CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2025
Cassazione n. 13052/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. - La Corte d'appello di Bari, in data 15/03/2024, ha confe -rnato la sentenza del Tribunale di Foggia, con la quale [OSCURATO:PERSONA] eri' stato condannato, per i reati di cui agli 73 comma 1 e 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, r. 309. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il d Fnnsore, ricorso per t cassazione, deducendo la violazione dell'art. 601 ccn ma 3 cod.proc.penrrm4 ancato rispetto del termine a comparire di quaranta giorrii„ nullità eccepita in corte d'appello. 3. - Il ricorso è inammissibile perché basato su una coglianza manifestamente infondata in quanto in contrasto con la pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., adotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ind v dua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024 (Sez. U, n. 4,1'124 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 287095 - 01). Essendo l'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Foggia proposta in data antecedente, il ricorso è inammissibik 4. - Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenutc conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rileva:o che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia :11. Dposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della c3insa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimente nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle arnriende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamell.o delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassn delle ammende. Così deciso in Roma, il 14/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] stensor