CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 44391/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 15.10.2022, la Corte d'appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, accogliendo l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto il vincolo della continuazione in relazione ai reati giudicati con le seguenti sentenze: 1) Tribunale di Palermo in data 5.12.2018, confermata dalla Corte d'appello di Palermo con sentenza in data 6.3.2020, irrevocabile il 23.10.2020, con cui il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di cui agli artt. 81, 110, 629, comma 2, cod. pen. e art. 7, I. n. 203 del 1991, commessi in Altofonte tra il 2000 e il 2016, alla pena di anni 10 di reclusione ed euro 6.000 di multa; 2) Corte d'appello di Palermo in data 16.4.2020, irrevocabile il 14.10.2021, in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso a far data dal 7.12.2012; pena irrogata anni 8 di reclusione; 3) Corte d'appello di Palermo in data 7.1.2020, irrevocabile il 10.11.2021, in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 629, commi 1 e 2, cod. pen. e art. 7, I. n. 203 del 1991, commesso dal settembre al dicembre 2013. L'ordinanza impugnata ha ravvisato l'unicità del disegno criminoso in ragione della omogeneità delle violazioni, nonché della sostanziale contiguità temporale delle condotte, in quanto entrambe le estorsioni sarebbero ricomprese nel periodo di permanenza del reato associativo e costituirebbero reati tipici del partecipe all'associazione mafiosa. Individuato il reato più grave nell'estorsione giudicata con la sentenza sub 1) per il quale è stata irrogata la pena di anni 10 di reclusione ed euro 6.000 di multa, ha operato l'aumento per i reati satellite ed in particolare, quanto al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (giudicato con la sentenza sub 2), ha quantificato l'aumento in anni 3 di reclusione ed euro 1.500 di multa, ridotta per il rito abbreviato ad anni 2 di reclusione ed euro 1.000 di multa; quanto alla tentata estorsione aggravata giudicata con la sentenza sub 3), ha determinato l'aumento in anni 1, mesi 1 e giorni 15 di reclusione ed euro 900 di multa. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'unicità del disegno criminoso. La Corte territoriale non avrebbe compiuto alcuna concreta indagine al fine di accertare che tutte le condotte criminose siano riconducibili ad un'unitaria risoluzione criminosa, indagine necessaria anche ai fini del riconoscimento della continuazione tra il reato associativo e i reati fine. Inoltre, irragionevolmente l'ordinanza impugnata avrebbe ritenuto rientrare nell'arco temporale dell'associazione, contestata a partire dal 7.12.2012, anche il reato di cui alla sentenza sub 1) posto in essere a partire dal 2000. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla determinazione degli aumenti di pena. L'ordinanza impugnata non avrebbe esplicitato i criteri in base ai quali sono stati determinati gli aumenti di pena per i reati di cui alle sentenze sub 2) e 3), e non avrebbe valutato in concreto la gravità dei fatti e la personalità del condannato e neppure si sarebbe confrontata con il trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice della cognizione, affidandosi a clausole di mero stile. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] lana e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia del ricorrente, hanno chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, dal momento che la Corte d'appello avrebbe illustrato compiutamente le ragioni che l'hanno indotta a ritenere sussistente il vincolo della continuazione. Già dal capo di imputazione del reato associativo, emergerebbe che nell'ambito del programma criminoso rientrava anche la commissione di reati contro il patrimonio. Quanto alla seconda censura, la difesa rileva come non vi sarebbe alcun difetto di motivazione in ordine alla determinazione degli aumenti di pena per i reati satellite, atteso che secondo la giurisprudenza di legittimità questa ben potrebbe consistere in espressioni concise, proprie dei provvedimenti della fase di esecuzione. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è fondato con assorbimento della seconda censura. 2. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento pacifico, ritiene ipotizzabile il vincolo della continuazione tra il delitto di partecipazione ad , associazione mafiosa e i reati fine, h\quali risultino essere stati programmati, pur nelle sole linee essenziali, al momento della costituzione dell'associazione, non invece non quelli che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non siano stati programmati ab origine o, a fortiori, non fossero neanche programmabili, perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (ex multis: Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253). Ciò comporta che, ai fini dell'operatività dell'istituto della continuazione, il presupposto indefettibile, ravvisabile nella unicità del disegno criminoso, è da intendere quale preordinazione unitaria da parte del soggetto agente delle diverse condotte violatrici, almeno nelle loro linee essenziali, sicché essa deve necessariamente collocarsi in una fase antecedente al momento perfezionativo di tutte le condotte delittuose che si assumono esserne espressione, sì da manifestare una ridotta pericolosità sociale e giustificare il conseguente trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (per tutte, Sez. 1, n. 27058 del 17/01/17, Persano; Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Persano, Rv. 271984 - 01, in motivazione). Pertanto, deve ravvisarsi la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i singoli reati-fine nel solo caso in cui il giudice verifichi che questi ultimi erano stati programmati nel momento iniziale in cui il partecipe ha fatto ingresso nell'associazione Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984). Ragionando diversamente, invero, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente trattamento sanzionatorio di favore, atteso che tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 - 01). 3. La Corte d'appello di Palermo non si è attenuta a tali principi, dal momento che, nel dare conto degli elementi in base ai quali ha ravvisato l'unicità del disegno criminoso, si è limitata ad affermare l'omogeneità delle condotte e la sostanziale contiguità temporale delle stesse per essere le estorsioni ricomprese nell'arco temporale della condotta associativa, nonché nella constatazione che si tratterebbe di tipici reati mafiosi. Si tratta tuttavia di valutazione operata in via del tutto astratta, senza indagare la concretezza delle condotte poste in essere al fine di individuarne la preventiva unitaria ideazione e, soprattutto, senza considerare che parte delle condotte estorsive giudicate con la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5.12.2018 (sentenza sub 1) risultano poste in essere a partire dall'anno 2000, e dunque ben prima del 7.12.2012, data in cui è stata riconosciuta la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa. Nel caso di specie, dunque, la motivazione offerta dal Giudice dell'esecuzione è fortemente carente in relazione al profilo indicato, tanto da rendere necessaria una nuova deliberazione. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione. PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Palermo. Così deci