CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 giugno 2025
Cassazione n. 16874/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22185/2017 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di Procuratore munito degli specifici poteri di rappresentanza, giusta procura speciale dell’amministratore delegato, dr. [OSCURATO:PERSONA], rilasciata in data 27 luglio 2017 per atto [OSCURATO:PERSONA] (rep. n. 14485 e racc. n. 7847, registrata il 28 luglio 2017 al n. 22447, Serie 1T), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 72R30 D862 H) ed [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 77A50 I828 H). - RICORRENTE – CONTRO F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 22185/2017 il [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale Numero sezionale 5196/2025Numero di raccolta generale 16874/2025 03353020153), in persona del Sindaco pro temporeData pubblicazione 23/06/2025, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso e di deliberazione della Giunta comunale n. 187 del 18 ottobre 2017, dagli [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67H26 F257 J) ed [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 58P45 L682 T). - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 633/11/2017 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 20 febbraio 2017, non notificata. UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 13 giugno 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. oggetto di controversia era l’avviso di accertamento indicato in atti, con cui il Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il versamento della somma di 2.587,00 €, a titolo di Tosap per l’anno 2008; 2. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello della contribuente; 3. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia, notificandolo in data 22 settembre 2017, articolando due motivi di impugnazione; 4. il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso notificato il 30 ottobre/ novembre 2017; 5. con atto depositato il 20 maggio 2025, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per Cassazione, con F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 22185/2017 richiesta di compensazione delle spese legali sottoscritto dalla Numero sezionale 5196/2025Numero di raccolta generale 16874/2025 [OSCURATO:SOCIETA]. e dai suoi procuratori; Data pubblicazione 23/06/2025 6. il 29 maggio 2025 il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di adesione alla richiesta della ricorrente anche con riferimento all’istanza di compensazione delle spese di lite, allegando procura speciale del 9 maggio 2025 di adesione alla compensazione; [OSCURATO:PERSONA]: 1. la predetta rinuncia è stata regolarmente presentata ed accettata per quanto rileva ai fini della disciplina delle spese; 2. va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio; 3. le spese del presente grado di giudizio vanno compensate come da richiesta dele parti; 4. non ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071 e, anche da ultimo, Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921); P.Q.M. la Corte dichiara estinto il processo e compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 22185/2017 Numero sezionale 5196/2025 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 giugno Numer