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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 agosto 1973

Cassazione n. 02283/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 02/08/1973 avverso l'ordinanza del 21/04/2021 del TRIBUNALE di LOCRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteiccRtite le conclusioni del PG t&ÀJ Ceee n.„eke) c-L1e__L kxj ti LI-) uve; Q-V [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21 aprile 2021, il Tribunale di Locri, in funzione di giudice dell'esecuzione - decidendo sulla richiesta formulata da [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione, in suo favore, del beneficio dell'indulto di cui alla legge n. 241 del 2006, asseritamente non ancora goduto nella sua interessa in ragione delle intervenute pronunce di riconoscimento del vincolo della continuazione in executivis tra reati oggetto di diverse decisioni di condanna — dichiarava condonata la parte di pena inflitta con sentenza della Corte di appello di Milano del 6.12.2012, irrevocabile dal 25.2.2014, nella misura di mesi sette, giorni sedici di reclusione ed C. 1.412,23 di multa.

2. Avverso detta ordinanza, il Mendico ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agostino, formulando un unico articolato motivo, con il quale ha dedotto, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., "violazione di legge e contraddittorietà ed erroneità della motivazione".

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso con le conseguenze previste dalla legge.

4. In data 3 novembre 2021, il Mendico, con atto a sua firma con autentica effettuata dal suo difensore, ha dichiarato di volere rinunciare al suddetto ricorso.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per rituale rinuncia all'impugnazione.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. osì deciso, il 17 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 02/08/1973 avverso l'ordinanza del 21/04/2021 del TRIBUNALE di LOCRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteiccRtite le conclusioni del PG t&ÀJ Ceee n.„eke) c-L1e__L kxj ti LI-) uve; Q-V [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 aprile 2021, il Tribunale di Locri, in funzione di giudice dell'esecuzione - decidendo sulla richiesta formulata da [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione, in suo favore, del beneficio dell'indulto di cui alla legge n. 241 del 2006, asseritamente non ancora goduto nella sua interessa in ragione delle intervenute pronunce di riconoscimento del vincolo della continuazione in executivis tra reati oggetto di diverse decisioni di condanna — dichiarava condonata la parte di pena inflitta con sentenza della Corte di appello di Milano del 6.12.2012, irrevocabile dal 25.2.2014, nella misura di mesi sette, giorni sedici di reclusione ed C. 1.412,23 di multa. 2. Avverso detta ordinanza, il Mendico ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agostino, formulando un unico articolato motivo, con il quale ha dedotto, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., "violazione di legge e contraddittorietà ed erroneità della motivazione". 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso con le conseguenze previste dalla legge. 4. In data 3 novembre 2021, il Mendico, con atto a sua firma con autentica effettuata dal suo difensore, ha dichiarato di volere rinunciare al suddetto ricorso. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per rituale rinuncia all'impugnazione. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. osì deciso, il 17 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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