CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 02503/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa il 15 settembre 2020, la Corte d'appello di Napoli ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo in cui lo stesso era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti donniciliari per reati di associazione a delinquere finalizzata a reati di truffa e di estorsione, nonché per un episodio di riciclaggio di un assegno (capo 4). L'Alberobello, attinto dal provvedimento cautelare, all'esito del giudizio di primo grado veniva assolto dal delitto associativo (con la formula "per non aver commesso il fatto") ma dichiarato colpevole del delitto di cui al capo 4; all'esito del giudizio di appello, veniva assolto anche dal residuo delitto di riciclaggio a lui contestato, ex art. 530, comma 2, cod.proc.pen., con la formula "perché il fatto non costituisce reato". La Corte di merito ha disatteso la richiesta del sunnominato, avendo ritenuto gravemente colposa la sua condotta per il fatto che, nell'accettare assegni postdatati e con l'indicazione del prenditore in bianco, egli si esponeva sul piano indiziario alle accuse che ne avevano reso necessaria la restrizione cautelare. La condotta così delineata, sebbene in sé non penalmente rilevante, é oggi perseguita in quanto illecito amministrativo sulla base della normativa vigente, e ciò ha indotto la Corte di merito a ravvisare, nella condotta dell'Alberobello, gli estremi della colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo richiesto. 2. Avverso la prefata ordinanza ricorre l'Alberobello, con atto che risulta articolato in un unico motivo, nel quale l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'accertamento della colpa grave: nella specie, sostiene l'esponente che la condotta di avere ricevuto assegni dal cognato [OSCURATO:PERSONA] e da tale [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata considerata dal giudice della cautela ai fini dell'applicazione della misura cautelare: misura che sarebbe stata invece ritenuta necessaria per impedire l'inquinamento delle prove e sarebbe stata fondata unicamente sull'attendibilità della persona offesa dichiarante. Ciò a fronte del fatto che l'Alberobello ha, fin da subito, protestato la sua innocenza e che la decisione dei giudici di merito di assolvere l'imputato, dapprima dal reato associativo e poi da quello di riciclaggio, é stata adottata nell'ambito di un giudizio abbreviato, ossia sulla base del medesimo materiale posto a base della misura cautelare applicatagli. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto che il ricorso venga rigettato; con memoria scritta, l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é infondato. E' noto che nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, il giudice può attribuire agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione una diversa valutazione probatoria, posto che il richiamato criterio caratterizza solo il giudizio di responsabilità penale (da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859), né rileva che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, Sentenza n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246); si é poi affermato, in termini analoghi, che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, Sentenza n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). 2. Ciò premesso, é nella specie di tutta evidenza che l'avere accettato assegni postdatati e privi di indicazione del destinatario di pagamento, benché in sé si tratti di condotta non penalmente illecita, integra comunque una condotta vietata dalla legge e che, stante il contesto criminoso con il quale l'Alberobello era comunque venuto a contatto, ben poteva essere vista come indice di una condotta ancor più grave: é di tutta evidenza infatti che l'assegno postdatato - depenalizzato dal D.L. 30 dicembre 1999 n.507, ma tuttora qualificato come illecito amministrativo - e l'assegno privo di indicazione del prenditore - vietato dall'art. 49 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, almeno oltre un certo limite di importo, e sanzionato dall'articolo 63 dello stesso testo legislativo - possono risultare sintomatici di comportamenti illeciti di ben maggiore gravità. Invero, come correttamente sottolineato dalla Corte di merito, la ratio del disvalore con cui l'ordinamento inquadra tali condotte discende dal fatto che l'emissione di un assegno con data successiva espone l'emittente al rischio del protesto nel caso in cui il prenditore metta l'assegno all'incasso, o al sospetto che può essere ingenerato da un "patto di non presentazione all'incasso", elemento notoriamente tipico dei negozi usurari; e che l'assegno emesso con senza l'indicazione del beneficiario é vietato perché impedisce la tracciatura delle operazioni economiche sottostanti, ciò che impedisce il contrasto di eventuali attività di riciclaggio ad esse collegate. E' perciò del tutto logico l'argomentare della Corte di merito nel ravvisare, con corretto ragionamento ex ante, la gravità della colpa dell'Alberobello nell'accettare, in più di un'occasione, assegni privi dell'indicazione nominativa del prenditore e recanti data successiva; correttamente da tali comportamenti é stata inferita l'apparenza che l'odierno ricorrente ponesse in essere condotte illecite ulteriori, che peraltro - indipendentemente dalla sua consapevolezza - si collocavano effettivamente in un contesto di grave illiceità penale, atteso che l'Alberobello é stato assolto con formule che depongono evidentemente, da un lato, per la sussistenza del sodalizio criminoso di cui egli era ritenuto compartecipe (e dal quale fu assolto "per non aver commesso il fatto") e per l'accertata provenienza illecita dell'assegno ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] (in relazione alla quale fu assolto "perché il fato non costituisce reato"). 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti del Ministero resistente che liquida in complessivi euro mille. Così deciso