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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18832/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13480/2021R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], con l’elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, sito in via F. Confalonieri, n. 5. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di secondo grado di Bolzano n. 35/02/2020 pronunciata il 23 ottobre 2020 e depositata il 18 novembre 2020, non notificata.

Oggetto: Din.

Rimb.

IRES 2011/12/13 23– 13480 - 20 21 – 25/05/2023 MMF Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO La società contribuente presentava all’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA]– istanza di rimborso , ai sensi dell'articolo 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’IRES, per complessivi €977.719,00 per gli a.i.2011, 2012, 2013.

La contribuente, a sostegno dell’istanza di rimborso, asserivadi aver effettuato nel 2010 investimenti ambientali rientranti nell’alveo delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 6, comma 13-19, della l. c.d. [OSCURATO:PERSONA] (l. 23 dicembre 2000, n. 388), non inseriti al tempo in dichiarazione in ragione della ritenuta impossibilità, da parte della contribuente, di fruire dell’agevolazione in questione, cumulandola con il Conto energia.

La società, oltre a corredare l’istanza di fitta documentazione probatoria, in data 19.12.16 provvedeva a rettificare le dichiarazioni presentate nell’anno 2011, 2012, 2013 inserendo nella dichiarazione relativa all’anno 2011 la variazione in diminuzione relativa all’agevolazione.

L’amministrazione non forniva risposta, cosicché si formava il silenzio-rifiuto, avversato avanti la CTP di Bolzano , che accoglieva le ragioni del contribuente dichiarando spettante il rimborso degli importi versati in eccesso, poiché la società contribuente non era incorsa nella decadenza di cui al d.l. 83/2012, dimostrando altresì la spettanza dell’agevolazione.

Il collegio d’appello, a fronte del gravame promosso dall’Ufficio finanziario, riformava in parte la sentenza, accogliendo alcune delle ragioni dell’amministrazionee concludendo per la spettanza del diritto al rimborso, pur tuttavia con una riduzione del 10% rispetto al richiesto.

Insorge il patrono erariale affidandosi a tre motivi di ricorso , cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO 1.Con il primo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 3c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell’art. 6, comma 13 - 19, l. 23– 13480 - 20 21 – 25/05/2023 MMF 388 del 2000, e del comma 11 dell’art. 23 d.l. n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto2012, n. 134, anche in combinato disposto, parte ricorrente lamenta la intervenuta decadenza della società contribuente dall’agevolazione di cui è causa, stante l’abrogazione del regime agevolativo a far data dal 26.06.2012, data in cui il procedimento amministrativo non era ancora stato avviato dalla societàcontribuente. 2.Con il secondo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 13-19, l. n. 388 del 2000, parte ricorrente sottolinea l’assenza dei presupposti richiesti, nel caso di specie, perché si potesse fruire dell’agevolazione fiscale: in particolare, contesta la produzione di energia non impiegata nel ciclo produttivo dell’impresa, bensì venduta sul mercato.

Questa Corte, anche di recente (Cass.

T. , 03.05.2023, n. 11585 ) ha rilevato che, “più pronunce (Cass. 29/12/2022, n. 38043 e Cass.14/10/2022, n. 30225) hanno ritenuto che dalla lettura dell’art. 6, commi da 13 a 19, non si evince che l'investimento ambientale, per essere meritevole della relativa agevolazione fiscale, debba essere destinato all'autoconsumo e non al mercato, rimettendo la questione alla pubblica udienza.

Rilevato lo stretto collegamento della presente controversia con la vicenda di cui alla predetta ordinanza n. 11585/2023, la Corte rimette la controversia alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo.

PQM La Corte rimette la controversia alla pubblic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13480/2021R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], con l’elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, sito in via F. Confalonieri, n. 5. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di secondo grado di Bolzano n. 35/02/2020 pronunciata il 23 ottobre 2020 e depositata il 18 novembre 2020, non notificata. Oggetto: Din. Rimb. IRES 2011/12/13 23– 13480 - 20 21 – 25/05/2023 MMF Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO La società contribuente presentava all’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA]– istanza di rimborso , ai sensi dell'articolo 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’IRES, per complessivi €977.719,00 per gli a.i.2011, 2012, 2013. La contribuente, a sostegno dell’istanza di rimborso, asserivadi aver effettuato nel 2010 investimenti ambientali rientranti nell’alveo delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 6, comma 13-19, della l. c.d. [OSCURATO:PERSONA] (l. 23 dicembre 2000, n. 388), non inseriti al tempo in dichiarazione in ragione della ritenuta impossibilità, da parte della contribuente, di fruire dell’agevolazione in questione, cumulandola con il Conto energia. La società, oltre a corredare l’istanza di fitta documentazione probatoria, in data 19.12.16 provvedeva a rettificare le dichiarazioni presentate nell’anno 2011, 2012, 2013 inserendo nella dichiarazione relativa all’anno 2011 la variazione in diminuzione relativa all’agevolazione. L’amministrazione non forniva risposta, cosicché si formava il silenzio-rifiuto, avversato avanti la CTP di Bolzano , che accoglieva le ragioni del contribuente dichiarando spettante il rimborso degli importi versati in eccesso, poiché la società contribuente non era incorsa nella decadenza di cui al d.l. 83/2012, dimostrando altresì la spettanza dell’agevolazione. Il collegio d’appello, a fronte del gravame promosso dall’Ufficio finanziario, riformava in parte la sentenza, accogliendo alcune delle ragioni dell’amministrazionee concludendo per la spettanza del diritto al rimborso, pur tuttavia con una riduzione del 10% rispetto al richiesto. Insorge il patrono erariale affidandosi a tre motivi di ricorso , cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso. CONSIDERATO 1.Con il primo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 3c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell’art. 6, comma 13 - 19, l. 23– 13480 - 20 21 – 25/05/2023 MMF 388 del 2000, e del comma 11 dell’art. 23 d.l. n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto2012, n. 134, anche in combinato disposto, parte ricorrente lamenta la intervenuta decadenza della società contribuente dall’agevolazione di cui è causa, stante l’abrogazione del regime agevolativo a far data dal 26.06.2012, data in cui il procedimento amministrativo non era ancora stato avviato dalla societàcontribuente. 2.Con il secondo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 13-19, l. n. 388 del 2000, parte ricorrente sottolinea l’assenza dei presupposti richiesti, nel caso di specie, perché si potesse fruire dell’agevolazione fiscale: in particolare, contesta la produzione di energia non impiegata nel ciclo produttivo dell’impresa, bensì venduta sul mercato. Questa Corte, anche di recente (Cass. T. , 03.05.2023, n. 11585 ) ha rilevato che, “più pronunce (Cass. 29/12/2022, n. 38043 e Cass.14/10/2022, n. 30225) hanno ritenuto che dalla lettura dell’art. 6, commi da 13 a 19, non si evince che l'investimento ambientale, per essere meritevole della relativa agevolazione fiscale, debba essere destinato all'autoconsumo e non al mercato, rimettendo la questione alla pubblica udienza. Rilevato lo stretto collegamento della presente controversia con la vicenda di cui alla predetta ordinanza n. 11585/2023, la Corte rimette la controversia alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo. PQM La Corte rimette la controversia alla pubblic
Sentenza Cassazione n. 18832/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris