Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 24379/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Canada) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso thiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni presentate per [OSCURATO:PERSONA] dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 4 ottobre 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'appello cautelare proposto dal pubblico ministero presso il Tribunale di Locri nei confronti del provvedimento in data 11 luglio 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, con il quale era stata rigettata la richiesta, presentata dal medesimo pubblico ministero, diretta a ottenere il sequestro preventivo del denaro nella disponibilità delle società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nonché, in subordine, dei beni mobili o immobili nella disponibilità dei rispettivi amministratori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati in relazione a plurime contestazioni dei reati di cui agli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Locri, lamentando la violazione di disposizioni di legge penale e la mancanza di motivazione, esponendo di aver ampiamente illustrato, nella richiesta di emissione della misura cautelare e, successivamente, nell'atto d'appello, il carattere meramente interposto delle società amministrate dagli indagati, sottolineando al riguardo la mancanza di sedi operative, di dipendenti e di mezzi, costituenti meri schermi, volti a consentire la realizzazione di operazioni simulate finalizzate all'evasione fiscale, ma tali aspetti non erano stati adeguatamente considerati, né dal Giudice per le indagini preliminari, né dal Tribunale, ai quali tali questioni erano state devolute con l'appello cautelare.

Neppure era stato esaminato l'aspetto della configurabilità delle varie ipotesi delittuose di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, contestate ai medesimi indagati.

Ha pertanto concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore Generale ha concluso nelle sue richieste scritte sollecitando la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sottolineando che la motivazione dell'ordinanza impugnata non poteva essere considerata mancante o apparente, essendo stato esplicitato con coerenza e completezza l'iter logico seguito dal Tribunale del riesame, evidenziando, in particolare che i giudici di merito avevano escluso che le fatturazioni contestate riguardassero operazioni soggettivamente inesistenti, con la conseguenza che le doglianze complessivamente svolte dal pubblico ministero ricorrente risulterebbero, nonostante l'apparente censura di violazione di legge, rivolte a criticare l'ordinanza impugnata nel suo ragionamento logico, con la conseguente esclusione delle stesse dal novero di quelle consentite nei ricorsi per cassazione relativi alla materia delle misure cautelari reali.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione del pubblico ministero ricorrente.

2. L'art. 325 cod. proc. pen., a proposito del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi al sequestro preventivo di beni dei quali la confisca è facoltativa o obbligatoria, dispone che, contro le ordinanze emesse in sede di riesame o di appello, possa proporre ricorso (oltre all'imputato, al suo difensore e all'avente diritto alla restituzione) il "pubblico ministero", senza alcuna ulteriore specificazione.

Non è stata, dunque, riprodotta la previsione contenuta nel primo comma dell'art. 311 cod. proc. pen., in tema di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti, di riesame e di appello, sulle misure cautelari personali, che legittima a proporlo sia il pubblico ministero presso il Tribunale che ha pronunciato l'ordinanza impugnata, sia il pubblico ministero che ha chiesto l'applicazione della misura di cautela (consentendo, peraltro, a quest'ultimo, seppure solo nel caso di riesame, ai sensi del comma 8 bis dell'art. 309, di partecipare all'udienza in camera di consiglio in luogo del rappresentante della pubblica accusa presso il tribunale distrettuale).

Alla luce di tale diversa disciplina è stata costantemente rilevata l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per il riesame proposto dal pubblico ministero che ha disposto o chiesto il sequestro probatorio o preventivo, in quanto la legittimazione spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata (da ultimo, in tal senso, Sez. 5, n. 18822 del 15/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272858; in precedenza, Sez. 3, n. 47142 del 07/11/2012, Cuffaro, Rv. 253869; nonché, prima ancora, Sez. 3, n. 25882 del 26/05/2010, Giacobi, Rv. 248055, Sez. 4, n. 36882 del 23/05/2007, Palena, Rv. 237232, Sez. 3, n. 2245 del 15/06/1999 Sculco, Rv. 214797; Sez. 3, n. 2810 del 11/07/1997, Artuso, Rv. 209540; v. anche Sez.

U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206658), dovendo applicarsi la regola generale della legittimazione a impugnare dell'organo della pubblica accusa presso l'organo giudiziario che ha pronunciato il provvedimento.

Tale conclusione risulta, come è stato già osservato (cfr. Sez. 5, n. 18822 del 15/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272858, cit.), anche dal fatto che lo stesso art. 325, nel richiamare le regole di procedura dettate nell'art. 311, fa riferimento ai soli commi 3, 4 e 5 (quest'ultimo a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 60,

I. 23 giugno 2017, n. 103), e non al comma 1 che, come si è detto, consente il ricorso in cassazione al pubblico ministero che ha chiesto la misura.

Ne consegue che il pubblico ministero presso il Tribunale di Locri non è legittimato a ricorrere per cassazione avverso l'indicata ordinanza del Tribunale ,.9,1.; di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente inammissibilità del ricorso dallo stesso p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Canada) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso thiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni presentate per [OSCURATO:PERSONA] dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 ottobre 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'appello cautelare proposto dal pubblico ministero presso il Tribunale di Locri nei confronti del provvedimento in data 11 luglio 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, con il quale era stata rigettata la richiesta, presentata dal medesimo pubblico ministero, diretta a ottenere il sequestro preventivo del denaro nella disponibilità delle società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nonché, in subordine, dei beni mobili o immobili nella disponibilità dei rispettivi amministratori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati in relazione a plurime contestazioni dei reati di cui agli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Locri, lamentando la violazione di disposizioni di legge penale e la mancanza di motivazione, esponendo di aver ampiamente illustrato, nella richiesta di emissione della misura cautelare e, successivamente, nell'atto d'appello, il carattere meramente interposto delle società amministrate dagli indagati, sottolineando al riguardo la mancanza di sedi operative, di dipendenti e di mezzi, costituenti meri schermi, volti a consentire la realizzazione di operazioni simulate finalizzate all'evasione fiscale, ma tali aspetti non erano stati adeguatamente considerati, né dal Giudice per le indagini preliminari, né dal Tribunale, ai quali tali questioni erano state devolute con l'appello cautelare. Neppure era stato esaminato l'aspetto della configurabilità delle varie ipotesi delittuose di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, contestate ai medesimi indagati. Ha pertanto concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore Generale ha concluso nelle sue richieste scritte sollecitando la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sottolineando che la motivazione dell'ordinanza impugnata non poteva essere considerata mancante o apparente, essendo stato esplicitato con coerenza e completezza l'iter logico seguito dal Tribunale del riesame, evidenziando, in particolare che i giudici di merito avevano escluso che le fatturazioni contestate riguardassero operazioni soggettivamente inesistenti, con la conseguenza che le doglianze complessivamente svolte dal pubblico ministero ricorrente risulterebbero, nonostante l'apparente censura di violazione di legge, rivolte a criticare l'ordinanza impugnata nel suo ragionamento logico, con la conseguente esclusione delle stesse dal novero di quelle consentite nei ricorsi per cassazione relativi alla materia delle misure cautelari reali.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione del pubblico ministero ricorrente. 2. L'art. 325 cod. proc. pen., a proposito del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi al sequestro preventivo di beni dei quali la confisca è facoltativa o obbligatoria, dispone che, contro le ordinanze emesse in sede di riesame o di appello, possa proporre ricorso (oltre all'imputato, al suo difensore e all'avente diritto alla restituzione) il "pubblico ministero", senza alcuna ulteriore specificazione. Non è stata, dunque, riprodotta la previsione contenuta nel primo comma dell'art. 311 cod. proc. pen., in tema di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti, di riesame e di appello, sulle misure cautelari personali, che legittima a proporlo sia il pubblico ministero presso il Tribunale che ha pronunciato l'ordinanza impugnata, sia il pubblico ministero che ha chiesto l'applicazione della misura di cautela (consentendo, peraltro, a quest'ultimo, seppure solo nel caso di riesame, ai sensi del comma 8 bis dell'art. 309, di partecipare all'udienza in camera di consiglio in luogo del rappresentante della pubblica accusa presso il tribunale distrettuale). Alla luce di tale diversa disciplina è stata costantemente rilevata l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per il riesame proposto dal pubblico ministero che ha disposto o chiesto il sequestro probatorio o preventivo, in quanto la legittimazione spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata (da ultimo, in tal senso, Sez. 5, n. 18822 del 15/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272858; in precedenza, Sez. 3, n. 47142 del 07/11/2012, Cuffaro, Rv. 253869; nonché, prima ancora, Sez. 3, n. 25882 del 26/05/2010, Giacobi, Rv. 248055, Sez. 4, n. 36882 del 23/05/2007, Palena, Rv. 237232, Sez. 3, n. 2245 del 15/06/1999 Sculco, Rv. 214797; Sez. 3, n. 2810 del 11/07/1997, Artuso, Rv. 209540; v. anche Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206658), dovendo applicarsi la regola generale della legittimazione a impugnare dell'organo della pubblica accusa presso l'organo giudiziario che ha pronunciato il provvedimento. Tale conclusione risulta, come è stato già osservato (cfr. Sez. 5, n. 18822 del 15/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272858, cit.), anche dal fatto che lo stesso art. 325, nel richiamare le regole di procedura dettate nell'art. 311, fa riferimento ai soli commi 3, 4 e 5 (quest'ultimo a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 60, I. 23 giugno 2017, n. 103), e non al comma 1 che, come si è detto, consente il ricorso in cassazione al pubblico ministero che ha chiesto la misura. Ne consegue che il pubblico ministero presso il Tribunale di Locri non è legittimato a ricorrere per cassazione avverso l'indicata ordinanza del Tribunale ,.9,1.; di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente inammissibilità del ricorso dallo stesso p
Sentenza Cassazione n. 24379/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris