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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14706/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • GIORGADZE Apolon [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 06/10/2020 dalla Corte di Appello di Bologna visti gli atti, la sentenza e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio, relativamente ai capi A) e C) dell'editto d'accusa, in punto di configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. e correlativo trattamento sanzionatorio; inammissibilità per il resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Gup del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile dei reati ascritti ai capi A, B e C della rubrica (rapina aggravata, lesioni personali, furto aggravato).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo l'omessa motivazione circa i punti dell'atto di appello relativi: al riconoscimento dell'autore del reato da parte della persona offesa Reatti e all'affermazione di responsabilità per i delitti sub A e C; alla mancata riqualificazione del reato sub B) nell'ipotesi prevista dall'art. 337 cod. pen.

Ha eccepito, inoltre, la mancanza di motivazione e la violazione di legge, in ordine: al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod. pen. sulla base esclusivamente del dato anagrafico ossia dell'età delle vittime, senza indicazione delle circostanze di tempo e di luogo che avrebbero ridotto la loro difesa; al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. attesa la mancanza di un pregiudizio economico; agli aumenti disposti per la continuazione ex art. 81 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati.

2. È appena il caso di rilevare circa il primo ed il secondo motivo, ai fini del controllo riservato alla Corte di Cassazione, che ricorre nel caso di specie - in relazione ai reati per cui vi è stata condanna - la cd.

"doppia conforme" in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze devono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Cass. sez. 2, sent. n. 37295 del 12/06/2019 - dep. 06/09/2019 - Rv. 277218), e l'incongruità del ragionamento a base dell'affermazione di responsabilità può essere eccepita solo quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (da ultimo, Cass. sez. 4, sent. n. 35963 del 03/12/2020 - dep. 16/12/2020 - Rv. 280155).

Ciò precisato, il ricorso - nella parte in cui contesta, appunto, l'accertamento di responsabilità per l'inadeguata valutazione del compendio probatorio - si caratterizza per profili che esulano dal giudizio di legittimità, riproponendo, peraltro genericamente e in maniera incompleta, questioni di merito esaminate nei precedenti gradi del procedimento in termini corretti, alla stregua dei parametri della logica e completezza motivazionale.

3. Con specifica attinenza ai suddetti motivi, è sufficiente evidenziare la valutazione di attendibilità della persona offesa Reatti che ha riconosciuto l'imputato; il rinvenimento delle banconote sottratte alla Fortunati, occultate in un calzino; la serialità delle condotte, in danno di persone anziane, nella stessa zona cittadina.

4. Circa la richiesta di riqualificazione del reato di lesioni nella fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen. il relativo motivo di appello (pag. 5, punto 2 dell'atto d'impugnazione) è stato prospettato in termini del tutto generici, esaurendosi nel richiamo al punto 1 e nella conclusione prospettata, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione nella parte in cui deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Cass. sez. 2, sent. n. 34044 del 20/11/2020 - dep. 01/12/2020 - Rv. 280306).

5. Anche i rilievi sul trattamento sanzionatorio sono all'evidenza infondati: l'accertamento della circostanza aggravante di cui all'art.61 n.5 cod. pen. si basa principalmente sull'età delle vittime (di per sé significativa dell'aver profittato della loro minorata capacità di resistenza, trattandosi di persone di 98 e 81 anni), in considerazione tuttavia anche delle modalità dell'azione, tesa a cogliere di sorpresa, con violenza, persone sole; l'esclusione della configurabilità della circostanza attenuante dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., è basata sul pregiudizio complessivo e sul disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, a prescindere dal valore venale dei beni (Cass. sez. 3, sent. n. 18013 del 05/02/2019 - dep. 02/05/2019 - Rv. 275950); il diniego delle circostanze attenuanti generiche è giustificato con la personalità negativa dell'imputato, desumibile dalla gravità dei reati e dalla mancanza di segni positivi di valutazione; infine, gli aumenti per la continuazione sono adeguati ai fatti e, comunque contenuti.

6. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il giorno 1 aprile 2022 Il Consigliere estérie [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • GIORGADZE Apolon [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 06/10/2020 dalla Corte di Appello di Bologna visti gli atti, la sentenza e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio, relativamente ai capi A) e C) dell'editto d'accusa, in punto di configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. e correlativo trattamento sanzionatorio; inammissibilità per il resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Gup del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile dei reati ascritti ai capi A, B e C della rubrica (rapina aggravata, lesioni personali, furto aggravato). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo l'omessa motivazione circa i punti dell'atto di appello relativi: al riconoscimento dell'autore del reato da parte della persona offesa Reatti e all'affermazione di responsabilità per i delitti sub A e C; alla mancata riqualificazione del reato sub B) nell'ipotesi prevista dall'art. 337 cod. pen. Ha eccepito, inoltre, la mancanza di motivazione e la violazione di legge, in ordine: al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod. pen. sulla base esclusivamente del dato anagrafico ossia dell'età delle vittime, senza indicazione delle circostanze di tempo e di luogo che avrebbero ridotto la loro difesa; al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. attesa la mancanza di un pregiudizio economico; agli aumenti disposti per la continuazione ex art. 81 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati. 2. È appena il caso di rilevare circa il primo ed il secondo motivo, ai fini del controllo riservato alla Corte di Cassazione, che ricorre nel caso di specie - in relazione ai reati per cui vi è stata condanna - la cd. "doppia conforme" in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze devono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Cass. sez. 2, sent. n. 37295 del 12/06/2019 - dep. 06/09/2019 - Rv. 277218), e l'incongruità del ragionamento a base dell'affermazione di responsabilità può essere eccepita solo quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (da ultimo, Cass. sez. 4, sent. n. 35963 del 03/12/2020 - dep. 16/12/2020 - Rv. 280155). Ciò precisato, il ricorso - nella parte in cui contesta, appunto, l'accertamento di responsabilità per l'inadeguata valutazione del compendio probatorio - si caratterizza per profili che esulano dal giudizio di legittimità, riproponendo, peraltro genericamente e in maniera incompleta, questioni di merito esaminate nei precedenti gradi del procedimento in termini corretti, alla stregua dei parametri della logica e completezza motivazionale. 3. Con specifica attinenza ai suddetti motivi, è sufficiente evidenziare la valutazione di attendibilità della persona offesa Reatti che ha riconosciuto l'imputato; il rinvenimento delle banconote sottratte alla Fortunati, occultate in un calzino; la serialità delle condotte, in danno di persone anziane, nella stessa zona cittadina. 4. Circa la richiesta di riqualificazione del reato di lesioni nella fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen. il relativo motivo di appello (pag. 5, punto 2 dell'atto d'impugnazione) è stato prospettato in termini del tutto generici, esaurendosi nel richiamo al punto 1 e nella conclusione prospettata, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione nella parte in cui deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Cass. sez. 2, sent. n. 34044 del 20/11/2020 - dep. 01/12/2020 - Rv. 280306). 5. Anche i rilievi sul trattamento sanzionatorio sono all'evidenza infondati: l'accertamento della circostanza aggravante di cui all'art.61 n.5 cod. pen. si basa principalmente sull'età delle vittime (di per sé significativa dell'aver profittato della loro minorata capacità di resistenza, trattandosi di persone di 98 e 81 anni), in considerazione tuttavia anche delle modalità dell'azione, tesa a cogliere di sorpresa, con violenza, persone sole; l'esclusione della configurabilità della circostanza attenuante dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., è basata sul pregiudizio complessivo e sul disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, a prescindere dal valore venale dei beni (Cass. sez. 3, sent. n. 18013 del 05/02/2019 - dep. 02/05/2019 - Rv. 275950); il diniego delle circostanze attenuanti generiche è giustificato con la personalità negativa dell'imputato, desumibile dalla gravità dei reati e dalla mancanza di segni positivi di valutazione; infine, gli aumenti per la continuazione sono adeguati ai fatti e, comunque contenuti. 6. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il giorno 1 aprile 2022 Il Consigliere estérie [OSCURATO:PERSONA]
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