CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28521/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO Idato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Campobasso ha applicato all'imputato la pena concordata per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. 2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso iper cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento e proponendo due motivi, con i quali lamenta vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tra questi non figura la prima censura mossa dal ricorrente, che attiene ad un vizio di motivazione àfferente la valutazione di responsabilità per il reato contestato. 2. Contrariamente a quanto dedotto con il secondo motivo, il Tribunale ha applicato la pena come concordata, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche ed applicazione della relativa diminuzione di pena; la doglianza proposta, quindi, risulta manifestamente infondata. 3. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. 4. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme