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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00907/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 25351-2020 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - E [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA] separata ingegnere R.G.N.25351/2020 Cron.

Rep.

Ud.11/12/2025 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti al ricorso successivo - avverso la sentenza n. 884/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/01/2020 R.G.N. 920/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Torino rigettava la domanda proposta dall’ing. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Inps e volta all’accertamento negativo dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Inps per gli anni dal 2008 al 2011, essendo egli docente di ruolo e quindi tenuto al solo pagamento del contributo integrativo e non di quello soggettivo presso Inarcassa.

Riteneva la Corte che sussistesse l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata non dovendo il professionista versare il contributo soggettivo e che, inoltre, non si fosse avverata alcuna prescrizione, decorrendo la stessa dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Diversamente dal primo giudice, riteneva però la Corte che il regime delle sanzioni civili fosse quello dell’omissione e non dell’evasione.

Avverso la sentenza, l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei crediti Inps ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., ricorre per un motivo, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Con ricorso successivo, da qualificarsi come incidentale, [OSCURATO:PERSONA], impugna la medesima sentenza proponendo ottomotivi, illustrati da memoria, cui resiste l’Inps con controricorso.

All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso principale, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.116, co.8, lett. a) e b) l. n.388/00, per non avere la Corte d’appello applicato il regime dell’evasione contributiva stante l’incompleta compilazione da parte del professionista della dichiarazione dei redditi e quindi l’occultamento dell’attività di libero professionista.

Con il primo motivo di ricorsoincidentale, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2, co.25 e 26 l. n.335/95, in combinato disposto con gli artt.18, co.12 d.l. n.98/11, 2222, 2229 c.c., dell’art.21 l. n.6/81 e dell’art.2.7 St.

Inarcassa, 6 d.lgs. n.103/96, 2 d.lgs. n.509/94, per avere la Corted’appello affermato l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] deduce omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art.18, co.12 d.l. n.98/11, per non avere la Corte considerato che il ricorrente era iscritto all’albo degli ingegneri e anche a Inarcassa.

Con il terzo motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione degli artt.3, co.25 l. n.335/95, 2222 e 2229 c.c., e torna a ribadire la mancanza di obbligo di iscrizione alla Gestione separata.

Con il quarto motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.18, co.12 d.l. n.98/11, 2 d.lgs. n.509/94, 1 l. n.133/11, 26, co.5 Regolamento di Inarcassa, per avere la Corte considerato la natura solo solidaristica del contributo integrativo.

Con il quinto motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.18, co.12 d.l. n.98/11 e dell’art.38 Cost., per avere la Corte d’appello violato il principio di esclusività della copertura assicurativa presso la Cassa di appartenenza.

Con il sesto motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione e/o falsa applicazione dell’art.38 Cost., e ribadisce che non può esservi doppia copertura previdenziale.

Con il settimo motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione degli artt.113 c.p.c., 101, co.2 Cost., 132, co.2, n.4 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c., per avere la Corte d’appello violato la norma di interpretazione autentica del d.l. n.98/11.

Con l’ottavo motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione e falsa applicazione dell’art.2935 c.c., in combinato disposto con l’art.3 l. n.335/95, dell’art.55 R.D.L. n.1827/35e dell’art.18, co.4 d.lgs. n.241/97, in combinato disposto con l’art.17, co.1 e 2 d.P.R. n.435/01, per avere la Corte d’appello fatto decorrere la prescrizione dal giorno della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Rilievo logico preliminare ha l’esame del ricorso incidentale.

I primi sette motivi possono essere esaminati congiuntamente, ponendo tutti la questione della sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Inps.

Essi sono infondati.

Va ribadito il costante orientamento di questa Corte secondo cuiingegneri e architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali non è dovuto il pagamento del contributo soggettivo, e che versano a Inarcassa esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico siccome iscritti agli albi, non hanno costituta presso Inarcassa alcuna posizione previdenziale a loro beneficio,e sono tenuti ad iscriversi alla gestione separata presso l'Inps, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all’art. 2, co.26, l. n. 335/95.

Invero, l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell’obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, dovendosi porre il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata in termini non già di alternatività, bensì di complementarità (Cass.3672/25, Cass.20288/22, Cass.5826/21).I motivi non adducono alcun argomento rilevante di segno opposto capace di confutare un orientamento condiviso anche dalla Corte costituzionale con le sentenze nn.104/22 e 55/24.

L’ottavo motivo è fondato nei termini che seguono.

Questa Corte ha più volte affermato (v. ad es.

Cass.28565/22, Cass.33885/22) che la prescrizione del credito contributivo decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass.27950/18, Cass.19403/19, Cass.1557/20).

In particolare, nella determinazione del giorno di scadenza del pagamento, occorre considerare i d.P.C.m. emanati in attuazione dell’art.12, co.5 d.lgs. n.241/97 (Cass.33885/22, Cass.22882/24, Cass.16052/25) Quanto ai contributi relativi all'anno 2008, l’art.1, co.1 d.P.C.m [OSCURATO:DATA_NASCITA] fissava il termine per il pagamento al 6.7.2009, sicché l’interruzione della prescrizione, in data 27.6.2014, fu tempestiva.

Quanto ai contributi relativi all'anno 2009, l’art.1, co.1 d.P.C.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha fissato il termine per il pagamento al 6.7.2010, e anche in questo caso l’atto interruttivo, in data29.6.2015, è tempestivo.

Quanto ai contributi relativi all'anno 2010, l’art.1, co.1 d.P.C.m [OSCURATO:DATA_NASCITA]fissava il termine per il pagamento al 6.7.2011, sicchél’interruzione della prescrizione, in data 1.7.2016,fu tempestiva.

Quanto ai contributi relativi all'anno 2011, l’art.1, co.1 d.P.C.m [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissava il termine per il pagamento al 9.7.2012, sicchél’interruzione della prescrizione, in data 28.8.2017, non fu tempestiva, e per tale annualità il credito è prescritto.

Quanto al tema delle sanzioni civili, espressamente oggetto del ricorso principale , va preliminarmente rilevato che l’impugnazione incidentale , contestando l’obbligo contributivo,ha posto in discussione, in favore del professionista,anche il capo accessorio e dipendente delle sanzioni civili(art.336, co.1 c.p.c.), sicché non è caduto il giudicato interno sull’andel pagamento delle sanzioni civili, vertendo il ricorso principale solo sul quantumdelle stesse.

Deve dunque applicarsi il dictum di Corte Costituzionale n.55/24, con la conseguenza per cui non sono dovute le sanzioni civili per le annualità 2008, 2009, 2010 (v.

Cass.13336/24, Cass.3672/25).

Resta così respinto il ricorso principale dell’Inps.

In conclusione, la sentenza d’appello va c assata limitatamente alla mancata declaratoria della prescrizione per l’anno 2011 e all’applicazione della sanzi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 25351-2020 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - E [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA] separata ingegnere R.G.N.25351/2020 Cron. Rep. Ud.11/12/2025 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti al ricorso successivo - avverso la sentenza n. 884/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/01/2020 R.G.N. 920/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Torino rigettava la domanda proposta dall’ing. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Inps e volta all’accertamento negativo dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Inps per gli anni dal 2008 al 2011, essendo egli docente di ruolo e quindi tenuto al solo pagamento del contributo integrativo e non di quello soggettivo presso Inarcassa. Riteneva la Corte che sussistesse l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata non dovendo il professionista versare il contributo soggettivo e che, inoltre, non si fosse avverata alcuna prescrizione, decorrendo la stessa dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi. Diversamente dal primo giudice, riteneva però la Corte che il regime delle sanzioni civili fosse quello dell’omissione e non dell’evasione. Avverso la sentenza, l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei crediti Inps ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., ricorre per un motivo, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Con ricorso successivo, da qualificarsi come incidentale, [OSCURATO:PERSONA], impugna la medesima sentenza proponendo ottomotivi, illustrati da memoria, cui resiste l’Inps con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso principale, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.116, co.8, lett. a) e b) l. n.388/00, per non avere la Corte d’appello applicato il regime dell’evasione contributiva stante l’incompleta compilazione da parte del professionista della dichiarazione dei redditi e quindi l’occultamento dell’attività di libero professionista. Con il primo motivo di ricorsoincidentale, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2, co.25 e 26 l. n.335/95, in combinato disposto con gli artt.18, co.12 d.l. n.98/11, 2222, 2229 c.c., dell’art.21 l. n.6/81 e dell’art.2.7 St. Inarcassa, 6 d.lgs. n.103/96, 2 d.lgs. n.509/94, per avere la Corted’appello affermato l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] deduce omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art.18, co.12 d.l. n.98/11, per non avere la Corte considerato che il ricorrente era iscritto all’albo degli ingegneri e anche a Inarcassa. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione degli artt.3, co.25 l. n.335/95, 2222 e 2229 c.c., e torna a ribadire la mancanza di obbligo di iscrizione alla Gestione separata. Con il quarto motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.18, co.12 d.l. n.98/11, 2 d.lgs. n.509/94, 1 l. n.133/11, 26, co.5 Regolamento di Inarcassa, per avere la Corte considerato la natura solo solidaristica del contributo integrativo. Con il quinto motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.18, co.12 d.l. n.98/11 e dell’art.38 Cost., per avere la Corte d’appello violato il principio di esclusività della copertura assicurativa presso la Cassa di appartenenza. Con il sesto motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione e/o falsa applicazione dell’art.38 Cost., e ribadisce che non può esservi doppia copertura previdenziale. Con il settimo motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione degli artt.113 c.p.c., 101, co.2 Cost., 132, co.2, n.4 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c., per avere la Corte d’appello violato la norma di interpretazione autentica del d.l. n.98/11. Con l’ottavo motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione e falsa applicazione dell’art.2935 c.c., in combinato disposto con l’art.3 l. n.335/95, dell’art.55 R.D.L. n.1827/35e dell’art.18, co.4 d.lgs. n.241/97, in combinato disposto con l’art.17, co.1 e 2 d.P.R. n.435/01, per avere la Corte d’appello fatto decorrere la prescrizione dal giorno della presentazione della dichiarazione dei redditi. Rilievo logico preliminare ha l’esame del ricorso incidentale. I primi sette motivi possono essere esaminati congiuntamente, ponendo tutti la questione della sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Inps. Essi sono infondati. Va ribadito il costante orientamento di questa Corte secondo cuiingegneri e architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali non è dovuto il pagamento del contributo soggettivo, e che versano a Inarcassa esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico siccome iscritti agli albi, non hanno costituta presso Inarcassa alcuna posizione previdenziale a loro beneficio,e sono tenuti ad iscriversi alla gestione separata presso l'Inps, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all’art. 2, co.26, l. n. 335/95. Invero, l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell’obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, dovendosi porre il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata in termini non già di alternatività, bensì di complementarità (Cass.3672/25, Cass.20288/22, Cass.5826/21).I motivi non adducono alcun argomento rilevante di segno opposto capace di confutare un orientamento condiviso anche dalla Corte costituzionale con le sentenze nn.104/22 e 55/24. L’ottavo motivo è fondato nei termini che seguono. Questa Corte ha più volte affermato (v. ad es. Cass.28565/22, Cass.33885/22) che la prescrizione del credito contributivo decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass.27950/18, Cass.19403/19, Cass.1557/20). In particolare, nella determinazione del giorno di scadenza del pagamento, occorre considerare i d.P.C.m. emanati in attuazione dell’art.12, co.5 d.lgs. n.241/97 (Cass.33885/22, Cass.22882/24, Cass.16052/25) Quanto ai contributi relativi all'anno 2008, l’art.1, co.1 d.P.C.m [OSCURATO:DATA_NASCITA] fissava il termine per il pagamento al 6.7.2009, sicché l’interruzione della prescrizione, in data 27.6.2014, fu tempestiva. Quanto ai contributi relativi all'anno 2009, l’art.1, co.1 d.P.C.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha fissato il termine per il pagamento al 6.7.2010, e anche in questo caso l’atto interruttivo, in data29.6.2015, è tempestivo. Quanto ai contributi relativi all'anno 2010, l’art.1, co.1 d.P.C.m [OSCURATO:DATA_NASCITA]fissava il termine per il pagamento al 6.7.2011, sicchél’interruzione della prescrizione, in data 1.7.2016,fu tempestiva. Quanto ai contributi relativi all'anno 2011, l’art.1, co.1 d.P.C.m [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissava il termine per il pagamento al 9.7.2012, sicchél’interruzione della prescrizione, in data 28.8.2017, non fu tempestiva, e per tale annualità il credito è prescritto. Quanto al tema delle sanzioni civili, espressamente oggetto del ricorso principale , va preliminarmente rilevato che l’impugnazione incidentale , contestando l’obbligo contributivo,ha posto in discussione, in favore del professionista,anche il capo accessorio e dipendente delle sanzioni civili(art.336, co.1 c.p.c.), sicché non è caduto il giudicato interno sull’andel pagamento delle sanzioni civili, vertendo il ricorso principale solo sul quantumdelle stesse. Deve dunque applicarsi il dictum di Corte Costituzionale n.55/24, con la conseguenza per cui non sono dovute le sanzioni civili per le annualità 2008, 2009, 2010 (v. Cass.13336/24, Cass.3672/25). Resta così respinto il ricorso principale dell’Inps. In conclusione, la sentenza d’appello va c assata limitatamente alla mancata declaratoria della prescrizione per l’anno 2011 e all’applicazione della sanzi
Sentenza Cassazione n. 00907/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris