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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 29811/2026

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l Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Veronadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Verona ha rigettato l’istanza di riconoscimento del vincolo dellacontinuazione proposta dal condannato relativamente a reati giudicati conquattro sentenze definitive.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione, affidato a un motivo unico(erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. con vizio dimotivazione: la Difesa assume che sarebbe stata disattesa la proposta istanza dicontinuazione per gruppi di reato senza considerare che, tra danneggiamento eresistenza può valere il ragionamento dell’assenza di omogeneità delle condotte,ma che questa, invece, sussiste tra i restanti reati, oltre alla vicinanza nel tempodelle condotte), è inammissibile perché non si ravvisa, dalla lettura delprovvedimento impugnato, la carenza di motivazione dedotta e che, per lerestanti considerazioni, si tratta di argomenti versati in fatto che tendono aprivare di rilevanza al dato dell’intervenuto arresto del ricorrente valorizzatospecificamente, assieme ad altri, dal giudice dell’esecuzione.Rilevato che, quanto al primo aspetto, il giudice dell’esecuzione ha motivato,espressamente, per tutti i provvedimenti (v. penultima e ultima paginadell’ordinanza impugnata), esaminando per le due rapine le modalità operative,segnalando quelle diverse e il luogo differente di esecuzione delle condotte,specificando, altresì, quanto alle condotte giudicate con la sentenza del Giudiceper le indagini preliminari che si tratta di fatti che si collocano due anni dopo latentata rapina (nel complesso commessi tra il 2 dicembre 2017 e il marzo 2021).[OSCURATO:PERSONA], quanto al secondo aspetto, che il giudice dell’esecuzioneaggiunge alle altre osservazioni svolte, la custodia per sei mesi intervenuta tra idue fatti omogenei ma che, in adesione all’indirizzo di legittimità cui il Collegio siriporta, il giudice dell’esecuzione non ha trascurato di valorizzare anche lapresenza di altri indici di segno negativo, così riconoscendo alla detenzioneintermedia rilevanza non esclusiva ed, anzi, rendendo motivazione omogenearispetto all’orientamento di questa Corte di legittimità sul punto (v.

Sez. 1, n.37832 del 05/04/2019, Okoronko, Rv. 276842 – 01 nel senso che, in tema diapplicazione della disciplina del reato continuato nella fase esecutiva, ladetenzione in carcere o altra misura limitativa della libertà personale, subita dalcondannato tra i reati separatamente giudicati, non è di per sé idonea adescludere l'identità del disegno criminoso e non esime, pertanto, il giudice dallaverifica in concreto di quegli elementi (quali, nella specie, con riferimento a fattidi piccolo spaccio in strada, l'identità delle violazioni, la medesimezza delcontesto spaziale e delle modalità operative, la limitata durata della privazionedella libertà personale ed il breve intervallo temporale tra le condotte) in gradodi rivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Veronadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Verona ha rigettato l’istanza di riconoscimento del vincolo dellacontinuazione proposta dal condannato relativamente a reati giudicati conquattro sentenze definitive.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione, affidato a un motivo unico(erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. con vizio dimotivazione: la Difesa assume che sarebbe stata disattesa la proposta istanza dicontinuazione per gruppi di reato senza considerare che, tra danneggiamento eresistenza può valere il ragionamento dell’assenza di omogeneità delle condotte,ma che questa, invece, sussiste tra i restanti reati, oltre alla vicinanza nel tempodelle condotte), è inammissibile perché non si ravvisa, dalla lettura delprovvedimento impugnato, la carenza di motivazione dedotta e che, per lerestanti considerazioni, si tratta di argomenti versati in fatto che tendono aprivare di rilevanza al dato dell’intervenuto arresto del ricorrente valorizzatospecificamente, assieme ad altri, dal giudice dell’esecuzione.Rilevato che, quanto al primo aspetto, il giudice dell’esecuzione ha motivato,espressamente, per tutti i provvedimenti (v. penultima e ultima paginadell’ordinanza impugnata), esaminando per le due rapine le modalità operative,segnalando quelle diverse e il luogo differente di esecuzione delle condotte,specificando, altresì, quanto alle condotte giudicate con la sentenza del Giudiceper le indagini preliminari che si tratta di fatti che si collocano due anni dopo latentata rapina (nel complesso commessi tra il 2 dicembre 2017 e il marzo 2021).[OSCURATO:PERSONA], quanto al secondo aspetto, che il giudice dell’esecuzioneaggiunge alle altre osservazioni svolte, la custodia per sei mesi intervenuta tra idue fatti omogenei ma che, in adesione all’indirizzo di legittimità cui il Collegio siriporta, il giudice dell’esecuzione non ha trascurato di valorizzare anche lapresenza di altri indici di segno negativo, così riconoscendo alla detenzioneintermedia rilevanza non esclusiva ed, anzi, rendendo motivazione omogenearispetto all’orientamento di questa Corte di legittimità sul punto (v. Sez. 1, n.37832 del 05/04/2019, Okoronko, Rv. 276842 – 01 nel senso che, in tema diapplicazione della disciplina del reato continuato nella fase esecutiva, ladetenzione in carcere o altra misura limitativa della libertà personale, subita dalcondannato tra i reati separatamente giudicati, non è di per sé idonea adescludere l'identità del disegno criminoso e non esime, pertanto, il giudice dallaverifica in concreto di quegli elementi (quali, nella specie, con riferimento a fattidi piccolo spaccio in strada, l'identità delle violazioni, la medesimezza delcontesto spaziale e delle modalità operative, la limitata durata della privazionedella libertà personale ed il breve intervallo temporale tra le condotte) in gradodi rivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
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