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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 marzo 2022

Cassazione n. 10142/2022

Testo disponibile della fonte

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i sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., e omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente, premessa la non equiparabilità dal punto di vista costituzionale della situazione del notificante rimasto inerte con quella del mancato perfezionamento della notifica per causa indipendente dalla volontà del notificante, che l’attrice non era rimasta inerte, avendo con lettera di reclamo del 20 febbraio 2017 denunciato, senza riscontro, a [OSCURATO:PERSONA] la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata internazionale.

Aggiunse F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 35440/2019 che non pertinente è il riferimento al principio di ragionevole durata Numero sezionale 442/2022Numero di raccolta generale 10142/2022 del processo per le seguenti ragioni: l’integrazione del Data pubblicazione 29/03/2022 contraddittorio era stata disposta all’esito dell’integrale svolgimento del giudizio; ove l’attrice avesse di propria iniziativa ripreso il procedimento notificatorio, la citazione sarebbe risultata nulla per mancato rispetto del termine minimo; il principio di ragionevole durata deve essere contemperato con il diritto di difesa.

Il motivo è infondato.

Il dispositivo è conforme a diritto ma la decisione è erroneamente motivata in diritto, sicché deve essere corretta ai sensi dell’art. 384, u.c., cod. proc. civ..

Il motivo di appello è stato rigettato sul presupposto dell’omessa ripresa, immediata e tempestiva, del procedimento notificatorio.

In realtà, tale onere processuale non poteva venire in rilievo stante la necessità di dover rispettare il termine di comparizione per la parte cui l’atto doveva essere notificato.

Il Tribunale concesse il termine perentorio per la notifica evidentemente ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. ed il mancato rispetto del termine per causa non imputabile avrebbe giustificato la proposizione di una istanza di rimessione in termini (cfr. Cass. n. 1180 del 2006, n. 625 del 2008, n. 28233 del 2008, n. 6982 del 2016).

La disciplina della fattispecie era perciò riposta nel secondo comma dell’art. 153 cod. proc. civ., per cui l’onere della parte era, previa dimostrazione dell’essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile, chiedere al giudice di essere rimessa in termini.

Come affermato da Cass. Sez.

U. n. 17532 del 2009, la regola della ripresa, immediata e tempestiva, del procedimento notificatorio permane anche a fronte dell’introduzione di una norma sulla rimessione in termini di carattere generale (art. 153, comma 2), non potendo ritenersi dipendente da causa non imputabile una decadenza che avrebbe potuto essere ovviata mediante il completamento della procedura di notificazione ad iniziativa della F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 35440/2019 parte, salva la necessità di richiedere l'intervento del giudice nei Numero sezionale 442/2022Numero di raccolta generale 10142/2022 casi in cui non sia possibile una semplice (e ragionevolmente Data pubblicazione 29/03/2022 tempestiva) ripresa del medesimo procedimento notificatorio ad iniziativa della parte, per particolari circostanze, eventualmente anche collegate all'iter procedimentale entro cui si inserisca la notificazione prevista a pena di decadenza, e fra questa per l’appunto la necessità di ottenere una nuova fissazione dell'udienza ai fini del rispetto dei termini di comparizione (si veda anche la precedente Cass. Sez.

U. n. 3818 del 2009).

La ricorrente avrebbe dovuto quindi proporre istanza di rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, comma 2.

Nell’esposizione del ricorso non si afferma che tale istanza sia stata proposta, per cui il mancato assolvimento dell’onere processuale rende il motivo di ricorso non accoglibile.

Va enunciato in conclusione il seguente principio di diritto: “nel caso di notifica di atto processuale all’interno del processo, non andata a buon fine per causa non imputabile al notificante e per la quale era previsto il compimento entro un termine perentorio, il notificante ha l’onere di chiedere al giudice ai sensi dell’art. 153, comma 2, cod. proc. civ. di essere rimesso in termini, dimostrando di essere incorso in decadenza per causa ad egli non imputabile, se fra il giorno della notificazione e quello dell’udienza di comparizione deve essere rispettato un termine in favore della parte cui l’atto deve essere notificato”.

Con il secondo motivo si denuncia falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., e omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente, con riferimento alla parte di motivazione ulteriore resa ad abundantiam, che non vi era inerzia per avere l’attrice nel termine inizialmente fissato provveduto per la notificazione.

Aggiunge che la statuizione dell’ordinanza del Tribunale con cui era stata F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 35440/2019 disattesa l’eccezione di estinzione del giudizio già alla scadenza del Numero sezionale 442/2022Numero di raccolta generale 10142/2022 primo termine non era stata oggetto di appello incidentale e Data pubblicazione 29/03/2022 costituiva pertanto cosa giudicata.

Il motivo è inammissibile.

La permanenza della ratio decidendi impugnata con il precedente motivo, sulla base della correzione della motivazione sopra operata, rende priva di decisività la censura relativa a ratio esplicitata espressamente ad abundantiam.

La circostanza che il primo motivo di ricorso sia stato proposto sulla base di una motivazione che la Corte ha dovuto correggere costituisce motivo di compensazione delle spese del giudizio di cassazione, le quali, liquidate come in dispositivo per l’intero, seguono per il resto la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Rigetta il ricorso.

Dispone la compensazione per metà delle spese del giudizio di legittimità, condannando il controricorrente al rimborso in favore del ricorrente dell’altra metà della spese, liquidate per l’intero nella misura di Euro 10.000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., e omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, premessa la non equiparabilità dal punto di vista costituzionale della situazione del notificante rimasto inerte con quella del mancato perfezionamento della notifica per causa indipendente dalla volontà del notificante, che l’attrice non era rimasta inerte, avendo con lettera di reclamo del 20 febbraio 2017 denunciato, senza riscontro, a [OSCURATO:PERSONA] la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata internazionale. Aggiunse F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 35440/2019 che non pertinente è il riferimento al principio di ragionevole durata Numero sezionale 442/2022Numero di raccolta generale 10142/2022 del processo per le seguenti ragioni: l’integrazione del Data pubblicazione 29/03/2022 contraddittorio era stata disposta all’esito dell’integrale svolgimento del giudizio; ove l’attrice avesse di propria iniziativa ripreso il procedimento notificatorio, la citazione sarebbe risultata nulla per mancato rispetto del termine minimo; il principio di ragionevole durata deve essere contemperato con il diritto di difesa. Il motivo è infondato. Il dispositivo è conforme a diritto ma la decisione è erroneamente motivata in diritto, sicché deve essere corretta ai sensi dell’art. 384, u.c., cod. proc. civ.. Il motivo di appello è stato rigettato sul presupposto dell’omessa ripresa, immediata e tempestiva, del procedimento notificatorio. In realtà, tale onere processuale non poteva venire in rilievo stante la necessità di dover rispettare il termine di comparizione per la parte cui l’atto doveva essere notificato. Il Tribunale concesse il termine perentorio per la notifica evidentemente ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. ed il mancato rispetto del termine per causa non imputabile avrebbe giustificato la proposizione di una istanza di rimessione in termini (cfr. Cass. n. 1180 del 2006, n. 625 del 2008, n. 28233 del 2008, n. 6982 del 2016). La disciplina della fattispecie era perciò riposta nel secondo comma dell’art. 153 cod. proc. civ., per cui l’onere della parte era, previa dimostrazione dell’essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile, chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Come affermato da Cass. Sez. U. n. 17532 del 2009, la regola della ripresa, immediata e tempestiva, del procedimento notificatorio permane anche a fronte dell’introduzione di una norma sulla rimessione in termini di carattere generale (art. 153, comma 2), non potendo ritenersi dipendente da causa non imputabile una decadenza che avrebbe potuto essere ovviata mediante il completamento della procedura di notificazione ad iniziativa della F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 35440/2019 parte, salva la necessità di richiedere l'intervento del giudice nei Numero sezionale 442/2022Numero di raccolta generale 10142/2022 casi in cui non sia possibile una semplice (e ragionevolmente Data pubblicazione 29/03/2022 tempestiva) ripresa del medesimo procedimento notificatorio ad iniziativa della parte, per particolari circostanze, eventualmente anche collegate all'iter procedimentale entro cui si inserisca la notificazione prevista a pena di decadenza, e fra questa per l’appunto la necessità di ottenere una nuova fissazione dell'udienza ai fini del rispetto dei termini di comparizione (si veda anche la precedente Cass. Sez. U. n. 3818 del 2009). La ricorrente avrebbe dovuto quindi proporre istanza di rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, comma 2. Nell’esposizione del ricorso non si afferma che tale istanza sia stata proposta, per cui il mancato assolvimento dell’onere processuale rende il motivo di ricorso non accoglibile. Va enunciato in conclusione il seguente principio di diritto: “nel caso di notifica di atto processuale all’interno del processo, non andata a buon fine per causa non imputabile al notificante e per la quale era previsto il compimento entro un termine perentorio, il notificante ha l’onere di chiedere al giudice ai sensi dell’art. 153, comma 2, cod. proc. civ. di essere rimesso in termini, dimostrando di essere incorso in decadenza per causa ad egli non imputabile, se fra il giorno della notificazione e quello dell’udienza di comparizione deve essere rispettato un termine in favore della parte cui l’atto deve essere notificato”. Con il secondo motivo si denuncia falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., e omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, con riferimento alla parte di motivazione ulteriore resa ad abundantiam, che non vi era inerzia per avere l’attrice nel termine inizialmente fissato provveduto per la notificazione. Aggiunge che la statuizione dell’ordinanza del Tribunale con cui era stata F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 35440/2019 disattesa l’eccezione di estinzione del giudizio già alla scadenza del Numero sezionale 442/2022Numero di raccolta generale 10142/2022 primo termine non era stata oggetto di appello incidentale e Data pubblicazione 29/03/2022 costituiva pertanto cosa giudicata. Il motivo è inammissibile. La permanenza della ratio decidendi impugnata con il precedente motivo, sulla base della correzione della motivazione sopra operata, rende priva di decisività la censura relativa a ratio esplicitata espressamente ad abundantiam. La circostanza che il primo motivo di ricorso sia stato proposto sulla base di una motivazione che la Corte ha dovuto correggere costituisce motivo di compensazione delle spese del giudizio di cassazione, le quali, liquidate come in dispositivo per l’intero, seguono per il resto la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Rigetta il ricorso. Dispone la compensazione per metà delle spese del giudizio di legittimità, condannando il controricorrente al rimborso in favore del ricorrente dell’altra metà della spese, liquidate per l’intero nella misura di Euro 10.000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f
Sentenza Cassazione n. 10142/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris