Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 6/2025
ECLI:EU:C:2025:648
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0211_RES
Causa C‑211/24
LEGO A/S
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék)
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 settembre 2025
«Rinvio pregiudiziale – Disegno o modello comunitario – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Articolo 8, paragrafo 3 – Disegno o modello che consente l’unione o la connessione multiple di prodotti intercambiabili nell’ambito di un sistema modulare – Portata della protezione conferita da un tale disegno o modello – Articolo 10 – Nozione di “utilizzatore informato” – Articolo 89, paragrafo 1 – Sanzioni nei procedimenti relativi a contraffazioni del disegno o modello – Motivi particolari che consentono al giudice nazionale di non pronunciare le ordinanze previste da tale disposizione – Contraffazione di elementi di un gioco da costruzione, quantitativamente poco numerosi rispetto all’insieme dei componenti di tale gioco»
Disegni o modelli dell’Unione europea – Requisiti per la protezione – Disegno o modello d’interconnessione – Ampiezza della tutela – Disegno o modello che non produce nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa – Utilizzatore informato – Nozione
(Regolamento del Consiglio n.
o
6/2002, artt. 8, § 3, e 10, § 1)
(v. punti 45‑50, 58, dispositivo 1)
Disegni o modelli dell’Unione europea – Requisiti per la protezione – Disegno o modello d’interconnessione – Ampiezza della tutela – Disegno o modello che non produce nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa – Criteri di valutazione – Libertà dell’autore
(Regolamento del Consiglio n.
o
6/2002, artt. 8, § 3, e 10, § 2)
(v. punti 51‑54)
Disegni o modelli dell’Unione europea – Azione per contraffazione – Sanzioni – Eccezione – Esistenza di motivi particolari – Nozione – Contraffazione che riguarda soltanto taluni elementi di un sistema modulare – Esclusione
(Regolamento del Consiglio n.
o
6/2002, art. 89, § 1)
(v. punti 61‑67, dispositivo 2)
[OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale la Corte precisa la nozione di «utilizzatore informato» nel contesto della tutela dei disegni o modelli che consentono l’unione o la connessione multiple di prodotti intercambiabili nell’ambito di un sistema modulare (
1
). Inoltre, essa chiarisce la nozione di «motivi particolari» che consentono a un tribunale dei disegni e modelli comunitari di non pronunciare una o più ordinanze nell’ambito di un’azione per contraffazione o relativa alla minaccia di una contraffazione (
2
).
La LEGO A/S è titolare di due disegni o modelli comunitari aventi rispettivamente ad oggetto un elemento modulare e un elemento di connessione per un gioco da costruzione, [OSCURATO:PERSONA]. ha cercato di importare in Ungheria, con un altro marchio, giochi di costruzione composti da elementi modulari in plastica. In seguito a una denuncia della Lego, la [OSCURATO:PERSONA]- és [OSCURATO:PERSONA]- és Vámigazgatósága (Direzione delle imposte e delle dogane di [OSCURATO:PERSONA], appartenente all’amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane, Ungheria) ha ordinato il blocco di tali giochi, ha poi avviato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] una procedura di infrazione per sospetta violazione dei diritti di proprietà intellettuale della Lego.
Nel 2022 la Lego ha presentato dinanzi alla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest‑Capitale, Ungheria), una domanda di provvedimento provvisorio diretta al mantenimento di tale sequestro. Quest’ultima ha respinto, per il motivo, in particolare, che i disegni e modelli di cui trattasi producevano un’impressione globale diversa nell'utilizzatore informato, in quanto quest’ultimo li guardava con un occhio particolarmente attento al minimo dettaglio. Per contro, la Fővárosi Ítélőtábla (Corte d’appello regionale di BudapesT‑Capitale, Ungheria), giudicando in appello, ha disposto il sequestro dei giochi in questione ritenendo che i disegni o modelli Lego non suscitassero nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dagli elementi di cui trattasi. Tale decisione è stata confermata dalla Kúria (Corte suprema, Ungheria).
Successivamente, la Lego ha adito la Corte di Budapest‑Capitale con un’azione per contraffazione contro la [OSCURATO:PERSONA]. Nutrendo dubbi sull0interpretazione della nozione di «utilizzatore informato», ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 6/2002 nel contesto dell’articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento, nonché della nozione di «motivi particolari», ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 1, di detto regolamento, tale giudice ha deciso di sospendere il procedimento e adire la Corte in via pregiudiziale.
Giudizio della Corte
In un primo tempo, la corte ricorda che dall’articolo 10 del regolamento n. 6/2002 risulta che la protezione conferita da un disegno o modello comunitario si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell’«utilizzatore informato un’«impressione generale diversa», e tale portata della protezione deve essere valutata tenendo conto del «grado di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello». Tale disposizione si applica altresì quando il titolare di disegni o modelli comunitari di cui all’articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento, che è una disposizione specificamente dedicata ai sistemi modulari, di cui fanno parte i giochi di costruzione, promuove un’azione per contraffazione nei confronti di un terzo al fine di far vietare a quest’ultimo l’utilizzo di disegni o modelli che non producono un’impressione visiva generale diversa sull’utilizzatore informato.
A tale proposito la Corte rileva, in primo luogo, che la nozione di «impressione generale» di cui all’articolo 10 del regolamento n. 6/2002, al pari di quella di cui all’articolo 6 di tale regolamento, cui rinvia espressamente l’articolo 8, paragrafo 3, di quest’ultimo, consiste nella percezione visiva, da parte dell’utilizzatore informato, dell’aspetto del prodotto in questione conferito, in particolare, dalle caratteristiche elencate all’articolo 3, lettera a), di detto regolamento.
In secondo luogo, la Corte osserva che la nozione di «utilizzatore informato» designa un utilizzatore che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, conosce vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza. Inoltre, essa sottolinea che nessun elemento indica che tale nozione debba essere interpretata in modo diverso qualora la protezione conferita da un disegno o modello comunitario rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002. Infatti, se il livello di attenzione di un utilizzatore può variare a seconda del comparto di riferimento, anche quando si tratta di disegni o modelli rientranti nell’ambito di applicazione di tale disposizione, non si deve prendere in considerazione la percezione di un utente che sia esperto nel comparto di cui trattasi, né considerare che l’impressione generale prodotta su tale utilizzatore dovrebbe provenire principalmente da un parere tecnico.
In terzo luogo, per quanto riguarda il «grado di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello», che deve essere preso in considerazione per valutare la portata della protezione conferita da un disegno o modello, la Corte rileva che qualora la libertà sia limitata da un numero elevato di caratteristiche dell’aspetto del prodotto o della parte di prodotto di cui trattasi determinate unicamente dalla sua funzione tecnica, la presenza di differenze minime tra i disegni o modelli in conflitto può essere sufficiente a produrre un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato. Se tale interpretazione della nozione di «grado di libertà dell’autore» si applica in caso di azione per contraffazione proposta dal titolare di disegni o modelli comunitari rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002, l’effetto utile di tale disposizione deve essere garantito prendendo in considerazione le caratteristiche dell’aspetto che consentono l’interconnessione nella valutazione dell’«impressione visiva generale» di cui all’articolo 10 di tale regolamento. Pertanto, la presenza di elementi di interconnessione protetti dall’articolo 8, paragrafo 3, di detto regolamento, nel disegno o modello comunitario di cui trattasi, può giocare a sfavore della constatazione di un’impressione visiva generale diversa, cosicché, in assenza di differenze sufficientemente significative nell’aspetto generale dei disegni o modelli in conflitto, l’esistenza di punti di connessione aventi la stessa forma e le stesse dimensioni, può escludere una siffatta constatazione.
Alla luce di quanto precede, la Corte conclude nel senso che l’estensione della protezione di un disegno o modello rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002 deve essere valutata in riferimento all’impressione generale prodotta da tale disegno o modello in un utilizzatore informato che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, conosca vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, disponga di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dia prova di un grado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza in quanto elementi del sistema modulare di cui fanno parte e non in un utilizzatore che, avendo conoscenze tecniche analoghe a quelle che ci si può attendere da un professionista, esamini in modo minuzioso il disegno o modello di cui trattasi e la cui impressione generale si basi principalmente su considerazioni di ordine tecnico.
In un secondo tempo, la Corte constata che la nozione di «motivi particolari» ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, che consentono a un tribunale dei disegni e modelli comunitari di non pronunciare una o più ordinanze contemplate da detta disposizione, deve essere interpretata in modo uniforme e restrittivo nell’ordinamento giuridico dell’Unione. Tale nozione riguarda solo situazioni eccezionali in cui, tenuto conto delle caratteristiche particolari del comportamento contestato al terzo, un tribunale dei disegni o modelli comunitari non è tenuto a emettere un’ordinanza che vieti a tale terzo di continuare tali atti La circostanza che una contraffazione riguardi solo taluni elementi di un sistema modulare, quantitativamente poco numerosi rispetto all’insieme delle componenti di tale sistema, non rientra in detta nozione.
(
1
) Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3 e dell’articolo 10 del regolamento n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (
GU 2002, L 3, pag. 1
).
(
2
) Ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.