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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36425/2022

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3221/2021proposto da: Giuseppe SAMMARRO (C.F.: S MM GPP34S11D005D), nato l' 11.11.1 934 a [OSCURATO:PERSONA] (CS) e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CS), Loc. [OSCURATO:PERSONA].

Can t inella C. da [OSCURATO:SOCIETA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PLPGPR48Rl 7H579E), con s tu dio in Corigliano-Rossano (CS), Loc.

Rossano , alla [OSCURATO:PERSONA] d e Ro s is n. 18 , ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale pec: [OSCURATO:EMAIL] risultantedal RE.GINDE; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di accertamento Irpef maggiori redditi – Rinuncia al ricorso Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la ordinanza n. 14068/20 20 emessa dalla C orte di cassazione il 07/07/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza avverso l’avviso di accertamento relativo all’Irpef per l’anno di imposta 2004, con cui l’Ufficio aveva accertato induttivamente maggiori redditi, con conseguente recupero delle maggiori imposte dovute.

2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso.

3. Sull’appello principale del contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il gravame, affermando che il Sammarro aveva allegato movimentazioni bancarie relative al disinvestimento di un fondo di investimento per un valore di oltre 700.000 euro (in coincidenza temporale con l’acquisto dell’immobile dal quale l’Agenzia delle Entrate aveva inferito l’esistenza di una maggiore capacità reddituale) idonee a dimostrare una disponibilità finanziaria giustificativa degli incrementi patrimoniali contestati.

4. Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo e la S.C., ritenuta preliminarmente l’ammissibilità del ricorso in quanto notificato entro i sei mesi dal deposito della sentenza della CTR, lo accoglieva in quanto la prova contraria a carico del contribuente aveva ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, ma anche circostanze sintomatiche denotanti il loro utilizzo per effettuare proprio le spese contestate.

5. Avverso l’ordinanza della S.C., il Sammarro proponeva ricorso per revocazione ex artt. 391 bis e 395, comma 1, n. 4), c.p.c., basato su due motivi.

6. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento all’art. 391 bis c.p.c., per essere, a suo dire, la CTR incorsa in errore di percezione in ordine alla data di notifica del ricorso per cassazione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento all’art. 391 bis c.p.c., per essere, a suo dire, la CTR in errore sull’oggetto dell’accertamento induttivo, non avendo considerato che lo stesso era fondato su obbligazioni di pagamento previste in un mero contratto preliminare di vendita, anziché su pagamenti effettivi.

3. Con memoria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il ricorrente di persona, unitamente al suo difensore di fiducia, preso atto delle considerazioni espresse dal Consigliere relatore nella proposta, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 390 c.p.c., di rinunciare al ricorso per revocazione, invocando la compensazione integrale delle spese di lite.

L’atto di rinuncia risulta regolarmente notificato, a mezzo pec, all’Agenzia delle Entrate.

La rinuncia al ricorso per Cassazione, tempestivamente notificata e depositata, non necessita di adesione delle parti a cui è destinata ed è pertanto idonea all'estinzione del processo tra le stesse, ed è possibile compensare le spese tra le medesime ( Sez. 3, Sentenza n. 3794 del 16/04/1999).

Nel caso di specie la compensazione integrale delle spese è giustificata dal rilievo per cui, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, conv. in l. n. 96 del 2017, l’orientamento di questa Corte in ordine alle modalità di calcolo della sospensione ope legis per nove mesi , per le controversie rientranti nella definizione agevolata de qua, dei termini d'impugnazione che, per effetto della disciplina ordinaria, venivano a scadere nel periodo ricompreso tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, si è consolidato solo tra il 2019 e il 2021.

Non sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater del d.P.R. n. 115/2002 i presupposti processuali per il c.d. raddoppio del contributo unificato, avuto riguardo alla natura della presente pronuncia.

P.Q.M.

La Corte dichiara estintoil giudizio; compensa per intero le spese del presente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3221/2021proposto da: Giuseppe SAMMARRO (C.F.: S MM GPP34S11D005D), nato l' 11.11.1 934 a [OSCURATO:PERSONA] (CS) e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CS), Loc. [OSCURATO:PERSONA]. Can t inella C. da [OSCURATO:SOCIETA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PLPGPR48Rl 7H579E), con s tu dio in Corigliano-Rossano (CS), Loc. Rossano , alla [OSCURATO:PERSONA] d e Ro s is n. 18 , ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale pec: [OSCURATO:EMAIL] risultantedal RE.GINDE; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di accertamento Irpef maggiori redditi – Rinuncia al ricorso Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la ordinanza n. 14068/20 20 emessa dalla C orte di cassazione il 07/07/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza avverso l’avviso di accertamento relativo all’Irpef per l’anno di imposta 2004, con cui l’Ufficio aveva accertato induttivamente maggiori redditi, con conseguente recupero delle maggiori imposte dovute. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso. 3. Sull’appello principale del contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il gravame, affermando che il Sammarro aveva allegato movimentazioni bancarie relative al disinvestimento di un fondo di investimento per un valore di oltre 700.000 euro (in coincidenza temporale con l’acquisto dell’immobile dal quale l’Agenzia delle Entrate aveva inferito l’esistenza di una maggiore capacità reddituale) idonee a dimostrare una disponibilità finanziaria giustificativa degli incrementi patrimoniali contestati. 4. Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo e la S.C., ritenuta preliminarmente l’ammissibilità del ricorso in quanto notificato entro i sei mesi dal deposito della sentenza della CTR, lo accoglieva in quanto la prova contraria a carico del contribuente aveva ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, ma anche circostanze sintomatiche denotanti il loro utilizzo per effettuare proprio le spese contestate. 5. Avverso l’ordinanza della S.C., il Sammarro proponeva ricorso per revocazione ex artt. 391 bis e 395, comma 1, n. 4), c.p.c., basato su due motivi. 6. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento all’art. 391 bis c.p.c., per essere, a suo dire, la CTR incorsa in errore di percezione in ordine alla data di notifica del ricorso per cassazione. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento all’art. 391 bis c.p.c., per essere, a suo dire, la CTR in errore sull’oggetto dell’accertamento induttivo, non avendo considerato che lo stesso era fondato su obbligazioni di pagamento previste in un mero contratto preliminare di vendita, anziché su pagamenti effettivi. 3. Con memoria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il ricorrente di persona, unitamente al suo difensore di fiducia, preso atto delle considerazioni espresse dal Consigliere relatore nella proposta, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 390 c.p.c., di rinunciare al ricorso per revocazione, invocando la compensazione integrale delle spese di lite. L’atto di rinuncia risulta regolarmente notificato, a mezzo pec, all’Agenzia delle Entrate. La rinuncia al ricorso per Cassazione, tempestivamente notificata e depositata, non necessita di adesione delle parti a cui è destinata ed è pertanto idonea all'estinzione del processo tra le stesse, ed è possibile compensare le spese tra le medesime ( Sez. 3, Sentenza n. 3794 del 16/04/1999). Nel caso di specie la compensazione integrale delle spese è giustificata dal rilievo per cui, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, conv. in l. n. 96 del 2017, l’orientamento di questa Corte in ordine alle modalità di calcolo della sospensione ope legis per nove mesi , per le controversie rientranti nella definizione agevolata de qua, dei termini d'impugnazione che, per effetto della disciplina ordinaria, venivano a scadere nel periodo ricompreso tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, si è consolidato solo tra il 2019 e il 2021. Non sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater del d.P.R. n. 115/2002 i presupposti processuali per il c.d. raddoppio del contributo unificato, avuto riguardo alla natura della presente pronuncia. P.Q.M. La Corte dichiara estintoil giudizio; compensa per intero le spese del presente
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