CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22391/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo dei difensore da [OSCURATO:PERSONA]„ ritenuto responsabile neile eaafera -i sentenze di merito dei reato di cui l'art. 186, comma 2, lett. b) e 2-bis cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: travisamento della prova in relazione all'idoneità tecnica e legale dell'etilometro impiegato per l'effettuazione dell'alcoltest con conseguente invalidità della misurazione. Letta la memoria difensiva tempestivamente depositata in atti, nella quale la difesa insiste nell'accoglimento dei motivo di ricorso. Considerato che :a Corte territoriale ha operato una corretta applicazione del principio, più volte ribadito da questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo delhaicoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato suffragare con idonee allegazioni ia prospettata invalidità dell'accertamento, dimostrando la sssc'c d '7l ed errori di .trumentazione ovvero di vizi correlati all'omologazlonei cleH'apparecchio„ o l'assenza e !inattualità dei controlli Qrs_Iscritti da;ia iegcie (cfr. ex multis Sez. 4, n. 46146 dei 13/10/2021, Carlucci, Rv. 28235; confi Sez. 4, n. 45341 dei 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659; Sez..4, n. 11679 del 15/12/2020, deo. 2021, ibnezzayer, Rv. 280958). Considerato che, con motivazione pertinente e priva di aporie logiche la sentenza impugnata ha evidenziato come la prova dell'omologazione, della verifica primitiva e della verifica periodica dell'apparecchiatura utilizzata fosse desumibile non soltanto dalla copia del libreAto metrologico„ della cui scarsa !eggibilità la difesa si duole, ma anche dalla testimonianza resa dal verbalizzante. Considerato che la motivazione offerta in sentenza è avversata in modo generico nel ricorso: la difesa non si confronta con I dato che l'accertamento è stato effettuato nell'arco temporale di vigenza dell'ultima verifica periodica,. risalente al 18;2/2021 (circostanza sulla quale :a stessa difesa concorda); manca altresì ogni confronto con il contenuto della testimonianza del verbalizzante, a cui ha fatto riferimento ia Corte di merito quale elemento rafforzativo del convincimento dei regolare funzionamento dell'etilometro, Ritenuto, pertanto, che ii ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammencie. P. Q. M P.Q.M