CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 05138/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1355/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] C anesi, con domicilio in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 2. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n.12. –CONTRORICORRENTE– avverso l’ordinanza n. 1141/2020 del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia,pubblicata in data 23.11 .2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.1.2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. C on ordinanza n. 11 42 /2020 , il P residente della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia ha respinto l'opposizione dell’Associazione ricorrente avverso il diniego di ammissione adottato dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato Oggetto: patrocinio a spese dello Stato istituita presso la suddetta CTR, rilevando che la richiesta era stata proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che non era il legale rappresentante dell’associazione al momento della presentazione dell’istanza di ammissione. Per la cassazione di questa ordinanza l’ [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoaffidato ad un unico motivo; il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 29697/2024 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle SU riguardo al mezzo esperibile avverso il provvedimento di diniego di ammissione al gratuito patrocinio in materia tributaria. 2. Con pronuncia n. 20929/2025 le Su hanno affermato che in tema di giudiziotributario, l'impugnazione del decreto che rigetta o revoca l'ammissione alpatrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissione di cui all'art. 138 del T.U. spese, dev'essere proposta con l'opposizioneprevista dall'art. 170 e non già col ricorso di cui all'artt. 99 del medesimo T.U., dal momento che quest'ultimo rimedio, per il vincolo di stretta inerenza al processo penale che lo caratterizza, non può essere esteso al processotributario, non essendo peraltro richiamato da alcuna delle disposizioni a tale processo dedicate, contenute nel capo VIII del titolo IV del menzionato T.U.. Ne consegue l’ammissibilità del presente ricorso, proposto avverso il provvedimento che ha definito l’opposizione, non essendo l’originario decreto direttamente ricorribile in cassazione. Sebbene l’opposizione non sia stata proposta al giudice civile, come statuito dalle SU, il difetto di giurisdizione del giudice tributario non può essere rilevato d’ufficio oltre il grado di merito, in mancanza di specifica censura, sicché la questione è preclusa. 3. L’eccezione di inammissibilità dell’originaria opposizione, con conseguente definitività del decreto di diniego, in quanto proposta dal difensore e non dalla parte è infon d ata, poiché era stata l’Associazione ad introdurre il procedimento dinanzi al Presid e nte della Commissione tributaria, come si evin c e dal provvedimento impugnato, non direttamente l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 4. L'unico motivo di doglianza la violazione degli artt. 79 DPR n. 115/2002, 112 e 113 c.p.c. rilevando che l’istanza era stata presentata dall’amministratore in carica e non dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e doveva essere valutata nel merito ed accolta. Il ricorso è fondato. LaCommissione per il patrocinio a spese dello stato presso la CTR della Lombardia aveva respinto l’istanza di ammissione rilevando che la sentenza per la cui impugnazione era stata proposta la richiesta di ammissione era stata emessa nei confronti del C anesi e non dell’associazione. Proposta opposizione dell’associazione, i l Presidente della CTR ha confermato il provvedimento con diversa motivazione, osservando che la richiesta era stata presentata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] i non più presidentedell’Associazione al momento d ella richiesta. Dagli atti allegati emerge che la richiesta del 16.12.2020 era stata sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA], nominato Presidente con ver b ale assemblearedel 30.9.2019, e non dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha sottoscritto l’atto nella veste di difensore e che ha certificato la sottoscrizione. L’istanza è stata erroneamente respinta sull’ipotizzata carenza del potere di rappresentanza in capo al soggetto qualificatosi come legale rappresentante dell’Associazione, e che era invece tale in virtù dinomina anteriore alla presentazione dell’istanza . Il ricorso è accolto. L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinviodella causa al Commissione tributaria r egionale del la Lombardia , in persona di altroMagistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità. P.Q.M accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Co