Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 ottobre 2021

Cassazione n. 46586/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 04RYIFR nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza emessa in data 17/09/2020 dal Gup del Tribunale di Firenze, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv, cod.pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa.

2. Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia.

2. Il ricorrente, a mezzo dell'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Pistoia, ha fatto pervenire rituale atto di rinuncia depositato in Cancelleria in data 2.10.2021, ai sensi dell'articolo 589 comma 2 cod. proc. pen.

Tale rinuncia, avente natura di atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, produce l'effetto estintivo del gravame. 3.11 ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 591 lett. d) cod. proc. pen.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 03/12/2021 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 04RYIFR nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza emessa in data 17/09/2020 dal Gup del Tribunale di Firenze, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv, cod.pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa. 2. Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia. 2. Il ricorrente, a mezzo dell'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Pistoia, ha fatto pervenire rituale atto di rinuncia depositato in Cancelleria in data 2.10.2021, ai sensi dell'articolo 589 comma 2 cod. proc. pen. Tale rinuncia, avente natura di atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, produce l'effetto estintivo del gravame. 3.11 ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 591 lett. d) cod. proc. pen. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 03/12/2021 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 46586/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris