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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 14313/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle aggravanti contestate, ha ridotto la pena inflitta all'imputato a dieci mesi di reclusione ed euro 250 di multa, per i reati di furto aggravato di energia elettrica, sostituzione di persona e violenza privata; - che il primo motivo di ricorso, di denuncia del mancato riconoscimento dello stato di necessità (in ragione delle precarie condizioni di salute della [OSCURATO:PERSONA], con conseguente necessità dell'azione furtiva in modo da alimentare i macchinari a supporto della donna), articola doglianze in fatto ed è comunque generico, omettendo il confronto con la pronunzia impugnata, la quale ha ritenuto il difetto dell'inevitabilità del pericolo essendo questo diagnosticato da tempo, senza che in concreto vi fosse la costrizione della necessità di porre in essere l'azione criminosa; - che il secondo motivo, il quale censura la ritenuta sussistenza del delitto di violenza privata (asseritamente, per contraddittorietà della persona offesa e per la mancata prova del cambio di serratura), propone, anche in questo caso, doglianze in fatto, esulando dal sindacato di legittimità una rivalutazione delle risultanze processuali più favorevole per il ricorrente (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944); - che il terzo motivo, con cui si denunzia la violazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. per mancato riconoscimento della continuazione esterna con la sentenza della Corte di appello di Palermo 3822/2017, non si confronta con la motivazione impugnata, avendo il giudicante escluso la medesimezza del disegno criminoso tra i fatti sub judice e quelli già giudicati in ragione della distanza temporale e della diversità delle modalità di azione e del proposito criminoso; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 marzo 2023 Il qnsigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle aggravanti contestate, ha ridotto la pena inflitta all'imputato a dieci mesi di reclusione ed euro 250 di multa, per i reati di furto aggravato di energia elettrica, sostituzione di persona e violenza privata; - che il primo motivo di ricorso, di denuncia del mancato riconoscimento dello stato di necessità (in ragione delle precarie condizioni di salute della [OSCURATO:PERSONA], con conseguente necessità dell'azione furtiva in modo da alimentare i macchinari a supporto della donna), articola doglianze in fatto ed è comunque generico, omettendo il confronto con la pronunzia impugnata, la quale ha ritenuto il difetto dell'inevitabilità del pericolo essendo questo diagnosticato da tempo, senza che in concreto vi fosse la costrizione della necessità di porre in essere l'azione criminosa; - che il secondo motivo, il quale censura la ritenuta sussistenza del delitto di violenza privata (asseritamente, per contraddittorietà della persona offesa e per la mancata prova del cambio di serratura), propone, anche in questo caso, doglianze in fatto, esulando dal sindacato di legittimità una rivalutazione delle risultanze processuali più favorevole per il ricorrente (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944); - che il terzo motivo, con cui si denunzia la violazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. per mancato riconoscimento della continuazione esterna con la sentenza della Corte di appello di Palermo 3822/2017, non si confronta con la motivazione impugnata, avendo il giudicante escluso la medesimezza del disegno criminoso tra i fatti sub judice e quelli già giudicati in ragione della distanza temporale e della diversità delle modalità di azione e del proposito criminoso; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il qnsigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 14313/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris