostituisce reato. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile epertanto quest’ultimo deve essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento; in virtù delle statuizioni dellasentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e consideratoche non vi è ragione di ritenere che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sia stato presentato senza“versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve,altresì, disporsi che il medesimo versi la somma, determinata in via equitativa,di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il fatto non costituisce reato. Dichiara inammissibile il ricorso di EfekeMuraye [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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