CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33797/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 96 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti dalle parti civili nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure, avverso doppia conforme assoluzione nel merito, il primo motivo (art. 640 cod. pen.) da critiche di merito in diretto confronto con il materiale probatorio (quanto al dedotto travisamento del "fatto", cfr. Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217) e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito; il secondo motivo (art. 380 cod. pen.) da censure manifestamente infondate, stante l'accertata mancanza di alcun nocumento (Sez. 6, n. 8617 del 30/01/2020, Rv. 278710) arrecato alle parti civili (cfr. in tal senso la sentenza impugnata), ancor prima della mancanza del presupposto della pendenza di un procedimento, che richiede in ogni caso la "previa instaurazione" di un procedimento giudiziario, con conseguente irrilevanza dell'attività preliminare ad esso (tra tante, Sez. 6, n. 15318 del 26/02/2019, Rv. 275885) (nell'imputazione non si fa innrigralcun cenno in ogni caso al procedimento penale per omicidio colposo); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d