CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 dicembre 2022
Cassazione n. 04194/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.SERRI Luca ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni cinque di reclusione ed C 27.000 di multa in relazione a ipotesi di trasporto e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina (pari a gr.20.000 circa). 2. Il ricorrente deduce violazione di correlazione tra la richiesta e il dispositivo della sentenza laddove, a fronte della richiesta di applicazione della pena di anni cinque di reclusione ed euro 12.000 di multa era disposta l'applicazione della pena pecuniaria pari ad euro 27.000 che costituiva invero pena base da sottoporsi alle riduzioni per la scelta del rito e per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. il ricorso è fondato atteso che la pena risulta erroneamente calcolata dal giudice del patteggiamento il quale nei motivi della decisione aveva correttamente dato atto della pena finale da applicare in anni cinque di reclusione ed euro 12.000 di multa; trattandosi peraltro di contrasto tra motivazione e dispositivo, lo stesso é da risolversi in favore della motivazione dalla quale risulta evidente l'errore in cui è incorso il giudice nella pronuncia del dispositivo, chiara essendo la pena finale concordata dalle parti e quella sulla quale il giudice ha svolto il proprio iter moti- vazionale. Invero nel caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sen- tenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della deci- sione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano rite- nere errato il dispositivo o parte di esso (sez.3, n.3969 del 25/09/2018; B., Rv.275690), cosicchè quando la discrasia tra dispositivo e motivazione della sen- tenza dipenda da un errore materiale relativo all'indicazione della pena nel dispo- sitivo e dall'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per pervenire alla sua determinazione, la motivazione prevale sul dispositivo, con conseguente possibilità di rettificare l'errore secondo la proce- dura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen. (sez.2, n.35424 del 13/07/2022, Rai- mondi, Rv.283516). 4. Nella specie appare evidente che il giudice è incorso in un errore nel disposi- tivo nella quantificazione della pena pecuniaria, in quanto dagli elementi tratti dalla parte motiva della sentenza, ove vengono indicate le richieste delle parti ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. e sviluppati i passaggi intermedi del calcolo onde l pervenire alla pena finale, risulta evidente che la pena pecuniaria finale avrebbe dovuto essere indicata in euro 12.000,00 di multa. 5. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio limitata- mente alla statuizione concernente la misura della pena pecuniaria che va defini- tivamente indicata in euro 12.000 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria che ridetermina in euro dodicimila di multa. Così deciso in Roma il 1 Dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]