CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2025
Cassazione n. 23124/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato in mitius la pena e ne ha confermato la condanna per furto aggravato, porto di oggetto atto a offendere, furto tentato; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione alla richiesta di riqualificazione del reato di tentato furto in danneggiamento - !ungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospetta con assedi del tutto generici un alternativo apprezzamento di merito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv, 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); il che escludere dal dilungarsi come non fosse stata avanzata doglianza al riguardo con l'atto di appello, constando in atti solo una non argomentata richiesta in tal senso all'udienza del 10 luglio 2025, all'esito della quale la Corte distrettuale hadeliberato (e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza»: Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.); - il secondo motivo - che deduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena base ed alla riduzione per il tentativo - è manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale, la quale, con motivazione congrua e logica, ha dato conto degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), in particolare dando conto dei precedenti penali dell'imputato e delle modalità dell'azione e riducendo, sulla scorta di essi, la pena entro il medio edittale (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il P.Q.M