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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 marzo 2025

Cassazione n. 16176/2025

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uente ORDINANZA sul ricorso 32039-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] ne ad avviso di addebito Cron.

Rep.

Ud.13/03/2025 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 76/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 23/04/2019 R.G.N. 203/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza del giorno 23.4.2019 n. 76, la Corte d’appello di Perugia respingeva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Perugia, che aveva accolto solo parzialmente l’opposizione proposta da quest’ultimo avverso l’avviso di addebito emesso dall’INPS per il pagamento di contributi relativi al periodo da agosto 2006 aluglio 2011, da corrispondere in misura superiore a quella versata per effetto della riclassificazione della ditta da impresa artigiana ad impresa industriale.

La Corte d’appello ha confermato la pronuncia del tribunale, secondocui era coperta da giudicato esterno e, dunque, non più contestabile, la affermazione della retroattività del provvedimento di cancellazione dall ’a lbo delle imprese artigiane, giust a decreto del Tribunale di Perugia del 30.10.2013- divenuto definitivo- reso in sede di impugnazione del provvedimento d e lla Commissione provinciale per l’artigianato di cancellazione della ditta dall’albo delle imprese artigiane.

La Corte territoriale ha, altresì, ritenuto improponibile la domanda del Giovannoli di restituzione dei contributi versati presso la gestione Artigiani, per assenza di domanda amministrativa.

Ha, da ultimo, respinto la censura di omessa pronuncia del tribunale sull’eccezione di compensazione tra il credito vantato dall’Istitutoed il credito della parte per la restituzione dei contributi indebitamente versati alla gestione Artigiani; ha osservato che il tribunale aveva affermato correttamente che l’accoglimento della eccezionedi compensazione presupponeva la domanda di accertamento dell’indebito versamento dei contributi alla gestione Artigiani.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta il vizio di nullità della sentenza per difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n.4 c.p.c., assumendo che la Corte d’appello si sarebbe limitata a recepire acriticamente le motivazioni contenute nella sentenza di primo grado senza in alcun modo esplicitare le ragioni della propria condivisione di quel percorso argomentativo, in modo da non integrare neppure i requisiti della motivazione per relationem.

Il motivo è infondato.

La motivazione è, i nvero, espressa dal giudice dell’appello, dapprima con il rinvio per relationem ad alcuni brani della sentenza di primo grado (punto 6.1 della sentenza impugnata)e, nel prosieguo, con la indicazione delle ragioni della condivisione di quel percorso motivazionale (punto 6.2).

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 3 comma 8 della legge n. 335/95, deducendo che erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuta coperta dal giudicato- ( formatosi a seguito dell’ordinanza del giudice civile del 30.10.2013) - l a retroattività ( da l l ’anno 2006 ) della condizione di ditta non- artigiana , anche per il periodo antecedente al la variazione d’ufficio dell’inquadramento previdenziale , avvenuta soltanto con verbale Inps del

16.9.11. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 1241 e 1242 c.c. dell’art. 7 della legge n. 533/73 e dell’art. 443 c.p.c., sul rilievo che erroneamente la Corte d’appello avrebberitenuto infondata l’eccezione- proposta in via subordinata-di compensazione del credito Inps per maggiori contributi con il controcredito del Giovannoli verso l’Inps per contributi personali versati alla [OSCURATO:PERSONA], che restavano non dovuti per il disconos cimento della classificazione artigiana della ditta.

Il secondo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento del terzo.

Giova considerare che: -a) secondo la legge 8 agosto 1985, n. 443 , legge-quadro per l’artigianato, art. 5, comma 5: “L’iscrizione all’Albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane” e non anche ad altri fini, principio pacificamente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte relativa al periodo considerato.

È stato infatti affermato che: “Il carattere costitutivo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, espressamente previsto dall'art. 5, quinto comma, della legge 8 agosto 1985 n. 443, vale solo ai limitati fini del conseguimento delle agevolazioni previste a favore di tale tipo di imprese e non anche ai fini contributivi e previdenziali” (ex multis: Cass. Sez.

Lav., sent. n. 5685 del 11-06-1994; Sez.

Lav., sent. n. 15690 del 13-12-2000). -b) Con l’entrata in vigore del d .l 15 gennaio 1993 n. 6, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 marzo 1993, n. 63, è stato attribuito carattere “vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali” al provvedimento emanato dalle C.P.A. ([OSCURATO:PERSONA] per l’Artigianato) in ordine alla sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana del titolare e dell’impresa con dipendenti ( art. 1 ).

In questi termini,Cass.

Sez.

Lav., sent. n. 4607 del 06- 03-2004 : “L'iscrizione di un'impresa nell'albo delle imprese artigiane è il risultato di un complesso procedimento amministrativo, diretto all'accertamento dei soggetti aventi diritto alla qualifica di imprenditori o imprese artigiane, e che, fin dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 443, ha efficacia costitutiva per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane (art. 5, quarto comma), mentre dall'entrata in vigore della legge 17 marzo 1993, n. 63 (di conversione, con modificazioni, delD.L. 15 gennaio 1993, n. 6), ha efficacia vincolante anche ai fini previdenziali ed assistenziali”. -c) Successivamente, l’art. 9, comma 9, d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40, ha espressamente disposto l’abrogazione dell’art. 1 del sopra citato D.L. n.a decorrere dall’1 ottobre 2009, eliminando così qualsiasi riferimento al carattere vincolante, ai fini previdenziali ed assistenziali, dei provvedimenti delle Commissioni provinciali dell’Artigianato.

Alla luce di quanto rappresentato, è possibile, dunque, affermare, in relazione al periodo di causa, chele delibere della C.P.A.- in quanto aventi carattere costitutivo esclusivamente ai fini della concessione delle agevolazioni riconosciute a favore delle imprese artigiane- qualora disconoscano la qualifica di impresa artigiana non sono vincolanti nel giudizio in cui si discuta dei requisiti per l’iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani.Ciò, peraltro , è desumibile dallo stesso art. 9-bis, che, nel definire le nuove regole di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, nulla dice in ordine alla valenza, ai fini previdenziali ed assistenziali, della suddetta iscrizione.

Quanto sin qui evidenziato esclude in limine che sul provvedimento della Commissione provinciale per l’artigianato, di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, possa formarsi un giudicato esterno rilevante nel diverso giudizio vertente tra l’INPS e l’impresa in relazione all’inquadramento ai fini previdenziali ed al pagamento dei contributi.

Ciò premesso, l’orientamento ormai costante di questa Corte (Cass.568/22, Cass.5541/21, Cass.14257/19, Cass.3460/18, Cass.4521/06), cui va data continuità ( che ha superato il precedente di Cass.8558/14), afferma che la regola generale posta dall’art.3, co.8, l. n.335/95 è quella per cui i provvedimenti dell’Inps di variazione della classificazione ai sensi dell’art.49 l. n.88/89 non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione.

Tale regola vale quand’anche la riclassificazione sia effettuata d’ufficio dall’Inps , in caso di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività; la retroattività è limitata, secondo la lettera della norma, alla sola ipotesi di un inquadramento iniziale errato poiché determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro.

La predetta lettura dell’art.3, co.8, l. n.335/95 si giustifica alla luce della ratio della norma, tesa a favorire la certezza nel rapporto contributivo, che ha ripercussioni sul bilancio dell’istituto e sulle posizioni previdenziali dei singoli lavoratori.

La retrodatazione degli effetti del nuovo inquadramento, inoltre, deve essere controbilanciata dall’esigenza dell’impresa a non essere soggetta a obbligazioni per periodi ormai passati.

Conclusivamente, la sentenza va cassata in accoglimento del secondo motivo di ricorso- assorbito il terzo e rigettato il primo-e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso,assorbe il terzo e rigetta il primo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al mo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso 32039-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] ne ad avviso di addebito Cron. Rep. Ud.13/03/2025 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 76/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 23/04/2019 R.G.N. 203/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza del giorno 23.4.2019 n. 76, la Corte d’appello di Perugia respingeva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Perugia, che aveva accolto solo parzialmente l’opposizione proposta da quest’ultimo avverso l’avviso di addebito emesso dall’INPS per il pagamento di contributi relativi al periodo da agosto 2006 aluglio 2011, da corrispondere in misura superiore a quella versata per effetto della riclassificazione della ditta da impresa artigiana ad impresa industriale. La Corte d’appello ha confermato la pronuncia del tribunale, secondocui era coperta da giudicato esterno e, dunque, non più contestabile, la affermazione della retroattività del provvedimento di cancellazione dall ’a lbo delle imprese artigiane, giust a decreto del Tribunale di Perugia del 30.10.2013- divenuto definitivo- reso in sede di impugnazione del provvedimento d e lla Commissione provinciale per l’artigianato di cancellazione della ditta dall’albo delle imprese artigiane. La Corte territoriale ha, altresì, ritenuto improponibile la domanda del Giovannoli di restituzione dei contributi versati presso la gestione Artigiani, per assenza di domanda amministrativa. Ha, da ultimo, respinto la censura di omessa pronuncia del tribunale sull’eccezione di compensazione tra il credito vantato dall’Istitutoed il credito della parte per la restituzione dei contributi indebitamente versati alla gestione Artigiani; ha osservato che il tribunale aveva affermato correttamente che l’accoglimento della eccezionedi compensazione presupponeva la domanda di accertamento dell’indebito versamento dei contributi alla gestione Artigiani. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta il vizio di nullità della sentenza per difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n.4 c.p.c., assumendo che la Corte d’appello si sarebbe limitata a recepire acriticamente le motivazioni contenute nella sentenza di primo grado senza in alcun modo esplicitare le ragioni della propria condivisione di quel percorso argomentativo, in modo da non integrare neppure i requisiti della motivazione per relationem. Il motivo è infondato. La motivazione è, i nvero, espressa dal giudice dell’appello, dapprima con il rinvio per relationem ad alcuni brani della sentenza di primo grado (punto 6.1 della sentenza impugnata)e, nel prosieguo, con la indicazione delle ragioni della condivisione di quel percorso motivazionale (punto 6.2). Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 3 comma 8 della legge n. 335/95, deducendo che erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuta coperta dal giudicato- ( formatosi a seguito dell’ordinanza del giudice civile del 30.10.2013) - l a retroattività ( da l l ’anno 2006 ) della condizione di ditta non- artigiana , anche per il periodo antecedente al la variazione d’ufficio dell’inquadramento previdenziale , avvenuta soltanto con verbale Inps del 16.9.11. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 1241 e 1242 c.c. dell’art. 7 della legge n. 533/73 e dell’art. 443 c.p.c., sul rilievo che erroneamente la Corte d’appello avrebberitenuto infondata l’eccezione- proposta in via subordinata-di compensazione del credito Inps per maggiori contributi con il controcredito del Giovannoli verso l’Inps per contributi personali versati alla [OSCURATO:PERSONA], che restavano non dovuti per il disconos cimento della classificazione artigiana della ditta. Il secondo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento del terzo. Giova considerare che: -a) secondo la legge 8 agosto 1985, n. 443 , legge-quadro per l’artigianato, art. 5, comma 5: “L’iscrizione all’Albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane” e non anche ad altri fini, principio pacificamente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte relativa al periodo considerato. È stato infatti affermato che: “Il carattere costitutivo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, espressamente previsto dall'art. 5, quinto comma, della legge 8 agosto 1985 n. 443, vale solo ai limitati fini del conseguimento delle agevolazioni previste a favore di tale tipo di imprese e non anche ai fini contributivi e previdenziali” (ex multis: Cass. Sez. Lav., sent. n. 5685 del 11-06-1994; Sez. Lav., sent. n. 15690 del 13-12-2000). -b) Con l’entrata in vigore del d .l 15 gennaio 1993 n. 6, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 marzo 1993, n. 63, è stato attribuito carattere “vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali” al provvedimento emanato dalle C.P.A. ([OSCURATO:PERSONA] per l’Artigianato) in ordine alla sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana del titolare e dell’impresa con dipendenti ( art. 1 ). In questi termini,Cass. Sez. Lav., sent. n. 4607 del 06- 03-2004 : “L'iscrizione di un'impresa nell'albo delle imprese artigiane è il risultato di un complesso procedimento amministrativo, diretto all'accertamento dei soggetti aventi diritto alla qualifica di imprenditori o imprese artigiane, e che, fin dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 443, ha efficacia costitutiva per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane (art. 5, quarto comma), mentre dall'entrata in vigore della legge 17 marzo 1993, n. 63 (di conversione, con modificazioni, delD.L. 15 gennaio 1993, n. 6), ha efficacia vincolante anche ai fini previdenziali ed assistenziali”. -c) Successivamente, l’art. 9, comma 9, d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40, ha espressamente disposto l’abrogazione dell’art. 1 del sopra citato D.L. n.a decorrere dall’1 ottobre 2009, eliminando così qualsiasi riferimento al carattere vincolante, ai fini previdenziali ed assistenziali, dei provvedimenti delle Commissioni provinciali dell’Artigianato. Alla luce di quanto rappresentato, è possibile, dunque, affermare, in relazione al periodo di causa, chele delibere della C.P.A.- in quanto aventi carattere costitutivo esclusivamente ai fini della concessione delle agevolazioni riconosciute a favore delle imprese artigiane- qualora disconoscano la qualifica di impresa artigiana non sono vincolanti nel giudizio in cui si discuta dei requisiti per l’iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani.Ciò, peraltro , è desumibile dallo stesso art. 9-bis, che, nel definire le nuove regole di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, nulla dice in ordine alla valenza, ai fini previdenziali ed assistenziali, della suddetta iscrizione. Quanto sin qui evidenziato esclude in limine che sul provvedimento della Commissione provinciale per l’artigianato, di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, possa formarsi un giudicato esterno rilevante nel diverso giudizio vertente tra l’INPS e l’impresa in relazione all’inquadramento ai fini previdenziali ed al pagamento dei contributi. Ciò premesso, l’orientamento ormai costante di questa Corte (Cass.568/22, Cass.5541/21, Cass.14257/19, Cass.3460/18, Cass.4521/06), cui va data continuità ( che ha superato il precedente di Cass.8558/14), afferma che la regola generale posta dall’art.3, co.8, l. n.335/95 è quella per cui i provvedimenti dell’Inps di variazione della classificazione ai sensi dell’art.49 l. n.88/89 non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione. Tale regola vale quand’anche la riclassificazione sia effettuata d’ufficio dall’Inps , in caso di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività; la retroattività è limitata, secondo la lettera della norma, alla sola ipotesi di un inquadramento iniziale errato poiché determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. La predetta lettura dell’art.3, co.8, l. n.335/95 si giustifica alla luce della ratio della norma, tesa a favorire la certezza nel rapporto contributivo, che ha ripercussioni sul bilancio dell’istituto e sulle posizioni previdenziali dei singoli lavoratori. La retrodatazione degli effetti del nuovo inquadramento, inoltre, deve essere controbilanciata dall’esigenza dell’impresa a non essere soggetta a obbligazioni per periodi ormai passati. Conclusivamente, la sentenza va cassata in accoglimento del secondo motivo di ricorso- assorbito il terzo e rigettato il primo-e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso,assorbe il terzo e rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al mo
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