CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 39925/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha revocato, con efficacia dal 28 dicembre 2020, ossia dalla data dell'accertamento della violazione, la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del 3 aprile 2019. Il Tribunale, preso atto del comportamento superficiale e non idoneo allo stato di affidato tenuto dall'interessato, ha affermato che questi si è dimostrato del tutto refrattario al trattamento rieducativo. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione. Ha affermato la falsità della documentazione allegata alla domanda di concessione di un permesso per allontanarsi dalla residenza in modo automatico e semplicistico e non ha tenuto conto del complesso degli elementi valutabili dal quale si trare la piena compatibilità del fatto addotto con la prosecuzione della misura alternativa. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione per omessa motivazione. Il Tribunale non ha preso in considerazione la nota dei Carabinieri del 12 gennaio 2021 e la relazione dell'UEPE e ha omesso di valutarne l'incidenza nel giudizio che ha condotto alla revoca della misura. 3. Successivamente il difensore ricorrente ha depositato memoria con cui ha addotto, in riferimento al primo motivo, la incoerenza dell'esame dei dati probatori e l'errore di automatica valutazione della falsità del documento allegato all'istanza; e, in riferimento al secondo motivo, l'omessa considerazione della nota dei Carabinieri del 12 gennaio 2021 e della relazione comportamentale dell'UEPE. 4. Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale ha dato piena motivazione della decisione adottata. Ha osservato, con logicità e adeguatezza di argomenti, che il comportamento dell'interessato - che aveva allegato all'istanza di autorizzazione a recarsi a [OSCURATO:PERSONA] per ottemperare ad una convocazione per motivi di lavoro una fasa missiva di invito ad opera di Pubblitalia '80 ([OSCURATO:PERSONA]) - (e la falsità è indubbia perché la missiva è stata disconoscìuta dall'apparente destinatario della missiva) ha attestato l'inidoneità della misura a perseguire fini di rieducazione e di prevenzione. E ha osservato, con deduzione coerente, che la condotta posta in essere è analoga alle condotte fraudolente, di truffe e di falsificazioni, per le quali sono intervenute precedenti condanne a carico dell'interessato.È conclusione logica, infine tratta dal Tribunale, che i comportamenti dell'interessato, accertati con sufficiente certezza per avere Pubblitalia '80 escluso di aver inviato la missiva di invio, evidenzino l'assenza di partecipazione al processo di risocializzazione e la refrattarietà alle regole imposte. Il Tribunale ha poi dato atto dei contenuti della relazione dell'UEPE e della nota dei Carabinieri del 12 gennaio 2021, che riferivano della osservanza delle prescrizioni imposte da parte dell'interessato, ma con logica argomentazione è giunto alla conclusione della particolare pregnanza prognostica del comportamento oggetto di accertamento. 5. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il co líere tensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA]S.ntaJ ia [OSCURATO:PERSONA]