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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2023

Cassazione n. 17486/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 del GIP TRIBUNALE di PADOVA/dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che condanna l'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, DPR 309/90; Considerato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato in epoca successiva alla

I. 23 giugno 2017, n. 103 che, modificando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha statuito a pena di inammissibilità la necessità che l'impugnazione sia sottoscritta da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, ciò che nella specie non è avvenuto (i ricorrenti si sono limitati ad allegare al ricorso da loro soltanto firmato la procura speciale rilasciata in favore del difensore, il quale ha sottoscritto - deve ritenersi, per autenticazione - soltanto detta procura); Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il cumulativo ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 marzo 2023 Il! 9nlie estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 del GIP TRIBUNALE di PADOVA/dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che condanna l'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, DPR 309/90; Considerato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato in epoca successiva alla I. 23 giugno 2017, n. 103 che, modificando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha statuito a pena di inammissibilità la necessità che l'impugnazione sia sottoscritta da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, ciò che nella specie non è avvenuto (i ricorrenti si sono limitati ad allegare al ricorso da loro soltanto firmato la procura speciale rilasciata in favore del difensore, il quale ha sottoscritto - deve ritenersi, per autenticazione - soltanto detta procura); Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il cumulativo ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2023 Il! 9nlie estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17486/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris