CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18999/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 14761/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., rappresentata e difesa da ll’avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Rubiera n. 6, Is. F, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura special e a margine del ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l l a Campanian. 11433 / 48 / 20 1 5 , depositata il 1 6 . 1 2 .2015 . Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del14 febbraio 2024 . [OSCURATO:PERSONA] - Con la sentenza in epigrafe indicata l a CT R dell a Campania accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la Oggetto: Tributi sentenza della CTP di Beneventoche aveva accolto il ricorso propost o dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella di pagamento n. 01720140002681585, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazioneIVA per l’anno d’imposta 20 10 , dal quale risultava un minor credito d’imposta, rispetto a quelloportato in detrazione e derivante dalla somma dei crediti IVA maturati da due società incorporate alla società contribuente e risultante da dichiarazioni IVA presentate tardivamente; -dalla sentenza impugnata si evince , per quanto qui rileva, che : - il primo giudice era incorso nel vizio di ultrapetizione, avendo censurato la validità della cartella di pagamento impugnata per un motivo diverso da quello prospettato nel ricorso introduttivo, riguardante l’ammissibilità dell’accertamento di un credito d’imposta non spettante in sede di controllo automatizzato della dichiarazione IVA; - detto rilievo non era peraltro condivisibile, essendo consentita in sede di controllo automatizzato anche una correzione della dichiarazione con detrazione di un credito di imposta non spettante; - nel merito, il credito d’imposta eventualmente esposto nella dichiarazione considerata omessa, anche se formatosi anteriormente e derivante da precedenti dichiarazioni ritualmente presentate, non poteva essere riportato nella dichiarazione annuale IVA, relativa all’anno successivo, ostandovi il principio della contiguità temporale dei periodi di imposta, cui è subordinata ex art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, l’operatività della compensazione; - non avendo la contribuente contestato il rilievo dell’Ufficio relativo alla tardività delle dichiarazioni IVA, il credito d’imposta, anche se spettante, non poteva essere portato in detrazione direttamente nella dichiarazione IVA, presentata nell’anno successivo dalla contribuente, ma poteva esserne chiesto eventualmente il rimborso con separata istanza; -le società contribuent e impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi ; - l’Agenzia delle entrate si costituiva al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] -Con il primo motiv o , la contribuente de duce la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.,in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTRritenuto erroneamente che il primo giudice fosse incorso nel vizio di ultrapetizione per essersi pronunciato per la fondatezza del ricorso sulla base di una doglianza non coincidente con i motivi di impugnazione della cartella di pagamento, così interpretando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato come vincolo di corrispondenza tra motivi di decisione e motivi di impugnazione dell’atto; - con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere ritenuto erroneamente che il disconoscimento della detrazione nell’anno in verifica di un credito dell’anno precedente, per il quale la dichiarazione era stata omessa, poteva essere effettuato mediante un mero controllo automatizzato e che non necessitava di una previa emissione di un motivato avviso di rettifica; - entrambi i motivi, che vanno esaminati unitariamente per connessione, sonoinammissibili, per difetto di interesse ; - secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, quando la sentenza di merito impugnata si fonda – come nel caso in esame - su più “ rationes decidendi ” autonome, nel senso che ognuna di esse è sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile che il soccombente censuri tutte le “rationes”; l’omessa impugnazione di una di essere rende, dunque, inammissibile, per difetto di interesse, le censure relative alle altre, le quali, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass. 27.07.2017, n. 18641; Cass.14.02.2012, n. 2108; Cass. 3.11.2011, n. 22753); -la CTR non si è limitata ad accogliere i motivi di appello, riguardanti il vizio di ultrapetizione e la legittimità del controllo automatizzato per ridurre i crediti d’imposta non spettanti sulla base dei dati esposti in dichiarazione, ma ha esaminato anche la pretesa nel merito, ritenendola non fondata atteso il divieto di riporto dell’eccedenza derivante dal principio di contiguità temporale dei periodi di imposta ; -la ricorrente non ha contestato questa ulteriore ratio decidendi , per cui imotivi proposti sono inammissibili ; - il ricorso va, dunque, rigettato e nulla va disposto sulle spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non avendo la stessa svolto difese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrent e , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art.